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VAIRANO PATENORA – Abbazia della Ferrara e insopportabili privilegi, Caiazza “guerriero” solitario

VAIRANO PATENORA – Abbazia della Ferrrara e insopportabili privilegi, lo storico Domenico Caiazza – ormai “guerriero” solitario in un deserto di apatia e di ignoranza – chiede che “esaminate le delibere comunali sull’affrancazione del 2015  si rileva come il comune di Vairano ben sapesse di essere titolare , quale nudo proprietario, di terreni e fabbricati concessi a livello-enfiteusi. Si osserva che viene richiamata una normativa superata da una promunzia della Corte Costituzionale del 2008 che àncora il prezzo dell’affrancazione a parametri riferiti al valore reale dell’immobile, che i deperimento dell’abbazia a seguito dell’abbandono oltre a costituire una violazione degli obblighi di miglioramento ha abbassato il valore reale sicché premierebbe i responsabili delle rovine.  Si fa rilevare la contraddittorietà delle motivazioni delle delibere e la disparità di trattamento per i cittadini livellari comuni che comunque pagano per l’affrancazione, mentre il perito Labriola ai livellari in possesso dell’Abbazia afferma, con la perizia e la lettera a Pesenews, che sarebbero pieni proprietari, senza spiegare perchè i loro titoli li definiscono livellari e senza chiarire perché essi soli sarebbero proprietari dalla legittimazione dell’abuso senza affrancazione. Si chiede infine quale sia la politica culturale del Comune in ordina all’abbazia, se interessi o se sia di fatto equiparata a un bosco o prato alienabile in barba all’arte, alla storia all’identità culturale.
Nella delibera n. 15 del 29 aprile 2015 (che in sostanza reitera quella n 11 del 4.3.15) il Comune di Vairano Patenora, RICHIAMATO il parere n.18 del 20.07. 2006 della Corte dei Conti della Campania, in base al quale “i canoni ed i livelli, di che trattasi, in genere nell’Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusucapibilità. Il Comune,in quanto rappresentante della comunità e referente di tali antiche proprietà collettive, o meglio di quanto rimane di esse dal punto di vista pubblicistico, è titolare di censi, livelli, canoni o altre prestazioni similari, indipendentemente dalla esistenza o meno del titolo di proprietà intestata al comune del singolo immobile.” EVIDENZIATO, peraltro, che la legge n.16 del1974, con la quale alle Amministrazioni e alle Aziende autonome dello Stato, venne data la facoltà di rinunciare ai diritti di credito inferiori al ire mille costituiti da canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni in denaro o in derrate derivanti da rapporti perpetui reali e personali costituiti anteriormente alla data del 28ottobre1941,non è applicabile agli enti locali, come del resto precisato nel citato parere della Corte dei Conti; CONSIDERATO tuttavia che tali istituti, che fanno riferimento ai predetti rapporti perpetui reali e personali (in special modo il livello, non più disciplinato) sono nella pratica disapplicati, anche in conseguenza della legge n. 203 del1982 che ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del contratto  agrario sicuramente più rispondente alle esigenze dei nostri tempi;
RITENUTO, in definitiva, che oggi, può parlarsi, nella maggior parte dei casi, di livello ed enfiteusi, come di diritti solo formalmente validi, ma non più esercitati e che tuttavia costituiscono una valida pregiudiziale all’esercizio della piena proprietà;
RITENUTO OPPORTUNO, prendendo atto della natura ormai privata dei beni sui quali gravano ora i canoni di natura enfiteutica, adottare misure idonee a liberare i fondi dalla presenza di tali vincoli;
ATTESO che nulla-osta alla affrancazione dei livelli in questione, in quanto il Comune di Vairano Patenora non ha alcuni interesse a conservare la qualità di concedente, trattandosi di prestazioni ormai desuete e prive di alcuna pratica utilità;  infine il Comune ha fissato i criteri che dovranno regolare l’affrancazione;Con l’altra richiamata delibera veniva anche applicato lo schema per la domanda di affrancazione.

Premesso  che non è dato capire  a che titolo nella delibera si invoca la legge sui patti agrari,  è evidente  Da quanto sopra evidenziato  che il Comune di Vairano è pienamente consapevole
A) di essere titolare di censi e livelli come tali inalienabili ed inusucapibili ed imprescrittibili.
B) che non ha facoltà di rinunciare ai canoni

  1. c) che livello ed enfiteusi, “ tuttavia costituiscono una valida pregiudiziale all’esercizio della piena proprietà;
  2. D) ma stranamente dopo aver detto che sono imprescrittibili, inusucapibili, inalienabili e perpetui poi il Consiglio si arroga il diritto di definirli come di diritti “solo formalmente validi, ma non più esercitati”. Cioè di fatto li abroga. Infatti addirittura “prende atto della natura ormai privata dei beni”.
  3. E) si aggiunge che il Comune non ha interesse a conservare la qualità di concedente.

