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VAIRANO PATENORA – ABBAZIA DELLA FERRARA, TANTA INERZIA E IPOCRISIA. CAIAZZA: IL COMUNE E’ PROPRIETARIO. INTERVENGA LA PROCURA

VAIRANO PATENORA – L’abbazia della Ferrara – l’antichissimo monumento che ospitò Papa Celestino V – è sempre più degradata e abbandonata. Ma c’è un fatto nuovo. C’è un nuovo orientamento delle Procure che prendendo spunto dagli ultimi fatti avvenuti in Sicilia, hanno incominciato a perseguire le amministrazione pubbliche per la loro inerzia in materia di tutela dei monumenti storici. L’inerzia degli amministratori potrebbe costare cara a chi nel gestire la cosa pubblica ignora la tutela delle risorse storica. Chiaro l’esempio di recente elaborato ed applicato dalla Procura della Repubblica di Siracusa, che sequestrando il Castello della città e notificando avviso di garanzia al Presidente della Regione, proprietaria dell’immobile”. L’autorità giudiziaria in questo caso ha evidenziato il principio secondo cui “la funzione di vigilanza e tutela di un bene immobile di notevole importanza monumentale non afferisce al profilo di discrezionalità del proprietario, ma piuttosto a ben specifici obblighi giuridici di agire, che si traggono agevolmente dalla disciplina penale, da quella civile e, infine, da quella amministrativa che affida compiti e poteri alla pubblica amministrazione in virtù del fondamentale principio di rango costituzionale di tutela del patrimonio storico e artistico del paesaggio della Nazione”. Infine “i mancati interventi, relativi ai pericolo di crollo della struttura” hanno creato “un grave rischio per l’incolumità pubblica”.
Nei giorni scorsi, l’avvocato Domenico Caiazza, storico e presidente del
 CENTRO STUDI SUL MEDIOEVO DI TERRA DI LAVORO , ha scritto al sindaco Bartolomeo Cantelmo e alla Soprintendenza per sollecitare interventi sulla Cappella dell’antica Abbazia, ricordando il pericolo grave di crollo totale. Inoltre Caiazzo punta l’indice sulla questione della proprietà dell’antica struttura. Secondo Caiazza La perizia demaniale, datata 13 gennaio 2016  ad attenta lettura, conferma in fatto e diritto quanto emerge dai titoli degli eredi Russo, dalla Relazione sulle Intestazioni da anni trasmessa al Comune di Vairano, che il Comune è  nudo proprietario dell’abbazia e circostanti terreni e che gli eredi Russo sono  meri livellari, cioè enfiteuti, tenuti a corrispondere il canone annuale al Comune e a migliorare gli immobili,  sicché in difetto a tali adempimenti il comune deve riprendere terre e fabbricati.

Il documento:
“Da anni il Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro denunzia lo stato di abbandono totale e progressivo degrado dell’Abbazia della Ferrara, fondata nel 1171, prima Casa Cistercense nel Regno edificio gotico del Reame di Napoli; beneficata dai Re Normanni, visitata da Gioacchino da Fiore e da Federico II che la predilesse e vi soggiornò,  luogo di studio e monacazione di Celestino V. In particolare dopo il terremoto matesino del dicembre 2013 si segnalò il grave pericolo di perimento totale della cappella di Malgerio Sorel, che custodisce un prezioso affresco, restaurato su iniziativa del centro Studi, ed una prosa ritmica gotica.

Il 27 marzo 2014 il Comune di Vairano, su richiesta del Centro Studi,  convocava una conferenza di servizi, partecipata anche da  Soprintendenza ai Monumenti, Italia Nostra e Ordine degli Architetti di Caserta, nella quale preso finalmente atto del pericolo di crollo si determinarono nuovi puntelli e di definire la questione della proprietà della cappella, dell’ Abbazia e dei terreni circostanti al fine di individuare chi avesse onori e oneri della salvaguardia.

Il centro Sudi si impegnava a fornire progetto di restauro della cappella di Malgerio Sorel, progetto poi ritualmente consegnato al Comune;

Dopo lunga inerzia, finalmente, con delibera di Giunta Municipale  n 123 del 01.10.2015 il Comune di Vairano anziché incombenzare un Notaio per una relazione ipo-catastale sui diritti reali sull’abbazia ed annessi terreni,  incaricava un geometra con residenza in Potenza. Questi poi  depositava perizia data 13 gennaio 2016.

