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TEANO – ESENZIONI E RIDUZIONI TARI 2015, ECCO COSA FARE

TEANO – Esenzioni e riduzioni per produttori di rifiuti speciali. L’assessore Eduardo Sacco illustra la procedura per gli aventi diritto:
L’art.6 del vigente Regolamento Comunale TARI (tassa sui rifiuti) prevede l’esclusione dalla tassazione delle superfici in cui si formano, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede il produttore stesso a proprie spese. Per ottenere l’esenzione è necessario, entro il prossimo 30 settembre (data modificata con delibera del Consiglio Comunale del 29.7.2015), presentare all’Ufficio Tributi del comune apposita comunicazione, in forma libera, contenente:
a) generalità complete del produttore;
b) superficie ove si producono i rifiuti speciali con la precisa indicazione dell’ubicazione;
c) natura dei rifiuti, quantità prodotta e smaltita a proprie spese nell’anno 2015 (con riferimento alla data di presentazione della comunicazione).
Alla Comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
1) copia del MUD presentato nel 2015, ove ne sussisteva l’obbligo;
2) copia del contratto in essere con l’azienda specializzata nella raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
3) copia dei formulari emessi nel 2015;
4) copia delle fatture passive (2015) ricevute per l’acquisizione del servizio di raccolta/ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali.
L’esclusione dal pagamento della TARI è subordinata alla tempestiva presentazione della comunicazione (entro il 30.09.2015) ed alla completezza della documentazione allegata.
Si ha diritto, invece, ad una riduzione forfettaria del 50% della tassa, qualora non fosse possibile individuare esattamente la superficie produttiva dei rifiuti speciali ovvero nello stesso locale o area vi sia la contestuale produzione anche di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico.

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (ABITAZIONI)
L’art.9 del regolamento TARI, prevede una riduzione del 30% della tariffa nei seguenti casi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
d) fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti dall’art.9, comma 3 del D.L. 30.12.1993 n.557, convertito con la legge 26.2.1994 n.133.
La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre, di apposita comunicazione, in forma libera, all’Ufficio Tributi del Comune.
La comunicazione deve contenere:
a) la dichiarazione, sotto propria responsabilità, di sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per avere diritto alla riduzione del 30% della tariffa;
b) la superficie dei locali ed aree interessate alla riduzione, i riferimenti catastali dell’immobile, l’utilizzo dello stesso, la precisa ubicazione con indicazione anche del relativo numero civico;
c) la composizione del nucleo familiare che utilizza l’immobile.
La predetta comunicazione non è necessaria se già presentata nel 2014 e non vi sono variazioni da segnalare.
A favore delle utenze domestiche che provvedono all’autocompostaggio, è concessa l’esenzione del tributo per i quantitativi di rifiuti avviati all’autocompostaggio, qualora non fosse possibile tale specifica quantificazione dal 2015 è concessa una riduzione forfettaria non inferiore al 20% della tariffa.

La tariffa delle utenze domestiche è invece ridotta del 50% per le famiglie che versano in condizioni di grave disagio economico, previo riscontro dell’Ufficio delle politiche sociali.

Riduzione per le cosiddette “case sparse”.
Il Regolamento comunale prevede che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la tariffa si applica nella misura del 30 per cento. Qualora il punto più vicino di raccolta sia ubicato a non più di 500 metri dall’abitazione o locali ed aree tassabili, escludendo dal computo il tratto di strada privata, la tariffa si applica nella misura del 40 per cento.
Al fine di avere la corretta individuazione delle zone ove il servizio di raccolta dei rifiuti non è effettuato, il Regolamento pone un onere a carico del cittadino, il quale, per poter usufruire della riduzione in parola, è tenuto a presentare, entro il prossimo 30 settembre, pena il non riconoscimento della riduzione, apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, con cui si attesta la mancata effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti.
Allorquando il servizio di raccolta dei rifiuti non venga effettuato tutti i giorni, ma con cadenza bisettimanale, è prevista una riduzione della tariffa del 20%, cumulabile con quella per l’autocompostaggio.
E’ opportuno che anche i cittadini che si trovino in tale situazione ne diano comunicazione al Comune, preferibilmente entro il 30 settembre, con una semplice dichiarazione in carta libera.

Italiani Residenti all’estero iscritti all’AIRE e pensionati nello stato di residenza.

La legge 80/2014 ha previsto la riduzione dei due terzi della tariffa TARI, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Per aver diritto alla riduzione è necessario possedere una sola abitazione, essere iscritto all’AIRE, essere pensionato nel paese di residenza (paese estero di residenza), e percepire una pensione estera (anche in convenzione internazionale totalizzando i contributi versati in Italia).
Anche in questo caso si rende necessaria la presentazione di una dichiarazione, preferibilmente entro il 30 settembre, che attesti la particolare situazione soggettiva del contribuente.  (comunicato stampa)

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