RIARDO – Impianto termoelettrico, il Tar respinge il ricorso dell’azienda agricola Rubino Vito

RIARDO – Il Tar respinge il ricorso proposto dalla Azienda Agricola Rubino Vito contro GSE – Gestore di Servizi Energetici Spa che chiedeva l’annullamento della nota con cui il GSE ha comunicato alla ricorrente la decadenza della qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)” rilasciata per il progetto di nuova costruzione dell’impianto termoelettrico denominato “Pietre Bianche”, nonché l’inammissibilità agli incentivi. Per i giudici, “il provvedimento impugnato non ha dichiarato l’impianto decaduto dalla qualifica IAFR, ma si è limitato a dichiarare la decadenza della qualifica IAFR 7812, rilasciata ai sensi del comma 3, del DM 18 dicembre 2008. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 30 del suddetto DM, non se ne ravvisano gli estremi, posto che è la stessa disposizione sopra citata a subordinare alla comunicazione “entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio” – che l’art. 2 del medesimo DM definisce come la data in cui, al termine dell’intervento, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI’ – l’ammissibilità agli incentivi di cui al dm del 18 dicembre 2008”.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7688 del 2013, proposto dalla Azienda Agricola Rubino Vito, rappresentata e difesa dall’avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adriano Tortora in Roma, Via Cicerone, 49; contro GSE – Gestore di Servizi Energetici Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Pugliese, Andrea Segato, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Segato in Roma, Via Bradano, 26; Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12; per l’annullamento Previa sospensione dell’efficacia, della nota del 21 maggio 2013, prot. GSE/P20130110615, notificata il 24 maggio 2013, con cui il GSE ha comunicato alla ricorrente la decadenza della qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)”rilasciata per il progetto di nuova costruzione dell’impianto termoelettrico con potenza nominale media annua pari a 0,500 MW denominato “Pietre Bianche” sito in Via S. Lucia Località Pietrebianche nel Comune di Riardo (Caserta) – IAFR 7812, nonché l’inammissibilità agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 30, comma 4, lettera a) del DM 6 luglio 2012; ove e per quanto occorra dell’art. 30, comma 4, D.M. Ministero Sviluppo Economico 6 luglio 2012 laddove prevede, alla lett. a), l’inammissibilità agli incentivi nelle ipotesi di comunicazioni effettuate oltre il termine del “mese successivo” all’entrata in esercizio dell’impianto; e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore di Servizi Energetici Spa e del Ministero dello Sviluppo Economico; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato al GSE il 23 luglio 2013 e depositato il successivo 1° agosto, l’Azienda Agricola Rubino Vito impugna la nota del 21 maggio 2013, prot. GSE/P20130110615, con cui il GSE ha comunicato alla ricorrente la decadenza della qualifica di “impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR)”rilasciata per il progetto di nuova costruzione dell’impianto termoelettrico con potenza nominale media annua pari a 0,500 MW, denominato “Pietre Bianche”, sito in Via S. Lucia Località Pietrebianche nel Comune di Riardo (Caserta) – IAFR 7812, nonché l’inammissibilità agli incentivi di cui al DM 18 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 30, comma 4, lettera a) del DM 6 luglio 2012. Avverso il predetto provvedimento l’Azienda ricorrente articola i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90, dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, mancata individuazione dell’effettivo momento di entrata in esercizio, in quanto il provvedimento gravato non risulta avere dato riscontro alcuno alla dichiarazione del 21 maggio 2013 con la quale il Responsabile dell’impianto correggeva la precedente dichiarazione in ordine alla data di entrata in esercizio, indicando quella del 15 marzo 2013, anziché quella errata del 27 febbraio 2013. Rileva parte ricorrente che solo alla successiva data del 15 marzo 2013 l’impianto poteva entrare in esercizio, in base alle disposizioni di cui al paragrafo 1.3 del D.M. 6 luglio 2012, ove si legge che l’impianto può ritenersi in esercizio solo se totalmente conforme, atteso che fino ad allora i problemi di configurazione rilevati il 27 febbraio 2013 (data del primo collegamento in parallelo con la rete) non erano stati ancora risolti; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4, lettera a) del D.M. 6 luglio 2012, sostenendo il carattere non perentorio del termine, trattandosi di termine che si riferisce ad incombente meramente formale, la comunicazione al GSE, in presenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 30 per accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dalla citata normativa transitoria; 3) violazione degli artt. 1 e 7 della legge 241/90, 6 TUE, 10 e 41 della Carta di Nizza, dei principi generali in materia di sanzioni amministrative, omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, in quanto, ove fosse stato consentito alla ricorrente di partecipare al procedimento, avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, D.M. 6 luglio 2012, accesso al diverso regime di incentivi previsto dal D.M. 6 luglio 2012, laddove il provvedimento impugnato, dichiarando la ricorrente decaduta dalla qualifica IAFR, le preclude la possibilità di optare tra sistemi alternativi di incentivazione. Con atto depositato il 27 agosto 2013 si è costituito il Gse che, con successiva memoria del 21 ottobre 2013, resiste nel merito, contestando la fondatezza dei motivi e chiedendo il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO
