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ALIFE – Caso vigili urbani, il consiglio di stato “zittisce” il segretatario comunale e valorizza l’azione di Santini

alife. Caso vigilio urbani il parere ministeriale conferma la validità dell’azione messa in campo dal funzionario Valentina Santini. Bocciata, invece, la decisione del segretario comunale che aveva deciso di archiviare la procedura disciplinare chiesta dallo stesso funzionario comunale. Nel parere del ministero è scritto a chiare lettere il sostegno all’azione posta in essere da Santini che, ora, chiede al segretario la riapertura del caso. Il segretario del municipio aveva archiviato, principalmente, per due motivi:  Pur essendo la Polizia municipale inserita nell’area amministrativa sotto il profilo meramente strutturale, come si evince dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, essa non dipende gerarchicamente dal responsabile di detta area, ma dal Sindaco. Alcuni fatti cui si fa riferimento risalgono anche ad oltre un biennio, mentre altri si riferiscono a disposizioni di servizio che non rientrano nella competenza del responsabile dell’area amministrativa. Santini, forte del parere ministeriale, contestano entrambe le motivazioni, anche in ragione del Parere dato dal Consiglio di Stato in data 16/06/03 in riferimento ad un quesito avente per oggetto il rapporto che si istaura tra il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e il Sindaco, il Segretario Comunale e altra figura apicale come il Responsabile di Area. Vigili urbani denunciati dal dirigente dello stesso comune.  Omissione in  atti d’ufficio (art. 328 del codice penale) è questa l’ipotesi avanzata da Valentini Santini, responsabile dell’area amministrativa e affari generali del municipio alifano, guidato dal sindaco Giuseppe Avecone. Parla chiaro il bilancio consuntivo dell’ente municipale dove alla voce entrate derivanti dalle violazioni del codice della strada risulta  un incasso (per un intero anno) di appena 36 (trentasei) euro. Per una cittadina di circa ottomila abitanti sembra davvero niente. Un dato che dimostrerebbe lo “scarso impegno” dei caschi bianchi di Alife. Sembra essere anche questa la convinzione della dirigente municipale che dopo numerosi solleciti inoltrati al comandante dei vigili, Luigi Iannelli, ha deciso di percorrere nuove strade per scuotere  le “noiose” giornate di lavoro dei caschi bianchi alifani. Il caso finisce così sul tavolo della Procura della Repubblica, del Prefetto e del sindaco del paese attraverso una corposa e dettagliata relazione – un’autentica informativa  –  la dirigente dell’area amministrativa e dell’area finanziaria ha inoltrato ai carabinieri della locale stazione, al Prefetto di Caserta e allo stesso primo cittadino. E’ il resoconto si una serie di atti e richieste – a firma di Santini – che da molto tempo restano inapplicati e senza alcuna risposta.  Da molto tempo la funzionaria chiede al comando della polizia municipale di attivarsi ed eseguire una serie di attività sul territorio. Controlli che dovevano sia verificare il rispetto delle regole ma anche, probabilmente, garantire denaro fresco nelle casse di un comune in grosse difficoltà finanziarie. Santini ha chiesto, ad esempio, più volte, ai vigili urbani di controllare il mercato settimanale, la viabilità, le attività commerciali.  Mai nessun riscontro, nessuna risposta da parte dei caschi bianchi. Il corpo della polizia municipale di Alife è composta da cinque agenti fra cui il comandate Iannelli

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10 commenti

  1. Esprimo la mia solidarietà al Comandante e dipendenti della Polizia Locale di Alife;
    Egregia dott.ssa Santini, talvolta, anzi, a dir poco spesso, la prosopopea di personaggi come Lei, pur Dirigenti di settore, prevarica su quella che è la reale responsabilità di chi è preposto a dirigere!
    Il Segretario Comunale, persona ponderata ed equilibrata, ha fatto bene ad archiviare il caso ed entrare nel merito, facendogli notare che la Polizia Municipale non dipendente dall’Arare Amministrativa sotto il profilo meramente strutturale ma bensì dal Sindaco;
    A mio modesto parere Egregia dott.ssa Santini, Lei ha Commesso un abuso di potere e, per tanto, auspico che l’adita A. G. si ravveda nel provvedimento. Lei non poteva e non può assolutamente impartite disposizioni di controllo al Comandante della Polizia Locale ma, diversamente, segnalare al Sindaco, al Segretario Comunale, al resp. di Area o all’Ass. preposto, eventuali disservizi atteso che, come anzidetto, Lei non ha titoli dirigenziali per poter disporre ciò!
    La Polizia Giudiziaria ed Amministrativa lasciamola fare a chi se ne intende
    e non a chi la interpreta.
    Le ricordo che la Polizia Locale è di esclusiva pertinenza del Sindaco o dell’Ass. delegato e non può essere posta alle dipendenze di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di appartenente alla Polizia Locale, non può neanche essere sottoposta al segretario comunale (C.d.S. 4663/2000 – 1359/2001; – 1360/2001 ecc…..)

