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PIETRAVAIRANO – LAVORI PUBBLICI, IL TAR RESPINGE IL RICORSO DI PALUMBO

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PIETRAVAIRANO – Lavori di qualificazione e potenziamento dei sistemi locali di sviluppo e recupero degli spazi antistanti il castello e  le strutture di accesso a Monte San Nicola, i giudici del Tar respingono il ricorso proposto dall’impresa Palumbo Costruzioni.  Tutto si innesta sul ricorso  sul ricorso numero di registro generale 4918 del 2012, proposto da ATI L.F. Palumbo Costruzioni S.r.l. – Della Corte Antonio – Teknoeletric Srl,  contro il comune di Pietravairano e nei confronti di  ICI, Impresa Costruzioni Industriali S.r.l.

Con ricorso notificato il 14 novembre 2012 e depositato il 22 novembre 2012, la L.F. Palumbo s.r.l., in qualità di mandataria dell’ATI costituita con l’impresa Della Corte Antonio e la Teknoelectric s.r.l., impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, la determina n. 208 del 13 settembre 2012, con la quale il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Pietravairano aveva disposto l’esclusione della menzionata ATI L.F. Palumbo s.r.l. – Della Corte Antonio – Teknoelectric s.r.l., nonché l’aggiudicazione provvisoria in favore della ICI, Impresa Costruzioni Industriali s.r.l., nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo, interventi di completamento del recupero, riqualificazione e valorizzazione degli spazi connessi al castello medioevale ed alle strutture di accesso al teatro-tempio sul Monte S. Nicola”.

Richiedeva, altresì, in via subordinata all’invocato risarcimento in forma specifica, il risarcimento per equivalente monetario del danno derivante dall’operato asseritamente illegittimo dell’amministrazione intimata.

In data 2 ottobre 2013, l’amministrazione resistente, nell’eccepire l’improcedibilità della proposta impugnazione, versava in atti: – la determinazione n. 1/SAUP del 30 gennaio 2013, con la quale il direttore della Stazione appaltante unica della Provincia di Caserta aveva ratificato la determina del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Pietravairano n. 208 del 13 settembre 2012; – la determina del responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune Pietravairano n. 55 del 14 marzo 2013, recante l’aggiudicazione definitiva della gara controversa in favore della ICI.

All’udienza pubblica del 9 luglio 2014, in cui la causa veniva trattenuta in decisione, il difensore della ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita alla coltivazione dell’esperito gravame.

Poiché, alla stregua della documentazione depositata in giudizio da parte resistente, nonché alla stregua della dichiarazione richiamata retro, sub n. 5, nessuna utilità pratica potrebbe derivare alla Palumbo Costruzioni da una pronuncia di accoglimento, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (sulla improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione e/o l’aggiudicazione provvisoria di una gara poi definitivamente e inoppugnatamente affidata, cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, n. 2613/2012; sez. V, n. 936/2013; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2665/2012; sez. I, n. 2366/2013; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1942/2012; sez. III, n. 2681/2013; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6800/2012).  Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

 

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