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Il comandante Antonio Parisi (foto tratta dal web)

SESSA AURUNCA – Multe e contravvenzioni, lettera aperta del comandante Parisi agli automobilisti

SESSA AURUNCA – Il comandante dei vigili urbani di Sessa Aurunca, Antonio Parisi, ha scritto una lettera aperta agli automobilisti, in cui fa delle precisazioni in materia di contravvenzioni e violazione delle norme in materia di circolazione. “Cari automobilisti (lo sono anch’io da 40 anni), spesso mi trovo, attraverso facebook, WhatsApp e altro, a leggere delle contestazioni in materia di viabilità di soste, di circuiti fantascientifici, ecc….., che non hanno né testa né coda e mi riferisco, questa volta al problema sosta selvaggia nei pressi della Stazione Ferroviaria di Sessa Aurunca.

Una premessa è d’obbligo:

-La pubblicazione effettuata in data 10.10.2016, nonché la foto del veicolo pubblicata su Generazione Aurunca e su “sessa aurunca paesenews” riporta sul cruscotto un’autorizzazione di portatore di handicap di colore arancione. Tale autorizzazione non è più valida dal 01-Ottobre-2014;

-Da accertamenti esperiti, mediante appostamenti e indagini, il veicolo in quella data non ha mai trasportato un portatore diversamente abile;

-L’autorizzazione per portatore di handicap non più valida è stata ritirata ad horas;

-All’interno della piazzola della Ferrovia di Stato, ad uso pubblico, parcano numerose vetture con esposto l’autorizzazione di portatore di handicap, di cui alcune di colore arancione, non più valide, alcune di colore blu con stemma europeo, quelle validi, non trasportano portatori di handicap e, per questo, vi sono indagini in corso anche a carattere penale nei confronti di chi abusa delle autorizzazioni richiamate senza vare a bordo del veicolo il diversamente abile.

Ciò premesso, nel merito:

E’ necessario, per scienza personale e pubblica, innanzitutto, soffermarsi sul dettato normativo dell’art. 2 del Codice della Strada, relativo alla definizione e classificazione delle strade.

Tale articolo, che definisce l’ambito di applicazione delle norme del Codice della Strada, come risaputo, al 1° comma, dispone che: “Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali“.

Orbene, l’ambito di applicazione del citato codice è delimitato non tanto dalla strada pubblica quanto dalla strada ad uso pubblico.

Dunque, comprensibili sono le perplessità che sorgono ai fini dell’accertamento circa l’assoggettabilità ad uso pubblico di una determinata area appartenente ad un privato (si pensi, a titolo esemplificativo, ai parcheggi dei centri commerciali, degli ospedali o delle aree condominiali).

Stante la non coincidente impostazione offerta dalla giurisprudenza, come criterio viene generalmente utilizzato quello dell’affidamento, e qualora su un determinato tratto di strada non siano apposti ostacoli visibili o altri segnali, che consentano di escludere palesemente la sua assoggettabilità al Codice della Strada o la sua natura privata, è lecito ritenere che l’utente della strada, e pertanto anche l’agente accertatore, confidi nel fatto che quel tratto di strada sia aperto ad uso pubblico.

E ciò anche in termini di obbligo di manutenzione in capo al Comune, quale ente proprietario, e di possibilità di adottare provvedimenti di regolamentazione della circolazione con relative sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni normative.

Ancora:

L’art. 3 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico, emanato in attuazione dell’art.122, comma 1°, del D.Lgs n.209/2005, precisa che tutte le aree di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico, sono da considerarsi equiparate alle strade ad uso pubblico.

Ciò posto, occorre evidenziare, tra l’altro, che i giudici di legittimità della IV^ sezione penale sono intervenuti con diverse sentenze sull’argomento, stabilendo, in primis, con la decisione n.7671 del 29.09.1983 che :

“Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto (e non anche costitutiva) del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo”.

In secundis, con la sentenza n.646 del 16.1.1979, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che: “L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata”.

Invero, e a conforto di quanto finora rappresentato, in caso di dubbio circa la natura pubblica o meno di una strada, occorre evidenziare che la giurisprudenza ha individuato una serie di indici rivelatori, anche in assenza dell’inserimento di una strada nell’elenco di quelle comunali, che possono così individuarsi:

  1. a)l’uso pubblico, ossia da parte di un numero indeterminato di persone che avviene di fatto da parte di tutti gli utenti della strada;
  2. b) l’ubicazione della strada all’interno dei luoghi abitati;
  3. c) l’inclusione nella toponomastica del Comune ;
  4. d) l’apposizione della numerazione civica;
  5. e)l’apposizione di segnaletica stradale;
  6. f)la presenza di aree destinate a parcheggio;
  7. g) il comportamento della P.A. nel settore dell’urbanistica edell’edilizia quali l’illuminazione pubblica e l’effettuazione di manutenzione della sede stradale;
  8. h) la funzione di raccordo con altre strade e sbocco su pubbliche vie, ed il carattere di parte integrante della sede viaria stradale.- (Cfr. Cassazione civile sez. II 7 aprile 2000 n. 4345; Cassazione civile sez. II, 28.11.1988 n. 6412; TAR Lazio sez. II 19.3.1990 n. 729; TAR Puglia sez. II Bari 27.2.1998 n. 217; TAR Campania- Napoli sez. I 18.9.2001 n. 4221).

Interessante, a tal proposito, è segnalare poi quanto sancito dalla Corte di Cassazione Civile, sez. II, con la sentenza n. 5126 del 03.03.2011: “le norme del codice della strada applicabili, a norma dell’art.1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, vanno osservate, quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.…(omissis)…”.

Per quanto riportato, si evince che le “CONTRRAVVENZIONI” effettuate nella piazza delle Ferrovie dello Stato, aperta al pubblico, sono perfettamente legittime, salvo diversa decisione del Prefetto e/o del Giudice di Pace, nel momento in cui si elaborano dei ricorsi d aperte degli utenti”.

 

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