Esaminata la stessa, limitatamente alle reperite pagine 1-6 e allegati Ruolo Riparto 14 , stralcio di particellare evidenziato in rosso riguardante “Bilotti, Carlone, Gaggiano”;

vista la legge .16.6.1927 n 1766, con particolare riguardo agli artt. 9 e 10 citati dal Perito di Potenza,

si osserva :

La perizia demaniale, datata 13 gennaio 2016  ad attenta lettura, conferma in fatto e diritto quanto emerge dai titoli degli eredi Russo, dalla Relazione sulle Intestazioni da anni trasmessa al Comune di Vairano, che il Comune è  nudo proprietario dell’abbazia e circostanti terreni e che gli eredi Russo sono  meri livellari, cioè enfiteuti, tenuti a corrispondere il canone annuale al Comune e a migliorare gli immobili,  sicché in difetto d tali adempimenti il comune deve riprendere terre e fabbricati.

Il tutto come dai seguenti capi:

  1. A) la legittimazione

il Perito demaniale di Potenza in sostanza afferma che

-nel 1928 il Perito Ing. Marcello Buontempo verificò i demani civici comunali di Vairano Patenora accertando oltre 158 ettari di demanio illegalmente occupati;

-che o stesso Ing. Buontempo formò “uno Stato degli Arbitrari Occupatori”, cioè un elenco di particelle illecitamente possedute con i nomi degli Occupatori Abusivi;

-Che alcuni di essi, tra i quali presumibilmente anche i danti causa degli Eredi Russo, avanzarono istanza di legittimazione ad evitare di dover restituire i fondi.

-che l’istanza fu accolta e confermata con Regio Decreto,

-conclude poi il Perito di Potenza che “gli attuali proprietari/intestatari possono disporne con pienezza di facoltà”.

Ciò è esatto, ma solo nel senso che i Russo possono disporre dei diritti che hanno, cioè del  diritto di livello-enfiteusi, salvo rispondere su doverosa richiesta del comune  per i mancati miglioramenti al fabbricato e il rovinoso abbandono dell’Abbazia. È vero infatti che nessuno può trasferire diritti maggiori di quelli che ha nel suo titolo di proprietà, nel caso de quo  cioè il diritto di livello-enfiteusi

  1. B) la legittimazione non attribuisce la piena proprietà:

Alcuna legge equipara  la legittimazione dell’occupazione abusiva al conseguimento del diritto di proprietà

sicché non può intendersi che la legittimazione equivalga ad attribuire un diritto di proprietà.  Condivisibile appare l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale la mera legittimazione dà vita al diritto di enfiteusi, mentre l’affrancazione determinerebbe l’insorgenza del diritto di proprietà piena (Tribunale di Roma, 27 aprile 2006 “Prima che intervenga l’affrancazione esiste in capo al possessore legittimato un diritto reale limitato che ha la natura e la qualificazione giuridica di enfiteusi; dopo l’affrancazione si costituisce un diverso diritto pieno ed assoluto, qual è il diritto di proprietà. Pertanto, l’affrancazione è il meccanismo di passaggio da una situazione giuridica all’altra e non il veicolo espansivo di una situazione giuridica preesistente, ed in base ad essa si deve eseguire la trascrizione ai sensi dell’art. 2643, comma 1, n. 7, c.c.”)

È dunque evidente che la mera legittimazione di cui parla il Perito demaniale ebbe come unica conseguenza di trasformare gli Occupatori Abusivi in Possessori Legittimi giusta gli artt. 9 e 10 della legge 1766 del 1927 che si riportano di seguito:

art. 9. Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all’art. l; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni: a) che l’occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; c) che l’occupazione duri almeno da dieci anni. Le stesse norme valgono per la legittimazione dell’acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto. Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l’occupazione di esse rimonti.

Art. 10. Nel concedere la legittimazione di cui all’articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell’associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l’occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro. Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l’occupatore avrebbe potuto beneficiare……

Dunque, proprio nell’ordinanza di legittimazione del possesso dei danti causa degli Eredi Russo  trova origine il livello-enfiteusi che risulta dai loro titoli e dal catasto.

Data la natura di canone enfiteutico  dei possessori il comune di Vairano Patenora è tuttora, come  del resto appare dai titoli degli Eredi Russo e dai dati Catastali, nudo proprietario di detti beni.

D’altro canto se così non fosse non si capirebbe perché  catasto e Notai roganti dicono il comune concedente enfiteutico e gli Eredi Russo livellari.

Inoltre la Soprintendenza ai Monumenti, se il Comune non fosse proprietario, avrebbe errato negligentemente la notifica del Decreto di Vincolo sull’Abbazia. Ed il Comune avrebbe puntellato beni privati a sue spese.