  2. valentina santini

    gentile signore,
    mi spiace doverla correggere.probabilmente,lei esprime un giudizio senza possedere le necessarie competenze.per carità, non biasimo questo modo di agire, anche io sono solita commentare le partite della nazionale senza saperne nulla di calcio. tuttavia, siccome qui non si parla di performances sportive e , quindi, di chiacchere da bar, ma di cose ben più serie, oggetto di indagine, ritengo doveroso questo intervento, affinchè il giudizio atecnico ed inesatto, espresso dall’uomo della strada, non abbia conseguenze fuorvianti.il mio provvedimento nasce non dall’arbirio indiscriminato, nè da abuso di potere (a tal proposito, forse dovrebbe esprimersi con più cautela, ma, proprio in ragione del fatto che ho di fronte una persona non competente, le lascio passare tali espressioni), bensì dai principi fondamentali di diritto, da consolidata giurisprudenza, nonchè dal parere del consiglio di stato.le consiglio di documentarsi prima di lanciare strali che sembrano animati più da un certo livore verso la mia persona che non da reale conoscenza dei fatti.lei non ha letto nè il mio provvedimento, nè il parere cui mi riferisco.per compensare la sua ignoranza e renderla edotta dei fatti su cui, senza sapere , ha espresso un giudizio, le invio copia dei provvedimenti.la invito, con affetto, a documentarsi, prima di esprimersi in modo così salomonico, al fine di evitarle figure assai barbine.le replico su questo sito dal momento che , non essendosi firmato, non posso farlo di persona.in alternativa, se mi fornirà i suoi recapiti, sarò ben felice di mettere a disposizione la mia competenza, fondata su due lauree e diverse specializzazioni e master universitari, per erudirla sulle nozioni di diritto che le mancano.Dott. ssa valentina Santini

  3. valentina santini

    COMPOSIZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
    DIPENDENZA DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
    ART. 46 DELLA L.R. N° 54/98 – ARTT. 4 E 10 DELLA L.R. N° 47/89 E ARTT. 2 E E 7 DELLA L. N° 65/86
    (16/06/2003)

    QUESITO:

    E’ stata richiesto un parere in merito alle seguenti problematiche inerenti il servizio di Polizia locale:
    1. come dev’essere strutturato un Corpo di Polizia Municipale, in particolare nel caso in cui lo stesso sia composto da 7 addetti?
    2. quale rapporto si instaura tra il Comandante del servizio di Polizia Municipale eretto a Corpo (quindi con 7 o più addetti), in un Comune privo di personale con qualifica dirigenziale oltre al Segretario comunale, ed il Sindaco, il Segretario comunale o altra eventuale figura apicale?

    RISPOSTA:
    Si segnala innanzitutto che la normativa regionale di riferimento è la L.R. 31 luglio 1989, n. 47 (“Norme in materia di polizia locale e istituzione dell’ufficio regionale di polizia locale.).

