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PIETRAMELARA – Accertamento ICI, comune sconfitto: importi non dovuti

PIETRAMELARA – L’accertamento ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011 non era corretto, le somme richieste non erano dovute. Una importante sentenza – contro il comune di Pietramelara – è stata scritta pochi giorni fa dalla commissione tributaria. Gli eredi De Ponte ottengono sentenza favorevole che, ora, potrebbe rappresentare un precedente importantissimo per altri cittadini nella stessa situazione. L’accertamento si riferisce alle famose zone agricole che, invece, il municipio di Pietramelara ritiene essere aree industriali. Una vicenda che era stata usata, più volte, soprattutto nelle campagne elettorali, come leva contro il candidato Andrea De Ponte, che veniva accusato di voler amministrare proprio per sistemare questa faccenda che toccava la sua famiglia. Per contro, De Ponte, aveva sempre respinto ogni insinuazione mostrandosi certo che avrebbe dimostrato nelle sede opportune le proprie ragioni. Come puntualmente è avvenuto con la recente sentenza che accoglie in pieno la tesi difensiva condotta dall’avvocato Pasquale Cerbo.

Le motivazioni della sentenza:
L’ICI (imposta comunale sugli immobili) è un’ imposta reale il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso – a titolo di proprie usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie – di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso. Destinati, compresi gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale, artigianale o imprenditoriale, nonché quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Questa Commissione rileva che il terreno di proprietà della ricorrente non è in realtà edificabile e va quindi assimilato a quelli agricoli, che in base all’art. 2 del regolamento comunale sull’ICI non sono soggetto dunque al pagamento dell’imposta: ciò in quanto, a Pietramelara, trovava applicazione l’esenzione prevista, relativa ai terreni agricoli ricadenti in aree montane. Non ha senso, a questa stregua, affermare che la contribuente avrebbe omesso la dichiarazione ICI per il terreno di sua proprietà: la dichiarazione non era infatti dovuta a causa del carattere agricolo dei terreno. Va tenuto conto. a tale proposito. della decisiva peculiarità che caratterizza i terreni in questione, vale a dire che essi ricadono integralmente nell’area di sviluppo industriale soggetta a pianificazione del Consorzio ASI dì Caserta, ma non inserita nella pianificazione comunale fra le zone produttive: infatti, la tavola 7 allegata al PRG di Pietramelara, espressamente riporta come zona E (agricola) tutto ciò che sta al di fuori dei nucleo abitato e dei terreni più prossimi ad esso dunque, anche i terreni in questione posti a circa 4/5 Km dai centro abitato. Il dato emerge anche dal certificato di destinazione urbanistica, che rinvia specificamente alla normativa e alla regolamentazione dell’ASI correttamente allegata dalla ricorrente, ma che significativamente non reca più alcun riferimento alla zona “D”. Del resto, la qualificazione urbanistica della zona, anche in presenza di previsioni pianificatori dell’ASI, deve essere fatta sulla base della pianificazione comunale, unica idonea a conferire carattere edificatorio ai suoli (Cass.. sez. I, 30 marzo 2009, n. 7616). Tuttavia, è assolutamente dirimente che per tali terreni 1a classificazione ASI è decaduta da tempo: infatti, come rilevato di recente proprio dalla CTR Napoli in un contenzioso riguardante pur sempre i terreni della zona ASI del Comune di Pietramelara (sia pure ai fini di una diversa imposta), «deve rilevarsi che la classificazione D zona ASI è decaduta con la conseguenza che i terreni sono stati qualificati agricoli» (CTR Napoli, sez. 33, 28 gennaio 2014, n. 770/33/14). Per giunta va considerato che, quand’anche la classificazione ASI fosse ancora vigente (e così non è), i terreni mancherebbero comunque dei caratteri dell’edificabilità, per due ordini di ragioni: a) solo ilConsorzio ASI può edificare su tali terreni: infatti, a norma dell’art_ 4, comma I , della legge regionale 16/1998 nelle aree ricadenti nei piani ASI solo il Consorzio deve provvedere alle «espropriazioni dei suoli ed eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese»: inoltre: a nonna del medesimo articolo, sono sempre e solo i Consorzi ASI che «progettano e realizzano rustici industriali, centri commerciali e di servizi» e «gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni di ciascuno agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli dell’agglomerato medesimo»; b) se non bastasse, proprio con riferimento a tali terreni il Consorzio ASI ha espressamente dichiarato che «non è stata realizzata e programmata dal Consorzio ASI nessuna opera infrastrutturale, finalizzata ai nuovi insediamenti industriali» (cfr. realtà edificabile per legge.  