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il municipio di Riardo

RIARDO – Campo sportivo, il comune non paga: nuovamente condannato. C’è il pericolo commissario

RIARDO – Dopo otre venti anni il comune non ha ancora pagato il terreno utilizzato per realizzare il campo sportivo. Le spese aumentano e con esse le condanne inflitte alla casa muncipale di Riardo. L’ultima è stata inflitta dai giudici del Tar pochi giorni fa: il municipio divrà versare oltre 100mila euro agli eredi Offi, oppure, trascorsi sessanta giorni, arriverà un commissario che provvedere a saldare il debito. Chiaramente con aggravio di spese per l’ente.

Ecco la sentenza:

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2015, proposto da:
Maria Tabacchino, Raimondo Offi e Giovanni Offi, rappresentati e difesi, per mandati in calce all’atto introduttivo del giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Benedetto Marrocco e Michele Mozzi, con domicilio eletto in Napoli, via S. Aspreno, n. 13 (piazza Bovio) presso l’avv. Antonio Parisi;

contro

Comune di Riardo (Ce), in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla pronuncia della Corte di Appello di Napoli, sezione prima, n. 3993 emessa il giorno 7 dicembre 2007, depositata il successivo giorno 19, cron. n. 6238, rep. n. 5687, recante la conferma della sentenza n. 704/2005, emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere l’11 marzo 2005 e depositata il 22 aprile successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in epigrafe, notificato a mezzo posta il 17 marzo 2015 e depositato il successivo giorno 20 dello stesso mese, i sigg.ri Maria Tabacchino, Raimondo Offi e Giovanni Offi, nella qualità -documentata in atti- di eredi del sig. Offi Antonio, deceduto il 9 novembre 2008, hanno adito questo giudice con un’azione di esecuzione del giudicato ex art. 112 e ss. c.p.a. per ottenerne l’emanazione di quanti provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza n. 704/2005, resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere l’11 marzo 2005 e depositata il 22 aprile successivo, nonché di quella della Corte di Appello di Napoli, sezione prima, n. 3993, emessa il giorno 7 dicembre 2007 e depositata il successivo giorno 19, cron. n. 6238, rep. n. 5687, che ha confermato la detta pronuncia di prime cure.

1a- La pronuncia del Tribunale di S. Maria Capua Vetere reca in dispositivo:

a) la condanna del Comune di Riardo al pagamento, in favore dell’Offi Antonio (una cui proprietà era stata fatta oggetto di un’occupazione riconosciuta sine titulo), “della complessiva somma di Euro 114.859,92, oltre rivalutazione dal maggio 1988 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali decorrenti dal maggio 1988 e fino alla sentenza sulla sorta capitale e dalla sentenza al saldo sul complessivo ammontare”;

b) la condanna del detto Comune al pagamento, sempre in favore dell’Offi, dell’ulteriore somma “all’attualità di Euro 8.000,00, quale risarcimento dei danni relativi al pozzo semiartesiano”;

c) la disposizione di doversi sottrarre dalle somme di cui innanzi “quella di Euro 37.752,02”;

d) la condanna del Comune ripetuto “al pagamento delle spese di CTU liquidate come in decreto”;

e) la condanna ancora del pluricitato Comune di Riardo “alla rifusione delle spese processuali sostenute da parte attrice, liquidate in complessivi Euro 6.550,00 con attribuzione”.

1b- La pronuncia della Corte di appello reca il “rigetto” dell’appello e la condanna sempre del Comune di Riardo alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte appellata, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 oltre Iva, rimborso forfettario per spese generali e CPA. (qui senza attribuzione delle stesse al difensore).

2- I ricorrenti hanno, altresì, chiesto:

– che venga nominato fin d’ora un commissario deputato ad eseguire le dette pronunce, in casi di persistente inadempimento da parte del Comune;

– che il Comune cennato venga anche condannato a versare un’ulteriore somma a titolo risarcitorio per il ritardo fatto maturare ex art. 112, comma 3, c.p.a.

3- Orbene, come documentato in atti:

– entrambe le pronunce sono state munite di formula esecutiva e, in tale veste, notificate alla civica amministrazione (rispettivamente in data 27 settembre 2005 e in data 15 febbraio 2008);

– si sono susseguiti nel tempo più atti di precetto (cfr. sempre documentazione in atti);

– avverso la sentenza della Corte di appello n. 3993/2007 non è stata proposta impugnazione, con conseguente suo passaggio in giudicato (vedi apposita certificazione rilasciata in data 19 aprile 2013 dal Funzionario giudiziario addetto al Repertorio presso la stessa Corte di appello).