    Per quanto attiene il primo quesito si fa presente quanto segue:
    1) il servizio di polizia locale è espletato dal Corpo di polizia locale oppure dal Servizio di polizia locale (articolo 10, comma 1), in relazione al numero degli addetti;
    2) i Comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia locale (articolo 1, comma 2);
    3) la composizione del Corpo di polizia locale varia a seconda che l’organico sia inferiore o superiore alle venti unità – ma sempre uguale o superiore a 7 unità – (articolo 10, commi 2 e 3);
    4) nel caso il Corpo di polizia municipale sia composto da un numero di addetti compreso tra le 7 e le 20 unità lo stesso, ai sensi di legge, è strutturato come segue:
    • un comandante (ufficiale inferiore)
    • un vice-comandante (brigadiere)
    • istruttori (appuntato), nel numero di uno ogni 5 agenti o frazione di cinque superiore al 50%
    • agenti di polizia locale.
    Pertanto, nel caso il Corpo di polizia municipale sia composto di sette unità, la legge prevede la presenza di 1 comandante, 1 brigadiere, 1 appuntato e 4 agenti; si rimanda al contratto collettivo regionale di lavoro per quel che concerne l’inquadramento del personale.

    Riguardo al secondo quesito, si precisa quanto segue:
    l’articolo 4 (Funzioni del Sindaco) della L.R. 47/1989 recita “Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato. Nell’esercizio di tale funzione il Sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività di servizio e adotta, qualora necessari, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.”
    L’articolo 5 (Comandante del Corpo di polizia locale) della L.R. 47/1989 recita “Al Corpo di polizia locale, dove costituito, è preposto un Comandante. Il Comandante del Corpo di polizia locale è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti a seguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
    Recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno affrontato la questione ed hanno fornito le seguenti indicazioni di principio:
    – con l’istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune (un Corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un Comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Sezione V, sentenza n. 4663 del 04.09.2000);
    – il comandante dei vigili urbani riveste una posizione del tutto particolare nell’ambito dell’organico dirigenziale dell’amministrazione comunale e per l’accesso a tale ufficio sono richieste professionalità e competenza di alto livello e di rilievo settoriale. Il corpo di polizia municipale costituisce invero un’entità organizzativa unitaria ed autonoma, che non può essere assorbita in altri uffici comunali. Il Comandante del Corpo è posto al vertice di tale struttura, ne assume la direzione e ne risponde direttamente nei confronti del Sindaco. Tra questi ed il Comandante dei Vigili, dunque, non può interporsi alcuna figura dirigenziale di raccordo, poiché avrebbe l’effetto di pregiudicare la posizione sovraordinata del capo del corpo di polizia municipale (Sezione V, sentenza n. 1360 del 08.03.2001);
    – è possibile inquadrare il Comandante della Polizia municipale in una qualifica sub apicale laddove il regolamento di organizzazione del personale considera il Corpo di Polizia Municipale una struttura intermedia interna ad una struttura burocratica più ampia (Sezione V, sentenza n. 5598 del 24.10.2001).
    Combinando la normativa e la giurisprudenza sopra riportate con quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale si può concludere che nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, oltre al Segretario comunale, il Corpo di Polizia Municipale può trovare una diversa collocazione nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente a seconda che sia riconosciuto come un’unità organizzativa unitaria ed autonoma, con a capo un Comandante in posizione apicale individuato quale Responsabile di Servizio con rilevanza esterna, oppure sia inquadrato in una struttura intermedia interna con un Comandante in posizione sub apicale, dipendente da un altro Responsabile di Servizio.
    In entrambi i casi il Comandante non potrà che dipendere direttamente dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni specifiche, che potremmo anche definire tecniche, di polizia municipale espressamente previste dalla legge; per quanto concerne le funzioni più prettamente gestionali sarà soggetto, alla pari degli altri dipendenti comunali, alle direttive ed alle disposizioni generali dell’Ente e dipenderà dal suo diretto superiore gerarchico che potrà essere il Segretario comunale o altro Responsabile di Servizio. In quest’ultimo caso spetta comunque al Segretario comunale – ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della L.R. 19.08.1998, n. 46 – sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e coordinarne l’attività.

  4. valentina santini

    Oggetto:contestazione archiviazione procedimento disciplinare prot. n.4/UFF. PROC. DISC del 27/04/12, richiesta riapertura procedimento.

