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TEANO / CASERTA – Trasparenza e legalità, il Ministero ordina ai burocrati dei comuni: basta oscurare gli atti.

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TEANO / CASERTA – Trasparenza e legalità, il Ministero ordina ai comuni: basta oscurare gli atti. Tutti i cittadini hanno diritto di accedere agli atti e nessun documento deve essere negato. E’ questo il monito che il Ministero degli Interni, attraverso una nota inviata alla Prefettura, a risposta su quesito del comune di Teano, guidato dal sindaco Nicola Di Benedetto, ha fatto recapitare a tutti municipi della provincia di Caserta.

“Con la nota n. 9984 del 30 giugno 2014, il Segretario generale del Comune di Teano ha formulato un quesito in merito al diritto di accesso esercitato da un cittadino. In particolare, il predetto cittadino, ha chiesto il rilascio di copia di una serie di atti          relativamente agli anni dal 2004 al 2013 concernenti, tra l’altro, le posizioni organizzative, le schede di valutazione, la relazione metodologica sull’attività di valutazione, la relazione del Nucleo di valutazione e le indennità corrisposte per ciascuna posizione organizzativa.  Al riguardo, si osserva che l’articolo 10 dei decreto legislative n. 267/00 – che disciplina il diritto di accesso e informazione – dispone che tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, rafforzando il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa locale per il cittadino-elettore. Secondo la giurisprudenza amministrativa, tale norma non intende, comunque, radicare in capo a quest’ultimo un interesse generico alla legittimità dell’azione amministrativa attraverso un controllo generalizzato degli atti, che soggiacerebbe alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90. Invero la Commissione per accesso ai documenti amministrativi, ha precisato, che ai   sensi del richiamato disposto normativo e consentito al cittadino residence di accedere agli atti amministrativi dell’ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola”  segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.
Al fine di una completa disamina della problematica occorre, altresì, tenere conto delle vigenti disposizioni che impongono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come dettate in particolare dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevedono, tra l’altro, il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati. Pertanto, si ritiene che la specifica norma sull’accesso agli atti degli enti locali, contenuta nel decreto “legislativo n. 267/00, non sia soggetta alle limitazioni previste dalla  legge n. 241/90; che impongono .la dimostrazione di un effettivo interesse alla conoscenza di un provvedimento emesso e detenuto dalla pubblica amministrazione.
A supporto di tale orientamento soccorre, altresì, la decisione del 17 gennaio 2013 resa dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, secondo la quale le disposizioni di cui alla legge n. 241/90 recedono di fronte alla norma di cui all’art. 10 del T.U.O.E.L. che, in quanto norma speciale, prevale rispetto alla disciplina generale.  Il diritto di accesso, tuttavia, ha sempre trovato un contemperamento con le esigenze di tutela dei dati personali anche secondo quanto ritenuto dai Garante per la Protezione dei dati personali che, in materia di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico afferma il diritto delle organizzazioni sindacali di conoscere i dati attinenti alla prestazione lavorativa, primariamente in forma aggregata. Analoga limitazione, si ritiene, debba porsi nei confronti del cittadino che chiede di accedere ai dati relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Occorre, comunque, precisare che assume specifico rilievo il comma 3-bis dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dall’art. 14 della legge 4 novembre 2010, n. 183,11 quale 1ia, tra l’altro, stabilito che “le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza.
Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dà! lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d)”.  Ciò posto, tale completa apertura in ordine alla pubblicità delle prestazioni rese dai dipendenti è riferibile a quegli atti adottati dall’entrata in vigore dell’art. 14 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, fermo restando il diritto all’accesso a tutti gli altri provvedimenti dell’Amministrazione non classificati come “segreti” o contenenti dati sensibili, che potranno essere consegnati ai richiedenti sulla base e con le modalità dettate dalle specifiche norme regolamentari di cui gli Enti sono tenuti a dotarsi”.

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un commento

  1. Finchè non sarà colpito duramente chi nega questi atti pubblici, questa nota non servirà a niente. Per intenderci: se il Sindaco o chi per esso, nega gli atti al cittadino che ne fa richiesta e ne ha titolo, cosa gli fanno? Un rischiamo? Nel frattempo se ne passeranno mesi. La persona si stancherà di seguire tutto l’iter per richiedere di nuovo quanto gli spetta, e ancora una volta saranno disattese le leggi e il cittadino fregato. Se invece ci sarà una norma dura nei confronti del sindaco o chi per esso, tipo scioglimento del consiglio comunale o altro che fa male…., vedrete come si attiveranno a consegnare gli atti dovuti.