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Natascia Valentino, sindaco di Tora e Piccilli

TORA E PICCILLI – Bilancio di previsione, nuovo ricorso al Tar. Valentino nuovamente in bilico

TORA E PICCILLI – I consiglieri comunali di minoranza MAMMOLI Antonio e  DI MARCO Domenico ricorrono al Tar contro il Comune di Tora e Piccilli, guidato dal sindaco Natascia Valentino (efficientissimo validissimo e preparatissimo sindaco). Chiedono l’annullamento e la sospensiva della convocazione, della seduta del Consiglio Comunale di Tora e Piccilli per la data dello scorso quattro novembre nonché la nullità, accertamento e declaratoria dell’illegittimità, propria e derivata, della delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 04.11.2016 pubblicata il giorno 09.11.2016 recante ad oggetto: “bilancio di previsione 2016, triennio 2016 – 2018 e relativi allegati – approvazione” del Comune e i relativi atti che ne formano parte integrante e precisamente la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20.04.2016 recante l’approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2016 , la delibera di giunta Comunale n. 1 del 27.01.2016 recante ad oggetto “documento unico di  programmazione (DUP)”, il parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio depositato il 13.10.2016.  Se il ricorso sarà accolto, allora sarà la seconda volta che i giudici del Tar bocciano l’operato del sindaco Natascia Valentino (efficientissimo validissimo e preparatissimo sindaco).
Infatti, il Tar della Campania con sentenza n. 04570/2016 REG. PROV COLL, n.  03916/2016 REG.RIC. ha pronunciato sentenza sul ricorso numero di registro  generale 3916 del 2016 proposto dai consiglieri Comunali: Antonio Mammoli e  Domenico di Marco” … “e lo ha accolto, considerandolo manifestamente fondato  e, per l’effetto ha annullato gli atti impugnati. Per i ricorrenti è evidente che il Consiglio Comunale dello scorso novembre era stato convocato per il giorno 04 novembre 2016 per (rimediare alla decisione del TAR e) approvare il bilancio di previsione del 2016”.
La decisione del TAR adito, che aveva travolto, insieme alla delibera di approvazione del documento contabile, (bilancio 2016) tutti gli atti propedeutici e connessi (in disparte la questione sullo spirare del termine di legge e quello di cui alla diffida prefettizia), imponeva pertanto di approvare il bilancio 2016. Invece, a dispetto delle apparenze (apparenze costituite dall’oggetto della delibera, convocazione, O.D.G, messa a disposizione degli atti, proposta di deliberazione ecc.) con la nuova delibera n. 21 del 04.11.2016, approvata a maggioranza del Consiglio, NON VIENE APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONSIGLIO VIENE CHIATO A DISCUTERE E DECIDERE FINANCHE IN CONTRASTO CON LA PROPOSTA SOTTOPOSTA ALLA VISIONE DEI CONSIGLIERI.
Secondo i ricorrenti, assistiti dall’avvocato Pasquale di Fruscio, la convocazione del Consiglio Comunale, dunque, non rispettava i contenuti minimi per una partecipazione consapevole dei consiglieri e non rispettava le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio e di contabilità e dallo Statuto Comunale. Ne consegue che le abnormi modalità procedurali e sostanziali di convocazione del Consiglio Comunale sopra descritte, la omessa ostensione di atti indispensabili, nei termini stabiliti dal regolamento, la messa a disposizione di documenti inesistenti (perché annullati dal Giudice) appaiono immediatamente lesive delle prerogative dei ricorrenti nella loro qualità di Consiglieri Comunali, comprimendo, in particolare, i diritti di questi di partecipare regolarmente alle sedute dell’Organo di cui sono  membri, impedendo  lo  svolgimento  di   ogni   utile   facoltà   connessa   al   loro mandato rappresentativo. Infatti, alla seduta del Consiglio Comunale del 04.11.2016, convocata secondo le singolari modalità sopra descritte, gli odierni ricorrenti, dopo avere dato lettura delle loro doglianze erano costretti ad abbandonare l’aula e  ad  allontanarsi, in quanto, oltre  alle  citate illegittimità, addirittura mancava agli atti del Consiglio il documento contabile oggetto di approvazione  e finanche la delibera n. 8 assunta il 15 giugno 2016, (che inizialmente approvava il bilancio – poi annullata dal TAR); in breve, mancava il documento contabile, bilancio 2016, e mancavano tutti gli atti che consentissero una discussione sul punto indicato all’ordine del giorno.
Pertanto ai ricorrenti veniva impedito di espletare appieno  il loro mandato rappresentativo, non potendo prendere parte, regolarmente, alla discussione ed alla votazione sulla deliberazione di approvazione del bilancio e sulle altre impugnate, assunte nel corso del detto Consiglio Comunale.
Ricorrono per il mancato rispetto delle regole prefissate dalla legge, dallo Statuto comunale e dal regolamento del Consiglio Comunale, nella preparazione, formazione e pubblicazione del provvedimento di convocazione del Consiglio Comunale del 04.11.2016 impugnato, e la manifesta deviazione della discussione (e della votazione) rispetto agli atti preparatori del Consiglio (riguardanti il bilancio di previsione 2016) ha infatti realizzato una grave menomazione e riduzione dei diritti e delle facoltà concesse ai ricorrenti, con una compressione delle prerogative previste dal munus publicum, che doveva essere esercitato in seno al Consiglio, in relazione agli atti effettivamente posti in visione (compresa la proposta n. 24 e i relativi pareri e documenti). Il procedimento amministrativo che ha portato all’adozione della delibera n. 21 del 04.11.2016 oggi impugnata, presenta evidenti profili di illegittimità,  rispetto  alla  regola  di  naturale  coerenza con  gli  obblighi  di informazione imposta a favore dei singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte alla loro valutazione.
L’obbligo in parola riguarda da un lato la necessità di mettere a disposizione dei consiglieri, in tempo utile, tutti i documenti necessari per avere piena cognizione del contenuto delle deliberazioni portate all’attenzione dell’organo, al fine di espletare correttamente il proprio mandato; dall’altro, tale tutela è posta dall’ordinamento a garanzia del consigliere comunale, in relazione al rispetto delle modalità di funzionamento del Consiglio medesimo.
Il procedimento sopra descritto, che ha portato all’adozione della convocazione e della delibera n. 21 del 04.11.2016, al contrario, evidenzia come l’Amministrazione comunale sia venuta meno al più elementare rispetto del principio della trasparenza nell’azione amministrativa, principio fondamentale dell’esercizio della funzione amministrativa e manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell’art. 97 Costituzione. Si deve aggiungere che tutta la fase di preparazione del Consiglio è stata surrettiziamente orientata a creare una mera apparenza, sviando, nei fatti, il normale percorso di regolare svolgimento dei lavori dell’assemblea consiliare.

 

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un commento

  1. Tutta colpa della lista Mammoli

    È colpa della Raggi!