  1. c) Non vi è stata affrancazione né può esservi.

Giova ora chiarire che gli Eredi Russo, a quanto risulta dagli atti,  sembrano essere stati sì legittimati ma neppure  il Perito di Potenza parla di affrancazione intervenuta.

Tale affrancazione non risulta da alcun atto  e neppure che gli Eredi abbiano chiesto ed ottenuto l’affrancazione, di abbazia e terreni annessi, cioè di estinguere i diritti di proprietà del Comune, previo versamento di una somma, oggi equivalente al valore venale

(Le pronunzie che la Corte Costituzionale ha effettuato in materia di affrancazione, con la n.406 del 7.4.1988 e da ultimo  con la n.173 del 19 maggio 1997,  non hanno mai riguardato la natura o la esistenza   dei livelli o canoni enfiteutici, ma solamente la entità del canone, del suo aggiornamento, su come calcolare l`entità della somma di affrancazione;  secondo le predette pronunzie a prescindere dalla data in cui è sorto il rapporto di enfiteusi il canone di affrancazione non può essere irrisorio ma deve  essere proporzionato al valore di mercato del bene su cui grava l`enfiteusi.)  

Legittimazione è dunque cosa diversa da affrancazione, la prima trasforma l’Occupante abusivo in possessore legittimo a titolo enfiteutico,  la seconda lo trasforma in pieno proprietario.

Nel caso de quo, poiché gli enfiteuti hanno abbandonato e fatto quasi perire il bene non pare sia possibile l’affrancazione, visto che  è stata tradita la causa ad meliorandum del contratto enfiteutico e fatto diminuire il valore attuale del bene ridotto a rovina sicché si premierebbe la condotta antigiuridica consentendo il pagamento al minor valore di rovina anziché sanzionarla con la responsabilità per danni da perimento dell’immobile.

Inoltre il Comune è portatore degli Interessi Collettivi diffusi all’identità culturale  ed alla tutela dei propri monumenti e dell’osservanza della legalità e non potrebbe premiare con l’affrancazione chi, contr i doveri dell’enfiteuta, li ha abbandonati alla rovina determinando un minor prezzo dell’affrancazione. In ogni caso il vincolo monumentale sul bene osta all’affrancazione e costituisce diritto di prelazione.

Infatti sul  fondo concessogli l’enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta a un proprietario (art. 959 c.c.), ma con due obblighi specifici (art. 960 C.C.):

– di migliorare il fondo e quindi anche tutto ciò che è costruito su terreno gravato da canone enfiteutico;

– di corrispondere al nudo proprietario (“concedente”) un canone periodico.

  1. D) il Comune ha diritto-dovere di riprendersi i beni e di agire per i danni

Al concedente, nel nostro caso il Comune, spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo (art. 972 C.C.), ossia l’estinzione del diritto di enfiteusi:

  • se l’enfiteuta non adempie l’obbligo di migliorare il fondo;
  • se non paga due annualità di canone.

Dunque ricapitolando, giusta le visure catastali che dicono il comune di Vairano proprietario e giusta l’affermazione della Prof. Russo stessa, Una degli Eredi, che parla di livello in una sua missiva , sembra indubbiamente confermato che il comune di Vairano sia proprietario concedente dei terreni e fabbricati, e che i Russo, livellari-enfiteuti avevano l’obbligo di migliorare terreni e fabbricati e di pagare il canone per fabbricati e terreni .

Il Comune invece ha l’obbligo di riscuotere i canoni  per fabbricati e terreni e l’obbligo della devoluzione cioè di tornare in possesso di tutto se il fondo non viene migliorato, figuriamoci se viene lasciato andare in rovina, e se non è pagato il canone, (circostanza al momento non acclarata, ed incerta) e dovrebbe probabilmente valutare anche ipotizzabili azioni giudiziarie di responsabilità per danno erariale anche in ordine al  ristoro economico  dei danni subiti dagli immobili che per legge andavano migliorati. Il Comune proprietario ha diritto-dovere di chiedere il risarcimento nella misura occorrente a ripristinare il pristino stato.

  1. E) Inapplicabilità della Legge n 16 del 20.1.74.

Ad evitare altri equivoci sarà il caso di precisare quanto   alla legge n. 16 del 20.1.74 che  la norma recita all’art.  1

“sono estinti i rapporti reali e personali…in forza dei quali le amministrazioni e le aziende autonome dello stato… hanno il diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli ed altre prestazioni in denaro e in derrate in misura inferiore a lire 1.000 annue”.

