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PIETRAMELARA – ICI, doppia batosta per il comune: perde l’appello e la tariffa è azzerata. Le ombre sui premi ai dipendenti

PIETRAMELARA – Altra batosta per il Comune di Pietramelara per l’ICI sui terreni ricompresi nella c.d. zona ASI. Anzi, doppia batosta: il comune perde l’appello e i giudici azzera la tariffa. Sullo sfondo della vicenda appaiono anche delle ombre, quelle legate ai premi di produzione pagati ai dipendenti.
La vicenda: una società aveva impugnato innanzi alla Commissione Tributaria provinciale l’accertamento ICI relativo all’anno 2007, sostenendo che l’imposta non fosse dovuta e che comunque il Comune la avesse quantificata in modo esorbitante, ipervalutando i terreni su cui era calcolata: in accoglimento del ricorso della società, la Commissione Tributaria provinciale ha ridotto l’imposta dell’85%. Il Comune ha appellato tale decisione, insistendo contro ogni evidenza per la piena legittimità della propria esorbitante quantificazione. La Commissione Tributaria regionale non solo non ha accolto la tesi del Comune, ma ha addirittura azzerato l’imposta residua (15%) su domanda della società appellata (difesa dal prof. Pasquale Cerbo).
Risultato: Comune cornuto e mazziato, come dice il vecchio detto, poiché perde anche quel poco di imposta che il Giudice di primo grado aveva ritenuto legittima (oltre ai soldi per il proprio difensore nel giudizio d’appello).  Ecco alcuni passaggi della motivazione della sentenza del Giudice d’appello, che getta più di un’ombra sulla correttezza dell’operato del Comune: “Non appare revocabile in dubbio che per la determinazione delle aree edificabili, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504 del 1992, non possono essere utilizzati criteri diversi da quelli indicati nella citata norma, ossia il riferimento alla zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del tempo necessari alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”. “Nel caso in esame l’avviso di liquidazione impugnato contiene solo il richiamo alla individuazione del terreno … ed il calcolo effettuato prendendo come valore di riferimento quello di euro 13,00 al metro quadrato. Nessuna indicazione risulta, quindi, dei criteri di cui al citato art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, né detti criteri risultano individuati in concreto nella delibera del Comune n. 59 del 2007, con cui erano stati determinati i valori venali delle aree edificabili a fini ICI per l’anno 2007, in quanto in detto atto sono indicati i criteri normativamente individuati, ma si tratta di una mera elencazione ripetitiva del dettaglio normativo, nient’affatto esplicativa della loro concreta applicazione”.
Ed ancora:Anche nell’atto d’appello il Comune si riferisce ad una cessione di terreno, nella stessa zona, risalente all’anno 1998, che francamente appare veramente risalente per poter essere utilizzata come parametro in relazione al valore da attribuire ad un terreno per l’anno 2007; né sono indicati ulteriori e, soprattutto, più recenti contratti di vendita”.
Concludendo: “appare quindi chiaro che un atto così concepito non possa che essere ritenuto del tutto carente sotto il profilo motivazionale minimo, per cui non poteva che derivare, sin dal primo grado, l’annullamento dello stesso”.
Ciliegina sulla torta:A ciò va aggiunto che –come si evince dalla documentazione rilasciata dall’ufficio tecnico del Comune di Pietramelara in data 16/12/2014- la stessa amministrazione ha attestato che l’appezzamento di terreno sito in località Pantani…ricade nella perimetrazione di competenza del consorzio ASI di Caserta, che non ha provveduto alla realizzazione di alcuna infrastruttura idonea alla realizzazione di insediamenti industriali. Non si comprende, quindi, come possano essere qualificabili dette particelle come edificatorie se lo stesso Comune, nella certificazione in atti, non fa più alcun riferimento alla zona D, tanto è vero che altre pronunce della Commissione Regionale Tributaria prodotte dalla società contribuente … hanno qualificato il suolo come assimilabile a suolo agricolo”.
Una bella sentenza per una brutta vicenda amministrativa. All’ostinato Comune resta solo la possibilità del ricorso in Cassazione: in tal caso dovrà però spiegare, eventualmente anche innanzi alla Magistratura contabile, perché decide di spendere migliaia di euro per un legale cassazionista con la prospettiva nella migliore delle ipotesi di recuperare solo il 15% dell’originaria imposta (meno di duemila euro).
A meno che l’ostinazione non sia giustificata da tutt’altre ragioni, come ad esempio il fatto che i premi ai dipendenti sono stati calcolati sul 100% dell’imposta accertata e non su quella effettivamente incassata (pari a zero dopo le verifiche dei Giudici): motivazioni che però hanno davvero poco a che fare con la giusta salvaguardia dei soldi dei cittadini.

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