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PIETRAMELARA – Nuovo impianto di carburanti, il Tar accoglie il ricorso di Mauriello. Il comune nuovamente sconfitto

Pietramelara-MunicipioMAURIELLO-PETROLI

PIETRAMELARA – Ancora una sconfitta del comune di Pietramelara davanti ai giudici del TAR. La sconfitta, quindi, appare quasi una costante, per  la macchina amministrativa guidata dal sindaco Luigi Leonardo, davanti ai giudici amministrativi.

Ma come mai?    Mica vorrà dire che gli atti amministrativi prodotti hanno qualche difetuccio?    N0, non può essere!    Non può essere perchè si tratta di atti prodotti da dipendenti super premiati, capaci di incassare (solo come premio di produzione) poco meno di 2milioni di euro in pochi anni. I premi mica si danno così, tanto per…. I premi, appunto, sono dei riconoscimenti per aver svolto un “super” lavoro. Se poi i giudici del Tar bocciano gli atti emessi dal municipio, pazienza.  Tanto, pagano i cittadini. E pagano due volte. Prima pagano per i premi ai dipendenti e poi pagano per gli onorari agli avvocati chiamati a difendere , inutilmente, davanti al Tar gli atti impugnati. Così le sentenze del Tar assumono un doppio peso, per i cittadini, s’intende.

L’ultima bocciatura del Tar è stata emessa pochi giorni fa, quando i giudici si sono espressi sul ricorso presentato da Leopoldo Mauriello, rappresentato e difeso dall’avvocato  Umberto Gentile, contro il comune di Pietramelara, rappresentato e difeso dall’avvocato Severino Berardi;  nei confronti di Oreste Lombardo, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Federico Ricciardi.

Con il ricorso, Mauriello, chiedeva ai giudici l’annullamento del provvedimento n.447/2014 con cui il Comune di Pietramelara ha disposto la revoca del permesso di costruire n.45/2013 per la realizzazione di un impianto di carburanti misti per autotrazione con annessi officina, autolavaggio e locali commerciali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento dell’amministrazione. Spese compensate.

 

LA SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2014, proposto da:
Leopoldo Mauriello, rappresentato e difeso dall’avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Umberto Gentile in Napoli, via Melisurgo n.4 – A.Abbamonte;

contro

Comune di Pietramelara in Persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Severino Berardi, con domicilio eletto presso Severino Berardi in Napoli, via F.Cilea 281 c/o Avv.Malatesta;

nei confronti di

Oreste Lombardo, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Federico Ricciardi, con domicilio eletto presso Gian Luca Lemmo in Napoli, via del Parco Margherita n.31;

per l’annullamento

del provvedimento n.447/2014 con cui il Comune di Pietramelara ha disposto la revoca del permesso di costruire n.45/2013 per la realizzazione di un impianto di carburanti misti per autotrazione con annessi officina, autolavaggio e locali commerciali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietramelara in persona del Sindaco p.t. e di Oreste Lombardo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con “sentenza in forma semplificata”, e dato avviso alle parti come da verbale di udienza;

PREMESSO CHE

con il presente ricorso Leopoldo Maruriello impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n.44 del 28.01.2014 con cui il Comune di Pietramelara disponeva l’annullamento del permesso di costruire n. 45/2013 rilasciatogli per la realizzazione di un impianto di carburanti misti per autotrazione con annessi officina, autolavaggio e locali commerciali;

tra i motivi posti a base del ricorso parte ricorrente ha lamentato la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento che, a suo dire, non sarebbe stata superflua in quanto l’annullamento gravato è basato su mere presunzioni, e su argomentazioni prive di fondamento e di riscontro negli atti, sicchè non troverebbe applicazione l’art. 21 octies della legge n. 241/1990;

il controinteressato, con memoria del 17.05.2014 ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per omessa contestazione delle singole ragioni poste a base del provvedimento, ha opposto l’infondatezza della censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 poiché il Comune con note prot. n.n. 5266 del 18.11.2013 e 4948 del 29.10.2013 aveva rappresentato la necessità di adeguamento della pratica alla normativa regionale sopravvenuta in caso contrario prospettando l’adozione dei provvedimenti del caso, e sostenendo che l’annullamento ex art. 7 cit. doveva restare precluso ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990;

