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VAIRANO PATENORA – Nuovo acquedotto, il Tar conferma: la Siteco non doveva vincere: accolta la tesi di Di Fruscio

VAIRANO PATENORA – Nuovo acquedotto, il Tar conferma: la Siteco non doveva vincere: accolta la tesi di Di Fruscio. E’ stata scritta poco fa, dai giudici del Tar di Napoli, la sentenza sul ricorso proposto dalla Siteco contro il comune di Vairano Patenora, per l’assegnazione dei lavori per il nuovo acquedotto. Entrando nel merito i giudici hanno affermato che l’impresa non poteva considerarsi legittimata ad impugnare gli atti di aggiudicazione del bando di gara, non avendo in precedenza fatto ricorso contro il provvedimento di esclusione per l’anomalia dell’offerta. E’ stata in sostanza accolta la tesi difensiva dell’avvocato Pasquale Di Fruscio, legale dell’ente municipale di Vairano Patenora

La sentenza:

sul ricorso numero di registro generale 4178 del 2015, proposto da:
Siteco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Guiducci e Claudio Bigi, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G. Bovio n. 14 presso Luigi Cesaro;

contro

Comune di Vairano Patenora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Di Fruscio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Fiorentini n.21;

nei confronti di

Green Impresit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16;
Green Impresit Santilli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

  1. del provvedimento di esclusione di cui alla determinazione del Settore Tecnico del Comune di Vairano Patenore n.112 del 24/06/2015, per omessa indicazione degli oneri di sicurezza interni;

2.della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva prot. 5669 del 26/06/2017 alla Green Impresit s.r.l.;

  1. c) degli atti di gara preordinati connessi e conseguentie, in particolare, dell’esclusione di cui al verbale della Commissione del 24/04/2015 all’esito della verifica di anomalia,

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove stipulato e per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vairano Patenora e della Green Impresit S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso spedito per la notifica in data 04/08/2015 e depositato in data 06/08/2015, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, articolando plurime censure di legittimità sotto i profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Si costituiva e resisteva in giudizio il Comune d Vairano Patenora.

Si costituiva, altresì, e resisteva in giudizio la Green Impresit s.r.l., che eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.

Con ordinanza n. 1579 del 09/09/2015, l’istanza cautelare di sospensiva veniva respinta.

All’udienza pubblica del 16/12/2015, la causa passava in decisione.

DIRITTO

In limine litis va dato atto che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata ai sensi dell’art.120, comma 6, c.p.a., trattandosi di controversia in materia di procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi e forniture.

Il ricorso va dichiarato irricevibile.

Come è possibile evincere dalle prove documentali prodotte in giudizio – e messo in luce dalla difesa delle controinteressata Green Impresit s.r.l. con la memoria depositata in data 07/09/2015 – parte ricorrente ha spedito il ricorso per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 04/08/2015, oltre il termine di trenta giorni (termine così abbreviato, trattandosi dello speciale rito degli appalti ex artt-119-120 c.p.a.) decorrenti dalla piena conoscenza degli atti impugnati: piena conoscenza venuta in essere rispettivamente, per il provvedimento di esclusione, impugnato sub 1) dell’epigrafe, in data 24/06/2015 secondo quanto dichiarato dalla medesima società ricorrente nella comunicazione del 02/07/2015 inviata via al comune di Vairano Patenora (cfr. copia nella produzione di parte ricorrente) ove si legge testualmente: “Facendo riferimento alla vs. comunicazione del 24.06.2015 (atto n.112 Reg. gen. 264), pervenuta tramite pec il venerdì 26 giugno u.s., con la quale ci veniva comunicata l’esclusione della gara per mancato inserimento nell’offerta economica dell’importo degli oneri aziendali (o interni) della sicurezza …” e, per il provvedimento di aggiudicazione in favore della contro interessata impugnato sub 2) dell’epigrafe, in data 26/06/2015 (cfr. copia della comunicazione prot. n.5669 del 26/06/2015, inviata via pec in pari data, nella produzione di parte ricorrente). In definitiva, all’atto dell’avvio del procedimento notificatorio del ricorso introduttivo del presente giudizio (mediante la spedizione del 04/08/2015), era già spirato il termine decadenziale di impugnativa.  Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Primo Referendario

 

 

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2 commenti

  1. Pietramelarese Doc

    Grande avvocato Di Fruscio … il migliore avvocato che si trova oggi sulla piazza. Sentenze di questo tipo c’è ne sono a iosa; il TAR non entra nel merito perché il ricorso è irricevibile…

  2. Sindaco di Pietramelara. ..prendi esempio a chi affidare gli incarichi come legale per vincere qualche causa…..visto che il Comunè di Pietramelara non ha mai vinto una causa ….avete con i soldi di noi cittadini liquidato parcelle esse ad avvocati di cannuccia…..senza mai avere un esito a vostro favore…
    VERGOGNA…..VERGOGNA….VERGOGNA. …questo vale anche per quella specie di responsabilè dell’area tecnica…..incapace ed inadatta…da solo incarichi ai suoi prediletti. …