La norma fu dettata dal fatto che le procedure di riscossione…costavano più del ricavato e riguarda solo “amministrazioni e aziende autonome dello stato”.

Non vi è alcuna menzione dei rapporti di livello in testa ai Comuni ai quali, come nel caso di cui ci occupiamo, semplicemente non si applica.

Questo principio è stato ribadito con delibera/parere della Corte dei Conti n 18/2016 che ha affermato:

la lettura della legge è chiara: i destinatari di essa sono unicamente le Amministrazioni e le Aziende Autonome dello Stato. Tale interpretazione è confortata dai relativi atti parlamentari ( atti Senato della Repubblica n 365, atti Camera deputati n 2460; IV legislatura)… non appare giustificato che l’Ente Comune sulla base di quanto disposto dalla citata L n.16 del 1974, deliberi l’estinzione di rapporti perpetui e personali, cui è collegata la titolarità dell’ente relativamente a canoni e livelli e posti a carico di cittadini titolari di diritti reali…

Va ricordato che i canoni e livelli di che trattasi, in genere nell’Italia Meridionale derivano dall’allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità  e dell’inusucapibilità.

Il Comune, in quanto rappresentante della comunità e referente di tali antiche proprietà collettive, o meglio di quanto rimane di esse dal punto di vista pubblicistico è titolare di censi livelli o canoni o altre prestazioni similari, indipendentemente dall’esistenza o meno del titolo di proprietà in testa al comune del singolo immobile.”

  1. F) Inerzia amministrativa

Segnalo, infine, che nonostante innumerevoli segnalazioni, portate da lettere di questo Centro Studi e persino dopo che il Centro Studi ha donato il progetto di restauro della Cappella di Malgerio Sorel, non si hanno notizie di attività in favore della stessa, della chiesa e dell’abbazia, salvo un doveroso rafforzamento dei puntelli interni mentre quelli esterni restano fatiscenti e marci alla base.

Data la prossimità alla cappella dell’altissima abside della chiesa, pure essa bisognevole di messa in sicurezza, l’urgentissimo restauro della cappella di Malgerio Sorel  non può essere disgiunto dall’accorta valutazione e programmazione dei destini di chiesa ed abbazia e terreni limitrofi .

Ciò sia per evidenti motivi pratici, sia perché rinunciare al restauro delle superstiti strutture di chiesa ed abbazia significherebbe la rinuncia al ruolo più alto della politica, intesa nell’accezione più nobile, come capacità mobilitante  ed attiva di una visione, di un progetto, di un’ambizione alta.

È incomprensibile che persino nello scriptorium che ospitò Federico II e che conserva affreschi del 5-600, tutto sia in rovina, nonostante sia possibile intervenire con un restauro filologico.

  1. G) Applicazione doverosa dell’ art. 30 Codice dei beni Culturali

 Resta infine da aggiungere che la querelle sulla natura e titolarità dei diritti reali sull’abbazia sta diventando stucchevole e non rappresenta il vero puntum dolens della questione.

Il dovere di mettere in sicurezza abbazia e cappella di assicurarne pubblica fruibilità e valorizzazione di questo eccezionale monumento è sancito dalla legge a prescindere da chi ne sia proprietario.

Se anche gli Eredi Russo dimostrassero con validi titoli la esclusiva proprietà privata, il che allo stato pare del tutto improbabile anzi escluso,  sarebbero esclusivi titolare dell’obbligo di consolidare a proprie spese e con tecniche di restauro conservativo cappella, resti della chiesa e dell’abbazia e con l’urgenza del caso, e previo progetto nullaostato da Comune e Soprintendenza.

In prova sembra il caso di richiamare gli Obblighi conservativi previsti dall’art 30  comma 3 del Codice dei Beni Culturali: “ I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione”.

Sul punto si richiama l’inchiesta per omissione di atti d’ufficio, danneggiamento del patrimonio archeologico storico e artistico e di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina.

L’indagine  riguarda il Castello Svevo di Augusta, sequestrato da carabinieri del Nucleo Tutela del patrimonio culturale di Siracusa

. Secondo la Procura di Siracusa “l’inerzia è durata nel tempo”,   ed i gravi danneggiamenti strutturali del Castello  secondo la tesi dell’accusa, sarebbero “dovuti esclusivamente alla mancata manutenzione e all’abbandono del monumento da parte della Regione Siciliana” proprietaria.

Infatti  le lesioni esterne dell’immobile “sono dovute all’omissione dei lavori necessari che costituiscono la causa del deterioramento”. La denuncia, rileva la Procura di Siracusa, è “stata riscontrata” dagli accertamenti dei carabinieri, delegati alle indagini.