    In riferimento all’archiviazione disposta con provvedimento prot. n.42/ Uff. Proc. Disc. del 27/04/12, si evidenziano le due motivazioni addotte a sostegno di tale provvedimento:

    • Pur essendo la Polizia municipale inserita nell’area amministrativa sotto il profilo meramente strutturale, come si evince dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, essa non dipende gerarchicamente dal responsabile di detta area, ma dal Sindaco, sia ai sensi del citato regolamento, sia della normativa nazionale (Legge n.65/1986) e regionale (L.R. n.12/2003);
    • Alcuni fatti cui si fa riferimento risalgono anche ad oltre un biennio, mentre altri si riferiscono a disposizioni di servizio che non rientrano nella competenza del responsabile dell’area amministrativa;

    Si contestano entrambe le motivazioni, anche in ragione del Parere dato dal Consiglio di Stato in data 16/06/03 in riferimento ad un quesito avente per oggetto il rapporto che si istaura tra il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e il Sindaco, il Segretario Comunale e altra figura apicale come il Responsabile di Area.

    Quanto al punto n.1 si rileva che:

    L’articolo 4 (Funzioni del Sindaco) della L.R. 47/1989 recita “Al servizio di polizia locale sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato. Nell’esercizio di tale funzione il Sindaco, o il suo delegato, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività di servizio e adotta, qualora necessari, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.”
    L’articolo 5 (Comandante del Corpo di polizia locale) della L.R. 47/1989 recita “Al Corpo di polizia locale, dove costituito, è preposto un Comandante. Il Comandante del Corpo di polizia locale è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. Gli addetti alle attività di polizia locale sono tenuti a seguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
    Recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno affrontato la questione ed hanno fornito le seguenti indicazioni di principio:
    – con l’istituzione del Corpo di polizia municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria ed autonoma da altre strutture organizzative del Comune (un Corpo, appunto, a somiglianza dei corpi militari dai quali mutuano anche i gradi gerarchici), costituita dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale, e che al vertice di questa forma di aggregazione unitaria è posto un Comandante (anch’egli vigile urbano) che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Sezione V, sentenza n. 4663 del 04.09.2000);
    – il comandante dei vigili urbani riveste una posizione del tutto particolare nell’ambito dell’organico dirigenziale dell’amministrazione comunale e per l’accesso a tale ufficio sono richieste professionalità e competenza di alto livello e di rilievo settoriale. Il corpo di polizia municipale costituisce invero un’entità organizzativa unitaria ed autonoma, che non può essere assorbita in altri uffici comunali. Il Comandante del Corpo è posto al vertice di tale struttura, ne assume la direzione e ne risponde direttamente nei confronti del Sindaco. Tra questi ed il Comandante dei Vigili, dunque, non può interporsi alcuna figura dirigenziale di raccordo, poiché avrebbe l’effetto di pregiudicare la posizione sovraordinata del capo del corpo di polizia municipale (Sezione V, sentenza n. 1360 del 08.03.2001);
    – è possibile inquadrare il Comandante della Polizia municipale in una qualifica sub apicale laddove il regolamento di organizzazione del personale considera il Corpo di Polizia Municipale una struttura intermedia interna ad una struttura burocratica più ampia (Sezione V, sentenza n. 5598 del 24.10.2001).
    Combinando la normativa e la giurisprudenza sopra riportate con quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale si può concludere che nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, oltre al Segretario comunale, il Corpo di Polizia Municipale può trovare una diversa collocazione nell’ambito della struttura organizzativa dell’ente a seconda che sia riconosciuto come un’unità organizzativa unitaria ed autonoma, con a capo un Comandante in posizione apicale individuato quale Responsabile di Servizio con rilevanza esterna, oppure sia inquadrato in una struttura intermedia interna con un Comandante in posizione sub apicale, dipendente da un altro Responsabile di Servizio.
    In entrambi i casi il Comandante non potrà che dipendere direttamente dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni specifiche, che potremmo anche definire tecniche, di polizia municipale espressamente previste dalla legge; per quanto concerne le funzioni più prettamente gestionali sarà soggetto, alla pari degli altri dipendenti comunali, alle direttive ed alle disposizioni generali dell’Ente e dipenderà dal suo diretto superiore gerarchico che potrà essere il Segretario comunale o altro Responsabile di Area.
    • Nel Comune di Alife l’Ufficio VV.UU. non costituisce corpo, ma ufficio, dal momento che il servizio di P.M. è espletato da meno di 7 addetti;
    • L’Ufficio VV.UU. è inserito nella struttura organizzativa dell’Area Amministrativa/Affari Generali ed è posto in un rapporto di dipendenza funzionale e gestionale al Responsabile di Area, alla pari dei dipendenti comunali preposti ad altri uffici;