Tanto premesso si osserva, e si chiede di conoscere

  1. A) in relazione alla nota perizia affidata al Perito di Potenza Labriola in ordine a terreni e fabbricati dell’abbazia della Ferrara, che, visto che il Comune aveva chiaro l’esistenza di censi e livelli sul suo demanio  e che catasto e titoli degli Eredi Russo indicano il comune come Concedente e i Russo come livellari,  perché la stessa perizia  sia stata  Si chiede pure se perizia dello stesso tenore sia stata affidata  anche per altri titolari di censi o livelli.
  2. B) La perizia Labriola concludeva, contro risultanze catastali e ipotecarie, per la piena libertà di tali immobili (Abbazia e terreni), come ribadito, sia pur contradittoriamente, dal Labriola a Paese News 18 maggio 2016. Tanto premesso si chiede di conoscere se il Comune, (e per esso Sindaco  Giunta  e Consiglio) che giusta la  delibera n 15 del 2015  era ben consapevole di essere titolare di censi e livelli  che  “tuttavia costituiscono una valida pregiudiziale all’esercizio della piena proprietà”  abbia notato l’incongruenza delle conclusioni del Perito  di Potenza.

Questi tra l’altro prima, nella perizia, dice liberi i terreni pur senza citare una intervenuta affrancazione, poi  nella lettera a Paese News dice che sono affrancabili.  Ma se sono affrancabili vuol dire che non sono liberi!

  1. C) chiediamo se il Comune, visto il contrasto con la motivazione della propria delibera in esame, abbia chiesto spiegazioni al Perito di Potenza sul perché, tra tutti i titolari di livello, solo i Russo sarebbero liberi proprietari sic et simpliciter addirittura dal provvedimento di legittimazione del 1928, mentre gli altri livellari, meno fortunati, forse, dovrebbero pagare l’affrancazione.
  2. D) chiediamo se il Sindaco e la Giunta intendano chiedere una perizia per ogni livellario o terreno con costi probabilmente   Se invece la perizia è destinata a rimanere unica  chiediamo di conoscere perché Sindaco e Giunta l’hanno chiesta solo in questo caso, pur essendo evidente dai dati Catastali che gli eredi Russo sono livellari-enfiteuti come  tutti gli altri.

 E) Ed a proposito di affrancazione visto che non è citata in delibera, a differenza dei patti agrari, converrà ricordare ancora una volta la sentenza della Cassazione che ha detto che l’affrancazione non può avvenire a valori irrisori-. Le pronunzie che la Corte Costituzionale ha effettuato in materia di affrancazione, con la n.406 del 7.4.1988 e da ultimo  con la n.173 del 19 maggio 1997,  non hanno mai riguardato la natura o la esistenza   dei livelli o canoni enfiteutici, ma solamente la entità del canone, del suo aggiornamento, su come calcolare l`entità della somma di affrancazione;  secondo le predette pronunzie a prescindere dalla data in cui è sorto il rapporto di enfiteusi il canone di affrancazione non può essere irrisorio ma deve  essere proporzionato al valore di mercato del bene su cui grava l`enfiteusi.)  

Poiché i criteri di calcolo dei costi dell’affrancazione sono anteriori a questa pronuncia (è richiamata la circolare 207.081376/59del28/09/207 superata dalla Giurisprudenza della Cassazione del 2008 ), sembra necessario che vada verificata previamente l’effettiva proporzionalità ai valori di mercato ad evitare possibile danno erariale.

Nelle more della risposta a tali interrogativi, in ossequio a criteri di trasparenza, ci permettiamo di suggerire che  gli Organi comunali  valutino la possibilità di  agire in autotutela  circa la delibera in esame, e la precedente di pari oggetto, per  incongruenza intrinseca e  difetto di motivazione, vizio logico e contraddittorietà esplicita: dice infatti che livelli e canoni sono imprescrittibili, inalienabili, inusucapibili e poi “prende atto della natura ormai privata dei beni”. I beni, quanto alla nuda proprietà, o sono del Comune Concedente o dei privati. Tertium non datur, con buona pace dei patti agrari.   Se sono privati i terreni non possono esser affrancati, se sono affrancabili il comune ne ha ancora la nuda proprietà  e ha il dovere di tutelare i propri diritti, chiedendo per il riscatto somme proporzionali al valore reale.

Chiediamo di sapere, infine,  se la seguente ’affermazione  portata dalla Delibera ATTESO che nulla-osta alla affrancazione dei livelli in questione, in quanto il Comune di Vairano Patenora non ha alcuni interesse a conservare la qualità di concedente, trattandosi di prestazioni ormai desuete e prive di alcuna pratica utilità  riguarda anche i fabbricati e i terreni dell’Abbazia della Ferrara?

Se cioè il più antico monumento gotico d Italia visitato da Gioacchino da Fiore, dall’imperatore Federico II, luogo di vocazione e monacazione di Celestino V del quale conserva il ritratto è equiparato a un qualunque bosco di montagna o a un prato?

Chiediamo di sapere se il  Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale di Vairano Patenora  ritengono o no utile e doveroso per la dignità  e l’identità storica della cittadinanza, per l’orgoglio civico  e per l’ economia turistica recuperare la piena proprietà dell’ Abbazia e consolidarla e restaurarla?

 Infine il Sindaco e la Giunta ritengono che gli obblighi conservativi  ex art. 30 comma del Codice dei Beni Culturali  li riguardino quali titolari della nuda proprietà di tali beni?  Intendono agire per recuperare e consolidare  e valorizzare l’Abbazia? Questa è la domanda cruciale alla quale chiediamo risposta per iscritto.

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