L’autorità giudiziaria in questo caso ha evidenziato il principio secondo cui “la funzione di vigilanza e tutela di un bene immobile di notevole importanza monumentale non afferisce al profilo di discrezionalità del proprietario, ma piuttosto a ben specifici obblighi giuridici di agire, che si traggono agevolmente dalla disciplina penale, da quella civile e, infine, da quella amministrativa che affida compiti e poteri alla pubblica amministrazione in virtù del fondamentale principio di rango costituzionale di tutela del patrimonio storico e artistico del paesaggio della Nazione”. Infine “i mancati interventi, relativi ai pericolo di crollo della struttura” hanno creato “un grave rischio per l’incolumità pubblica”.

In caso d’inazione, se il pericolo e reale e attuale, il che pare  cosa pacifica, scattano i poteri dell’Autorità di tutela,  vale a dire il Soprintendente, la cui azione, se non erriamo,  è doverosa e non discrezionale.

Su questo ci riserviamo di tornare sottolineando ora che la Soprintendenza  conosce  sia l’importanza del bene Abbazia della Ferrara almeno da quando lo vincolò  negli anni 80 dello scorso secolo sia del gravissimo degrado del complesso e del pericolo di crollo almeno dalla conferenza di servizi cui partecipò e, quindi, da  due anni.

Inoltre con più missive, comunicate anche al la Direzione Regionale ed al Ministero  il Centro Studi ha evidenziato i pericoli al monumento, chiedendo interventi di somma urgenza e la programmazione progettazione di interventi di consolidamento e restauro.

Meraviglia poi l’inerzia visto che  il Comune ha  ripristinato una chiesa di fine 700  tra i ruderi di Marzanello vecchio, monumento certo del tutto minore rispetto  all’ Abbazia della Ferrara.

Tanta solerzia sembra inspiegabile se confrontato con l’abbandono totale nel quale il Comune lascia l’abbazia della Ferrara, disinteresse ed abbandono che andrebbero adeguatamente motivati e giustificati.

Infatti solo una adeguata motivazione differenzia l’azione amministrativa dal mero arbitrio.

Si chiede, ancora una volta e per l’ultima volta,  la riconvocazione urgente della Conferenza di servizi sospesa il 27 marzo 2014 e che Comune di Vairano e Soprintendente con assoluta urgenza si attivino ad adempiere a quanto la legge prescrive.

Naturalmente se la presente non verrà, come spesso in passato, riscontrata , e se perduri oltre il termine di 15 gg l’inerzia ed avanzi il degrado e pericolo di rollo del più antico monumento gotico del Regno di Napoli  non resterà a questo Centro Studi altra alternativa che rivolgersi alle Autorità competenti  chiedendo loro di valutare se l’operato delle Pubbliche Amministrazioni sia stato, nel caso de quo,  conforme al pubblico interesse, puntuale, diligente, fattivo, operativo, motivato,  oppure negligente omissivo e dannoso per i Beni Culturali e l’erario.

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7 commenti

  1. Antonio Bel Tempo

    E’ una vergogna! Un tempo era un luogo meraviglioso, ci si andava a fare scampagnate con tutta la famiglia adesso ci sono solo macerie e spine! Vanno presi dei provvedimenti in breve tempo!

  2. Salve, sono Michele Labriola, Perito ed Istruttore Demaniale, redattore della Perizia Demaniale datata 13/01/2016 citata più volte nell’articolo del 15/05/2016 a cura della redazione di “PAESE NEWS – Magazine di Terra di Lavoro”, dal titolo “VAIRANO PATENORA – ABBAZIA DELLA FERRARA, TANTA INERZIA E IPOCRISIA. CAIAZZA: IL COMUNE E’ PROPRIETARIO. INTERVENGA LA PROCURA” (link https://www.paesenews.it/?p=71920).

    Resto meravigliato dalla lettura di quest’articolo che, citando la mia Perizia Demaniale, ne capovolge completamente le conclusioni. Per tale motivazione, chiedo gentilmente la pubblicazione di questa mia nota per meglio spiegare la questione.

