Ultim'ora

VAIRANO PATENORA – Gestione villa comunale, respinta dal TAR la sospensiva richiesta da Fargnoli. Attesa per il merito

VAIRANO PATENORA – Gara per il gestione della villa comunale nel centro del paese, i giudici del TAR hanno respinto la richiesta di sospensiva avanzata dal ricorrente, Aldo Fargnoli. Tutto resta come decisio dalla commissione di gara che assegnò la gestione alla ditta Central Park di Marra Domenico. Tuttavia la vicenda dovrà essere affrontata nel merito nella prossima udienza.

Ecco la sentenza:

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giovanni Aldo Fargnoli, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Moreno, con domicilio eletto presso Raffaele Moreno in Napoli, Via Ferdinando Galiani, n. 8;

contro

Comune di Vairano Patenora, rappresentato e difeso dall’avv. Carmen Caldarelli, con domicilio eletto presso Ezio Nuzzolo in Napoli, Via S. Tommaso d’Aquino, n. 36;

nei confronti di

Central Park di Marra Domenico, rappresentata e difesa dall’avv. Bartolomeo Spaziano, con domicilio eletto presso Bartolomeo Spaziano in Napoli, Via F. Caracciolo, n. 11, c/o A. M. Cecere;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

DETERMINA N. 177 DELL’8/10/2015: AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE VILLE COMUNALI DI VAIRANO PATENORA.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vairano Patenora e della Central Park di Marra Domenico;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

– a tenore del bando di gara e dell’allegato regolamento, la controversa procedura di affidamento aveva, segnatamente, per oggetto la concessione della gestione delle ville comunali di Vairano Patenora;

– il medesimo bando di gara prevedeva, quale requisito di partecipazione l’“iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. con oggetto sociale idoneo alla gestione dell’attività prevalente prevista dal progetto presentato”;

– dal rapporto proporzionale tra le singole prestazioni e tra i relativi importi indicati in sede di formulazione dell’offerta (cfr. relazione generale sintetica, computi metrici e quadro riepilogativo di spesa allegati all’offerta) emerge che la controinteressata impresa individuale Central Park di Marra Domenico ha considerato quale attività prevalente la manutenzione e la gestione delle aree a verde (cura delle piante, delle siepi, dei fiori e del manto erboso, verniciature, ecc.), nonché la realizzazione e il ripristino dei relativi impianti e attrezzature (illuminazione esterna, rete wireless, videosorveglianza, bagno per disabili, panchine, giochi per bambini, pavimentazioni, impianto elettrico e protezioni di sicurezza dell’area adibita a spettacoli, fontane, ecc.), corrispondenti all’attività indicata nella propria visura camerale (“cura e manutenzione del paesaggio, inclusi parchi, giardini e aiuole”);

– in ogni caso, come dalla stessa autocertificato ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. n. 445/2000, e come comprovato dall’esibito attestato dell’Istituto Sofia di Frosinone del 2 dicembre 2014, detta impresa individuale risulta in possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande;

– il censurato giudizio comparativo tecnico-discrezionale sull’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, è da ritenersi sottratto al sindacato dell’adito giudice amministrativo, allorquando non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sotto il profilo dell’illogicità manifesta, dell’erroneità dei presupposti di fatto, dell’incoerenza del procedimento valutativo;

– ebbene, a fronte del circostanziato impianto valutativo-motivazionale allestito dall’amministrazione aggiudicatrice, siffatti vizi non sono ravvisabili nella specie, non essendo adeguatamente documentata dalla ricorrente l’esatta, incontrovertibile ed effettiva superiorità qualitativa della propria offerta tecnica rispetto a quella formulata dalla Central Park di Marra Domenico, ma essendo, viceversa, dalla stessa fornito un quadro soggettivo, opinabile, atomistico e parziale delle offerte tecniche propria e della controinteressata, come tale non accreditabile in sede giurisdizionale;

– peraltro, seppure, in particolare, – a dispetto dell’insindacabile apprezzamento tecnico-discrezionale espresso dalla commissione giudicatrice – al subelemento valutativo “progetto di gestione miglioramento dell’area a verde” dell’offerta della ditta Fargnoli Giovanni Aldo fosse stato attribuito il massimo punteggio previsto dalla lex specialis, la ricorrente non si sarebbe, comunque, classificata prima in graduatoria;

Ritenuto, quindi, che:

– ad un sommario esame, le censure proposte non appaiono assistite da sufficiente fumus boni iuris;

– quanto alle spese relative alla presente fase di giudizio, appare equo disporre l’integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.

Fissa l’udienza di discussione della causa nel merito alla data del 23 marzo 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

Francesca Petrucciani, Primo Referendario

Guarda anche

Pietravairano / Caianello – Di Caprio e Del Sesto: sindaci bocciati dalla maggioranza dei cittadini. Ecco i numeri

Pietravairano / Caianello – Lamberto Di Caprio e Adriano Del Sesto, eletti lo scorso mese …