4- Alla luce di quanto fin qui rassegnato devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’ammissibilità dell’azione (non contestati dal Comune, non costituito in giudizio, ancorchè ritualmente intimato), posto che sussiste anche quello ulteriore legato al dato che è ampiamente scaduto il termine dei centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97, concede alle amministrazioni dello Stato ed gli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali: termine applicabile non solo ai procedimenti di “esecuzione forzata”, di cui alla testuale previsione normativa, ma anche al giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (cfr., fra le ultime, Tar Campania, Napoli, questa settima sezione, n. 3440 del 29 giugno 2015, n. 2007 dell’8 aprile 2015 cit. e Tar Lazio, Roma, sezione prima, 16 febbraio 2015, n. 2695).

5- In conseguenza, va accolta la domanda principale attorea di ordinare all’amministrazione di dare puntuale esecuzione alle statuizioni contenute nelle cennate pronunce, quali innanzi riportate nel dettaglio, assegnando alla medesima, per provvedervi, il termine, ritenuto congruo dal Tribunale, di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di notificazione o, se anteriore, di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

6- Va ancora accolta la richiesta di nominare fin da ora un commissario ad acta con il compito di provvedere, una volta decorso infruttuosamente l’anzidetto termine di giorni sessanta (60), al pagamento delle dette somme entro i successivi sessanta (60) giorni, all’uopo munendolo del potere di adottare ogni provvedimento utile per addivenirvi, ivi compresi, se del caso, variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente e revoca di impegni di spesa non obbligatoria posti in essere successivamente alla comunicazione della presente sentenza (cfr., per l’ampiezza dei poteri concedibili al commissario ad acta per soddisfare il principio di rendere effettiva la tutela, ex multis, Cons. Stato, sezione quinta, 1º marzo 2012, n. 1194; Tar Lazio, Latina, sezione prima, 13 aprile 2015, n. 330; Tar Calabria, Catanzaro, sezione seconda, 8 aprile 2015, n. 593; Tar Lazio, Roma, sezione seconda, 3 marzo 2015, n. 3624; Tar Molise, Campobasso, sezione prima, 29 agosto 2014, n. 499).

7- Deve essere invece disattesa la richiesta, avanzata ex art. 112, comma 3, c.p.a., di condanna dell’amministrazione a somme ulteriori a titolo risarcitorio per il ritardo nel provvedere.

Il Tribunale ritiene -in sintonia con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 1985, n. 369 del 1996 e n. 148 del 1999) secondo cui il principio dell’integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale: da ultimo, Cass. Civ., ss.uu., n. 15350/2015- che, a differenza della astreinte –qui non richiesta e costituente una potenzialmente automatica penalità per ogni ritardo derivante direttamente dalla inesecuzione del giudicato ex art. 114 lett. e, c.p.a.- il danno di cui si chiede il risarcimento ex art. 112, comma 3, c.p.a. costituisca domanda autonoma dal titolo azionato e vada dunque da corroborare probatoriamente: prova che, nella fattispecie in esame, non si riscontra in atti, così imponendosi il preannunciato rigetto della domanda.

8- Seguono in dispositivo le conseguenti statuizioni, ivi comprese quelle relative alle spese di giudizio che devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Per l’effetto:

1- dichiara l’obbligo del Comune di Riardo di dare esecuzione alle sentenze del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e della Corte di appello di Napoli in epigrafe indicate e, in conseguenza, ordina alla civica amministrazione di provvedere, nei sensi e termini di cui in motivazione, al pagamento, in favore degli odierni ricorrenti, delle somme loro dovute iure successionis in esecuzione delle medesime (e, quindi, con le decurtazioni ivi previste e con esclusione delle spese processuali del giudizio innanzi al Tribunale, distratte in sentenza in favore del difensore attoreo);

2- per il caso di inadempimento nei termini fissati, nomina sin d’ora commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta che provvederà -su diretta richiesta dei ricorrenti- sempre nei sensi e nei termini di cui in motivazione e con oneri a carico del Comune di Riardo al compimento degli atti necessari all’esecuzione fino a pervenire alla liquidazione ai ripetuti ricorrenti delle somme loro dovute;

2a- munisce il commissario dei relativi poteri, ivi compresi quelli indicati nel dettaglio in motivazione;

2b- determina in euro 1.000,00 (mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al commissario per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;

2c- precisa che il commissario potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’amministrazione debitrice.

2d- ove l’adempimento del mandato avesse in concreto a risultare particolarmente oneroso, faculta lo stesso commissario ad avanzare richiesta di conguaglio del compenso, all’uopo dettagliando l’attività svolta e le spese nel caso sopportate, e riserva a successiva ordinanza collegiale le determinazioni del caso.

3- Respinge la richiesta risarcitoria avanzata ex art. 112, comma 3, c.p.a.

4- Condanna il Comune di Riardo alle spese del presente giudizio, che liquida, come richiesto con distrazione in favore dei procuratori attorei, in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, oltre alla refusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Primo Referendario

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