    L’articolo titola: “IL COMUNE E’ PROPRIETARIO”; ciò non corrisponde a verità relativamente alle particelle catastali oggetto della citata Perizia Demaniale (n. 125, 179 (ex 126), 187 (ex 126), 191 (ex 124) del foglio 22 del Comune di Vairano Patenora); il Comune non è proprietario in quanto tali immobili sono state oggetto dell’ORDINANZA DI LEGITTIMAZIONE del 31/05/1938 del Regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Napoli con la conseguenza che gli allora abusivi occupatori divennero titolari di un diritto soggettivo perfetto con pienezza di facoltà, opponibile “erga omnes”, cioè nei confronti di tutti (Cass. 14 agosto 1950 n. 2456 – Cass. 22 febbraio 1943 n. 414 – Cass. 5 agosto 1940 n. 2846); in poche parole, nel 1938, il demanio comunale fu trasformato in allodio (www.gg.gg/allodio), cioè in PROPRIETA’ PRIVATA DEI LEGITTIMATARI e quindi non del Comune. Ripeto, la proprietà non è del Comune, come si evince chiaramente dalla mia perizia demaniale del 13/01/2016 citata nell’articolo, articolo che capovolge completamente ciò che la perizia afferma.

    continua …

  3. … continua:

    Approfondendo il tema, va detto che con la legittimazione (www.gg.gg/legittimazione) è stato imposto un canone di natura enfiteutica (www.gg.gg/canone) a favore del Comune, in pratica la demanialità si è trasferita dal bene civico al canone di natura enfiteutica per compensare la perdita del valore dell’area demaniale civica perduta. Detti canoni sono di “natura enfiteutica” e non “enfiteutici”, e, conseguentemente soggetti soltanto alla legge speciale n. 1766 del 16/06/1927 (www.gg.gg/legge1766-1927) ed al Regio Decreto n. 332 del 26/02/1928 (regolamento di attuazione della Legge 1766/1927), con esclusione espressa dell’applicabilità della disciplina civilistica in materia di enfiteusi.
    Non va fatta confusione tra i canoni imposti con la legittimazione e il LIVELLO/ENFITEUSI (in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il diritto di “LIVELLO” (www.gg.gg/livello) nel corso della sua evoluzione storica, la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha peraltro avuto modo di equipararlo ad un diritto di ENFITEUSI (www.gg.gg/enfiteusi) – Cass. civ. sez. III n. 64/1997 e, meno recentemente, Cass. n. 1366/1961 e Cass. 1682/1963 – e pertanto ad un diritto reale di godimento su fondo altrui).
    In caso di livello/enfiteusi, con l’affrancazione (www.gg.gg/affrancazione) ordinaria di cui all’art. 971 del C.C. l’enfiteuta consegue ex novo l’acquisto del diritto di proprietà del terreno; con l’affrancazione dei canoni imposti nelle legittimazioni, invece, poiché il legittimario è già titolare del diritto di proprietà per effetto della legittimazione, si verifica soltanto una sorta di effetto espansivo del diritto preesistente. Infatti, il diritto di proprietà che già esiste in capo al legittimario, viene soltanto liberato dall’obbligo di corresponsione del canone annuo, imposto con il provvedimento di legittimazione (Circolare 2/2004 ex Agenzia del Territorio: http://www.gg.gg/circolare2-2004).

    continua …

  4. … continua:

    Nell’articolo si legge: “il Comune è nudo proprietario dell’abbazia e circostanti terreni e che gli eredi Russo sono meri livellari, cioè enfiteuti, tenuti a corrispondere il canone annuale al Comune e a migliorare gli immobili, sicché in difetto a tali adempimenti il comune deve riprendere terre e fabbricati”. Ciò non corrisponde al vero perché, come innanzi detto, gli immobili in oggetto non rientrano più nel demanio comunale civico dal lontano 1938; i legittimari NON SONO “meri livellari” bensì sono proprietari a tutti gli effetti (come è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso – Cass. Civ. sez. III, 23 giugno 1993, n. 6940 e SS.UU. 8 agosto 1995, n. 8673).
    Nell’articolo si legge: “La perizia demaniale, datata 13 gennaio 2016 ad attenta lettura, conferma in fatto e diritto quanto emerge dai titoli degli eredi Russo, dalla Relazione sulle Intestazioni da anni trasmessa al Comune di Vairano, che il Comune è nudo proprietario dell’abbazia e circostanti terreni e che gli eredi Russo sono meri livellari, cioè enfiteuti, tenuti a corrispondere il canone annuale al Comune e a migliorare gli immobili, sicché in difetto d tali adempimenti il comune deve riprendere terre e fabbricati”. FALSO: dalla mia perizia demaniale NON emerge che il Comune sia nudo proprietario delle particelle in questione come pure NON emerge che gli eredi Russo siano “meri livellari”, per le motivazioni sopra dettagliate. La proprietà è in testa ai legittimari e non al Comune.
    Nell’articolo si legge: “Ciò è esatto, ma solo nel senso che i Russo possono disporre dei diritti che hanno, cioè del diritto di livello-enfiteusi, salvo rispondere su doverosa richiesta del comune per i mancati miglioramenti al fabbricato e il rovinoso abbandono dell’Abbazia. È vero infatti che nessuno può trasferire diritti maggiori di quelli che ha nel suo titolo di proprietà, nel caso de quo cioè il diritto di livello-enfiteusi”. Non va fatta confusione tra il canone imposto con la legittimazione e il diritto di livello/enfiteusi, per le motivazioni sopra riportate.