Il ricorso è infondato. Con il primo motivo la ricorrente lamenta il mancato riscontro, nella motivazione del provvedimento gravato, della dichiarazione inoltrata il 21 maggio 2013, con la quale l’Azienda rettificava la data dell’entrata in esercizio. Il motivo è infondato. Detta dichiarazione porta, infatti, la stessa data del provvedimento impugnato e risulta pervenuta al GSE solo in data successiva, il 27 maggio 2013, alla adozione del provvedimento. Era pertanto impossibile per il GSE tenerne conto nella motivazione. Ma anche ove ne avesse potuto tenere conto, il provvedimento non poteva avere contenuto diverso. La data di entrata in esercizio, ai sensi dell’art. 2 del DM 6 luglio 2012, è quella in cui, al termine dell’intervento, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, come risultante dal sistema Gaudì”, che, nella comunicazione del 5 aprile 2013, la ricorrente ha dichiarato essere avvenuto il 27 febbraio 2013. Ma ove anche l’Azienda ricorrente avesse dimostrato che il primo funzionamento in parallelo dell’impianto fosse avvenuto il 15 marzo, anziché il 27 febbraio, anche la comunicazione di questa seconda data è stata inoltrata tardivamente, solo in data 21 maggio 2013, oltre il termine previsto dall’articolo 30 del dm 6/7/2012. Il motivo va, quindi, respinto, poiché infondato. Con il secondo motivo la ricorrente contesta il carattere perentorio del termine di 30 giorni imposto dall’art. 30, comma 4, lettera a) del D.M. 6 luglio 2012, per la comunicazione al GSE della data di entrata in esercizio dell’impianto. Il motivo è infondato. Si può disquisire sul carattere perentorio o meno di un termine solo laddove la norma non si esprime, lasciando all’interprete margini di qualificazione. Nel caso di specie è la norma stessa a precludere l’accesso agli incentivi in dipendenza della comunicazione tardiva, così risolvendo il problema del carattere perentorio del suddetto termine. La circostanza che il termine si riferisca ad un incombente formale, quale sarebbe la comunicazione della data di entrata in esercizio dell’impianto, trattandosi di termine finalizzato alla applicabilità di una disciplina transitoria, quindi derogatoria al regime ordinario, non appare neanche irragionevole. Diverso è il caso trattato e risolto a favore della non perentorietà del termine dal Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sez. n. 657/2011. La questione riguardava, in quel caso, i termini di cui all’art. 8 del dm 28 luglio 2005, ove riferiti alla mancata comunicazione delle fasi di realizzazione dell’impianto. La norma commentata, infatti, sanziona espressamente, con la decadenza, il mancato compimento nei termini delle varie fasi di realizzazione dell’impianto, non la mera inosservanza delle comunicazioni, che pure, avrebbero dovuto accompagnare il compimento dei lavori. Per quanto osservato è ben diverso il caso sub judice, nel quale la norma sanziona espressamente la mancata comunicazione nei termini della data di entrata in esercizio. A tale riguardo si evidenzia che la ricorrente ha comunicato tardivamente, con una comunicazione del 5 aprile 2013, sia l’entrata in esercizio, corrispondente al collegamento in parallelo, avvenuto il 27 febbraio 2013, che la rettifica di tale data, coincidente con l’asserito completamento della configurazione avvenuto il 15 marzo, con una comunicazione, anch’essa tardiva (oltre il mese successivo), del 21 maggio 2013. Anche questo motivo va, quindi, respinto, poiché infondato. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa garanzia partecipativa. In applicazione dell’art. 21 octies, legge 241/90, anche questo motivo è infondato. Anche ove la ricorrente avesse avuto modo di produrre, prima della conclusione del procedimento, la comunicazione del 21 maggio 2013, a fronte di un termine perentorio già spirato, il provvedimento, per quanto osservato in sede di scrutinio del primo motivo di gravame, non avrebbe potuto avere esito diverso. Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della disposta decadenza dalla qualifica IAFR, che le preclude la possibilità di optare tra sistemi alternativi di incentivazione, pur avendone i requisiti previsti dall’art. 30 dm 6/7/2012. A tale riguardo va, innanzitutto, precisato che, come rileva e dimostra il GSE, il provvedimento impugnato non ha dichiarato l’impianto decaduto dalla qualifica IAFR, ma si è limitato a dichiarare la decadenza della qualifica IAFR 7812, rilasciata ai sensi del comma 3, del DM 18 dicembre 2008. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 30 del suddetto DM, non se ne ravvisano gli estremi, posto che è la stessa disposizione sopra citata a subordinare alla comunicazione “entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio” – che l’art. 2 del medesimo DM definisce come la data in cui, al termine dell’intervento, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI’ – l’ammissibilità agli incentivi di cui al dm del 18 dicembre 2008. Alla luce di quanto sopra osservato, il ricorso va respinto. Considerata la particolarità della questione trattata le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati: Giuseppe Daniele, Presidente Mario Alberto di Nezza, Consigliere Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

 

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