    • Non esiste un comandante in posizione apicale, con rilevanza esterna, ma il dipendente Iannelli Luigi è Responsabile dell’Ufficio VV.UU. Pertanto, in questo Ente il dipendente Iannelli è Responsabile Ufficio, NON responsabile Area o Servizio, né tantomeno è tenente dei VV.UU. come erroneamente indicato dal Segretario Comunale, cosa che il Segretario avrebbe potuto constatare semplicemente verificando la pianta organica dell’Ente. Si evidenzia che un Tenente VV.UU., equiparato ad un Vice Commissario di Polizia,o ad un Tenente CC, è un ufficiale per la quale è necessario il possesso del titolo di laurea ed il superamento di apposita procedura concorsuale. Il dipendente Iannelli, in qualità di Responsabile Ufficio, non è dotato di poteri di dirigenza, ma di sola direzione dell’Ufficio, ed è sprovvisto di poteri di impegnare l’Ente all’esterno. Difatti, non ha poteri di spesa e non può firmare determine di impegno e liquidazione. Anche l’acquisto di vestiario, di materiale d’ufficio viene fatto dalla scrivente. L’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, così come alle ferie, è data dalla scrivente. Le considerazioni sopra esposte, oltre ad essere consolidate nell’orientamento pretorio, che, ormai pacificamente si è espresso nel senso sopra descritto, risultano poi confermato anche dal Consiglio di Stato. A titolo esemplificativo, si riporta il parere del 16/06/03 (All. A). Il parere sopra menzionato mette in evidenza un altro dato fondamentale : spetta comunque al Segretario Comunale. Sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e coordinarne l’attività. Pertanto, tutto ciò che viene asserito dal Segretario Comunale nel punto 1 risulta errato e contrario a quanto disposto da norme di diritto e da consolidata giurisprudenza. A ciò si aggiungono altre osservazioni fondate su logica e buon senso, prima che sul diritto:

    • Le direttive nei settori quali: il commercio, il mercato, i servizi sociali, la sanità, vengono date dall’Area Amministrativa/Affari Generali. In tali settori, l’Ufficio VV.UU. costituisce il braccio operativo, dotato di poteri di vigilanza e controllo. Alla luce di quanto esposto, tutto quanto asserito dal Segretario appare: contrario a quanto asserito dal diritto e da consolidata giurisprudenza; oltre che illogico, irrazionale sotto il profilo sostanziale;

    Quanto al punto n.2, si evidenzia l’erroneità di quanto asserito per le seguenti ragioni:

    • In tutta la querela vengono rappresentati gravi, reiterati e perduranti inadempimenti del Responsabile VV.Uu. In sostanza, viene dimostrato per tabulas, allegando una serie di disposizioni di servizio, nei settori quali il commercio ed i mercati, di competenza dell’area Amministrativa, nei quali i VV.UU. hanno compiti di controllo e vigilanza, la totale inerzia degli stessi. Ogni disposizione resta lettera morta, nonostante alla stessa seguano anche solleciti. Il Segretario dimostra di ignorare che la reiterazione alla condotta omissiva, così come la continuazione della stessa, senza che ad essa segua ravvedimento operoso, costituisce circostanza aggravante del reato di omissione di atti d’Ufficio (art. 328 c.p.). In sostanza, chi scrive ha dimostrato che da quasi 3 anni ogni disposizione di servizio impartita al responsabile VV.UU. resta disattesa. Al contrario di quanto erroneamente asserito dal Segretario, il decorso del tempo unito all’inerzia del Responsabile VV.UU. rende più grave la responsabilità di quest’ultimo, anziché eliderla come illogicamente sostenuto dal Dott. Riccio.
    Nella querela si mette in evidenza un altro dato allarmante che, soprattutto a causa degli inadempimenti nel settore delle sanzioni amministrative, si sta determinando danno erariale per l’Ente.
    Già solo partendo da tale rilievo, tralasciando gli altri, seppure gravi inadempimenti, il Segretario avrebbe dovuto procedere nei confronti del responsabile Ufficio VV.UU.
    A ciò si aggiunge un’ulteriore considerazione di carattere pratico, funzionale, prima che giuridico: il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare, che alla luce di quanto esposto, costituisce un aborto giuridico, oltre che logico, ha prodotto, nei fatti, l’effetto di legittimare il Responsabile VV.UU. o perpetrare le condotte contrarie ai doveri d’ufficio sopra descritti. In sostanza, il provvedimento non ha fatto altro che giustificare o, peggio ancora, avallare tale comportamento contribuendo ad arrecare nocumento al buon funzionamento degli uffici.
    Alla luce di quanto esposto, la scrivente chiede:

    • L’annullamento/revoca del provvedimento di archiviazione, prot. n.42/UFF. PROC. DISC. Del 27/04/12;
    • La riapertura del procedimento disciplinare nei confronti del Responsabile Ufficio VV.UU. e la contestuale irrogazione della sanzione ritenuta più idonea rispetto alla gravità dei fatti contestati.

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
    Dr.ssa Valentina Santini

  5. ..interessante la presa di posizione del Vice Cassano..è risaputo che è un osso duro.Il Mar.llo Cassano è contro il Iannelli,notizia di stamane-

  6. Egregia dr.ssa Santini
    tenuto conto delle sue lauree o loree, dei suoi master e di quant’altro in suo possesso, che senz’altro condivido è rispetto, mi delude nella risposta, piuttosto offensiva e denigratoria scimmiottando sull’eccesso di qualche vocabolo da me usato che a Lei ha dato fastidio, comunque non è entrata nel merito. Lezioni di diritto, particolarmente impartite da Lei, rilevate senza ombra di dubbio, da un libro stampato, allo scrivente non interessano; le querelle tra il suo ufficio e quello della Polizia Locale non interessano a nessuno; negligente e superficiale nel pubblicare atti relativi ad un caso in fase di indagini da parte dell’A.G.; ha violato la legge sulla pryvaci pubblicando nomi e cognomi di persone interessate al caso in disamina. Qui voglio fermarmi!
    Le chiedo: è questo il comportamento che assume un “autorevole” personaggio come Lei difronte a fatti di rilevante importanza come questo?
    Una come Lei, plurilaureata, si accontenta di fare la Responsabile dell’Area Amm.va/AffariGenerali di un Comune? Si merita di meglio!
    In alcuni paese vicinori ad Alife i responsabili di area, per la maggior parte, sono Assessori competenti in materia a costo zero!
    Per stabilire il Suo quoziende intellettivo mi è bastato leggere la risposta corredata da un lessico grammaticale da fare invidia a chiunque. Complimenti!
    Continui così che, senz’altro, avrà uno sbocco in carriera!
    Distinti saluti
    Poveri Vigili!!!!!!!!!!

  7. mi associo al signor roccia,ma supponiamo che il vice prenda il posto del iannelli..come si comportera’ Dott.ssa..??Cassano non è gestibile,lei ha potuto fare e farsi tutta questa pubblicita’ perche’ l’attuale comandante è uno stupido sempliciotto,l’altro è di tutt’altra pasta…dopo poveri chi..??crede che la passerebbe liscia??a meno che non intenda proporre qualcuno in congedo..magari di suo gradimento..allora si capisce tutto questo accanimento..

  8. scusate ma questa l’avete letta?
    In entrambi i casi il Comandante non potrà che dipendere direttamente dal Sindaco, o dall’Assessore delegato, per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni specifiche, che potremmo anche definire tecniche, di polizia municipale espressamente previste dalla legge; per quanto concerne le funzioni più prettamente gestionali sarà soggetto, alla pari degli altri dipendenti comunali, alle direttive ed alle disposizioni generali dell’Ente e dipenderà dal suo diretto superiore gerarchico che potrà essere il Segretario comunale o altro Responsabile di Servizio. In quest’ultimo caso spetta comunque al Segretario comunale – ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della L.R. 19.08.1998, n. 46 – sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e coordinarne l’attività.

  9. la velina non scrive piu’..zittita..doverosamente dal segretario,il quale non è in cerce di pubblicita’,ora tace..e le conviene-

  10. Santini? Figlia del vigile di Piedimonte implicato nella questione autovelox?

    Non lo dico io, lo dice Caiazzo Rinasce