    continua …

  5. … continua:

    Nell’articolo si legge: “1.B) la legittimazione non attribuisce la piena proprietà … sicché non può intendersi che la legittimazione equivalga ad attribuire un diritto di proprietà. Condivisibile appare l’interpretazione giurisprudenziale secondo la quale la mera legittimazione dà vita al diritto di enfiteusi”, citando la Sentenza del 27/04/2006 del Tribunale di Roma, sentenza di rango inferiore rispetto alle più note e attendibili sentenze della Cassazione sopra citate (Cass. Civ. sez. III, 23 giugno 1993, n. 6940 e SS.UU. 8 agosto 1995, n. 8673) secondo cui “il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico, conferisce al destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, di natura reale, sul terreno che ne è oggetto, costituendone titolo legittimo di proprietà e di possesso”.

    Nell’articolo si legge: “Dunque, proprio nell’ordinanza di legittimazione del possesso dei danti causa degli Eredi Russo trova origine il livello-enfiteusi che risulta dai loro titoli e dal catasto. Data la natura di canone enfiteutico dei possessori il comune di Vairano Patenora è tuttora, come del resto appare dai titoli degli Eredi Russo e dai dati Catastali, nudo proprietario di detti beni”. Non è così, la legittimazione non dà origine ad un livello/enfiteusi bensì ad un diritto di proprietà; il Comune non è nudo proprietario degli immobili bensì è solo creditore del canone di natura enfiteutica imposto con l’Ordinanza di legittimazione.

    Nell’articolo si legge: “1.c) Non vi è stata affrancazione né può esservi”. Non è affatto vero che non può esservi affrancazione; a quanto pare si ignora completamente la normativa in materia, basterebbe leggere l’art. 24 della Legge 1766/1927 che parla espressamente di affrancazione dei canoni di legittimazione, o anche l’art. 33 del regolamento di attuazione RD 332/1928 (www.gg.gg/rd332-1928) secondo cui “I canoni imposti in applicazione degli articoli 7 e 10 della legge possono essere affrancati anche all’atto stesso della conciliazione o della legittimazione”.

    Nell’articolo si legge: “poiché gli enfiteuti hanno abbandonato e fatto quasi perire il bene non pare sia possibile l’affrancazione, visto che è stata tradita la causa ad meliorandum del contratto enfiteutico”. Si ripete che la legittimazione non instaura nessun contratto enfiteutico quindi i possessori NON sono enfiteuti e non è applicabile la disciplina codicistica riferita all’obbligo di migliorie (art. 960 C.C.) e alla devoluzione (art. 972 C.C.).

    Concludo ricordando che La materia degli “Usi Civici” è di difficile studio ed affonda le sue radici nell’antichità: un approccio semplicistico, o parziale, non può che generare confusione ed erronee interpretazioni.

  6. L’avvocato e storico Domenico Caiazza ci chiede di inserire la sua replica ai commenti di Labriola:
    Domenico Caiazza 05:28 (4 ore fa)

    Il perito Labriola da Potenza naturalmente difende, e non poteva essere altrimenti, il proprio operato. Ma cade in palesi contraddizioni :

    A) con l’ordinanza di legittimazione i Possessori Abusivi diventano non pieni proprietari ma possessori legittimi. Il comune resta nudo proprietario e come tale riscuote il canone. Se fossero pieni proprietari il canone non sarebbe dovuto.

    B) Allodio significa bene libero da obblighi feudali e liberamente disponibile.

    Ma nessuno può disporre e trasferire più di quello che ha (nemo in alium transferre potest plus quam ipse habet): i possessori legittimati hanno un diritto reale e solo di questo possono disporre. La legge del 1927 è chiara: il canone ha natura enfiteutica vale a dire che i terreni e fabbricati sono posseduti a titolo di enfiteusi.

    Ragionando, per assurdo, come il Perito di Potenza avremmo che i terreni sarebbero liberi e che l’obbligo enfiteutico di miglioramento…si riferirebbe al canone.