Non è un caso, in tale contesto, che: a) tutti i terreni ricadenti in quest’ambito siano oggi utilizzati per finalità esclusivamente agricole; b) l’ultima compravendita di terreno nell’area risalga e ben 15 anni fa (2000) e l’insediamento industriale risalente a quell’epoca è stato frattempo chiuso per fallimento; o) sul mercato i terreni hanno un valore del tutto equiparato a quello dei terreni agricoli, essendo venuta meno da decenni ogni velleità di industrializzazione della zona. Si noti, a tale proposito, che nella zona non vi sono insediamenti industriali attivi: Quadrifoglio società agricola s.a.s. in realtà è proprietaria di un terreno utilizzato esclusivamente a fini agricoli e non ha alcun insediamento industriale; di attivo in zona, al momento, vi è solo un ristorante che opera all’interno di una vecchia masseria (Solatio s.n.c.), mentre tutta una serie di attività da tempo abbandonate, perché chiuse o soggette a fallimento (Fiorente, Tecno Carta, CMT ecc.). Ha pertanto errato i l Comune nel considerarli terreni edificabili. perché tali non sono in fatto ed anche in diritto: debbono perciò essere assimilati, anche ai fini ICI, ai terreni agricoli (che ne Comune di Pietramelara non sono soggetti al pagamento di questa imposta). Come ha già chiarito la Suprema Corte, quando non sia giuridicamente possibile costruire, su area non assoggettabile ad ICI, quand’anche formalmente ricompresa dal piano nelle zone edificabili (cfr., fra le tante, Cass., sez. trib., 19 aprile 2013, n. 9549 e 29 ottobre 2010, n. 22129); in questa logica anche la giurisprudenza di merito ha affermato che «anche se I strumento urbanistico qualifica un terreno come edificabile, l’ICI non è tuttavia dovuta quando ne difetta un valore venale in comune commercio circostanza che si verifica quando la potenzialità edificatoria è sfruttabile esclusivamente in favore della collettività» (CTP Modena, sez. 1, 21 marzo 2012, n. 116; CTP Bari, sez. XXVll, 27 febbraio 2012, n. 40; CTP Bari, sez. XV, 25 giugno 201O, o. 129). In tale contesto, i proprietari delle aree in questione non possano che percepire come profondamente ingiusta ed arbitraria l’imposizione del pagamento dell’ICI per somme esorbitanti: infatti, sono chiamati ·a pagare svariate migliaia di euro all’anno di ICI (o di IMU) su terreni suscettibili di produrre redditi minimi; in ragione dell’utilizz.abilità esclusivamente agricola e dell’impossibilità giuridica di procedere all’edificazione. Anche volendo, i proprietari non potrebbero costruirvi allorché, in quanto solo il Consorzio ASI può realizzare manufatti su tali aree dopo averle espropriate.  Nelle determina di stima del valore dei terreni, cui fanno espresso rinvio gli avvisi impugnati, il Comune è arrivato a quantificare il valore dei terreni senza utilizzare in alcun modo icriteri dì valutazione (che sono invece obbligatori e tassativi) previsti dall’art. 5 comma 5, dio. 504/1992: infatti, tali criteri sono solo richiamati (come si è detto, con clausola di puro stile), ma non applicati con riferimento ad alcuno elemento concreto.  Proprio con riferimento ad una controversia sull’ICI in queste aree di Pietramelara per un’annualità precedente codesta Commissione ha già chiaramente rilevato nell’accertamento il Comune aveva «meccanicamente assunto detto valore di (13/mq), non avendo fornito «alcun concreto elemento di valutazione del terreno», si che «al di là delle diverse fonnule di stile contenute nella più volte menzionata “determina”, non è stata offerta al collegio la prova di alcuno degli elementi tra quelli menzionati dall’art. 5 D.lgs. n. 504/1992 (indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita. oneri per eventuali lavori di adattamento de) terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sui mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche,) sulla cui base poter, in ipotesi, verificare che l’effettivo valore venale in comune commercio del terreno in questione corrispondesse a quello indicato nell’avviso di liquidazione»; la CTP ha quindi valutato il terreno nella misura di € 2,3/mq (CTP Caserta, sez.XII, 25 febbrai 2014, n. 1318/12/14).  Nelle determine dell’ufficio tecnico poi il Comune di Pietramelara, mentre ha quantificato in appena € 4/mq il valore dei terreni situati in “zona PIP”, ha quantificato in ben € 13/mq il valore dei terreni in zona ASI: non è chi non veda l’irragionevolezza della quantificazione dei terre ASI in ben € 13/mq, considerato che i terreni in zona PIP consentono pur sempre insediamenti industriali e artigianali e in più sono dotati per definizione di pianificazione attuativa, invece non presente nella zona ASI: cosi stando le cose, i terreni ASI dovrebbero essere valutati moJto meno dei € 4/mq.  Per giunta, anche altra giurisprudenza è chiarissima nell’affermare che bisogna tener conto, in particolare, «di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione» (Cass. civ., sez. tri b., 12  maggio 2010, n. 11440) e del «grado e prossimità dello sfruttamento edilizio» (Cass., sez. trib., ord. 21 ottobre 2009, n. 22314). Nel caso di specie, infine il Consorzio ASI ha espressamente dichiarato che «non e stata realizzata e programmata dai Consorzio ASI nessuna opera infrastrutturale, finalizz.ata ai nuovi insediamenti industriali» (cfr. l’attestazione del 27 gennaio 2012, prot. 507). Si noti, non solo non è stata realizzata, ma la realizzazione non è neppure in programma.

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