    Anche le pietre sanno che l’enfiteusi è un diritto reale…che attiene alla res, terreni e fabbricati, non ai canoni. Perciò i livelli sono trascritti come la nuda proprietà al catasto

    Il titolo, la causa del canone è nell’enfiteusi dei terreni e fabbricati, tanto è vero che in catasto

    I Russo risultano livellari. I canoni non si trascrivono al catasto ed invece i diritti reali si trascrivono.

    Il diritto reale che grava su quei terreni è l’enfiteusi che è il titolo, la ragione sostanziale del canone. Il Perito libera… i terreni e trasferisce l’enfiteusi al canone: è assurdo.

    Il catasto e i titoli dei Russo dicono il Comune è nudo proprietario e i Russo sono Livellari.

    Già meraviglia che il Comune, anziché rivendicare e difendere la titolarità della nuda proprietà, paghi un perito che citando sentenze e circolare delle agenzie fiscali …affranca i Russo e li dice pieni e liberi proprietari.

    Catasto e notai da un secolo a questa parte avrebbero tutti sbagliato, dice il Perito di Potenza.

    Voglio proprio vedere un Notaio o Segretario Comunale disposto a rogare un atto per trasferire al Comune di Vairano nudo proprietario la … sua proprietà ricevendosela da …livellari, che non ne sono titolari, sulla base della perizia.

    E voglio vedere il parere che, assumendo responsabilità, i funzionari amministrativi del comune esprimeranno previamente.

    A proposito il Perito travolto dalla sua stessa foga dice che l’affrancazione è possibile.

    Dunque non vi è stata e dunque il Comune è nudo proprietario.

    E I Russo sono meri Possessori legittimati a titolo di enfiteusi.

    MA NON è QUESTO IL PROBLEMA gli obblighi di conservazione ex art 30 comma 3 Codice dei Beni Culturali impongono a proprietari e possessori di conservare il bene, mentre da anni si tergiversa sul finto problema della proprietà.

    Qui il problema è che il Comune nudo proprietario e i livellari non intervengono.

    E nessuno si muove.

    Qui il problema è che al Comune di Vairano non sembra state a cuore né l’abbazia né la cappella di Malgerio Sorel, né i diritti di sua proprietà su tali immobili.

    Non risultano progetti né richieste di finanziamenti.

    Cosa sta a cuore al Comune di Vairano, che snobbando tutti i notai e geometri della Campania si rivolge ad un perito di Potenza?

    Attendiamo dal Primo Cittadino sempre la risposta diretta e per iscritto alla nostra lettera recante protocollo 0004796 del 13 maggio 2016.

    Il problema non è sui tecnicismi della proprietà ma sulla volontà politica di riscattare dalla rovina un monumento antichissimo e di eccezionale valore.

    Attendiamo di sapere dal Primo Cittadino cosa intende fare per difendere il più antico edificio gotico del Regno di Napoli dal totale abbandono.

    Intende agire o continuare a tergiversare e lasciare tutto ai Livellari e alla rovina?

    Avv. Domenico Caiazza

    Presidente del Centro Studi sul Medioevo di Terra di Lavoro

  7. Ripetendo una menzogna più volte non diventa realtà, un terreno oggetto di ordinanza di LEGITTIMAZIONE viene trasformato da demanio civico IN PROPRIETA’ PRIVATA del legittimatario. Il Comune non è nudo proprietario. Punto.

    In piu’, nessuna norma impone obblighi di miglioramento a terreni legittimati, lo fa al massimo il codice civile ma per i terreni oggetto di enfiteusi; i terreni legittimati non sono oggetto di enfiteusi (o livello), purtroppo la confusione è enorme, e porta a conclusioni del tutto errate.

    Circa l’affrancazione, occorre sapere che esistono diversi tipi di affrancazione, ma a quanto pare non è chiaro a tutti. Esistono ALMENO 5 diverse tipologie di affrancazione, prima di dire cose non vere, forse sarebbe meglio studiare con attenzione la materia.

    Qui i dettagli per uno studio approfondito: http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/affrancazione.html

    Non va fatta confusione tra l’affrancazione del canone di natura enfiteutica (che produce la mera cancellazione di un canone) all’affrancazione in presenza di enfiteusi (con cui viene trasferita la proprietà dal concedente all’enfiteuta).

    La materia degli “Usi Civici” è di difficile studio ed affonda le sue radici nell’antichità: un approccio semplicistico, o parziale, non può che generare confusione ed erronee interpretazioni.