RILEVATO CHE

il provvedimento di annullamento impugnato risulta motivato per le continue incertezze dimostrate dal ricorrente in ordine alla presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la realizzazione dell’impianto, per notizie desunte da articoli di cronaca locale, per una richiesta inviata all’UTG sulla presenza di interdittive in capo al ricorrente, per il pubblico interesse ad una corretta valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi del ricorrente, nonché per la salvaguardia del corretto insediamento nel territorio comunale di attività produttive nel rispetto della legge e dell’ordine pubblico, e degli interessi confliggenti tra il ricorrente ed il controinteressato Lombardo Oreste viste le continue integrazioni documentali da parte del ricorrente configgenti tra loro;

RITENUTO CHE

parte ricorrente, in sede di gravame, ha contestato le ragioni poste a fondamento dell’annullamento impugnato in specie opponendo la completezza e regolarità dell’istruttoria della pratica, come da note allegate, l’inutilizzabilità di informazioni desumibili da sole notizie di stampa locale, stante la sola richiesta di informazioni all’UTG, nonché la riferibilità dei requisiti soggettivi all’eventuale rilascio di un’autorizzazione commerciale allo stato non ancora richiesta;

alla luce di quanto detto, deve quindi escludersi la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato che non ha nemmeno specificato quale sia il motivo autonomo non contestato dal ricorrente che da solo avrebbe giustificato l’emanazione de provvedimento;

il ricorso è fondato e merita accoglimento sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art.7 della legge n. 241/1990 rispetto all’esercizio di un potere di autotutela relativo ad un provvedimento favorevole precedentemente rilasciato;

al riguardo il Comune ha sostenuto di aver reso edotto il ricorrente del procedimento tramite il preventivo inoltro della nota in data 20.10.2013 richiamata nel provvedimento impugnato;

con la nota del 20.10.2013, allegata in atti, il Comune si limitava a richiedere al ricorrente l’adeguamento della richiesta di autorizzazione alla sopravvenuta normativa di cui alla legge regionale Campania n. 8 del 30.07.2010 che è stata riscontrata dal ricorrente con nota prot. 5076 del 6.11.2013 come emerge dal contenuto del provvedimento;

tale atto non può qualificarsi, nemmeno sotto il profilo dell’equipollenza, quale comunicazione dell’avvio di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto la rivisitazione e/o la persistenza, anche ab origine, dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di costruire;

le ragioni poste a base del gravato annullamento attengono essenzialmente la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti morali di cui all’art. 71 del d.l. 59/2010 richiamato nel provvedimento, ossia sulla base di una normativa preesistente al rilascio del titolo;

l’amministrazione comunale non ha dimostrato in atti che, ove fosse stata assicurata la partecipazione dell’interessato al procedimento, l’esito non sarebbe stato diverso sicchè non può trovare nella fattispecie applicazione l’invocato art. 21 octies della legge n. 241/1990;

pertanto il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in sede di rinnovo del procedimento;

quanto alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento dell’amministrazione;

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

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14 commenti

  1. Grandi i nostri amministratori i nostri dipendenti e gli avvocati scelti dal Comune per difenderci. Anche a Pietramelara “siamo fuori dai mondiali”!!

  2. Un’altra brutta figura per il responsabile dell’area tecnica e del sindaco….però l’importante è pagare con un buon onorario i suoi avvocati amici…. Non sono stati capaci di vincere una causa…solo incassare soldi di noi cittadini…vergognatevi. e se vi va cambiate anche la deludente commissione edilizia …che è formata solo da tecnici ed imprese ….deludenti ed incompetenti. ….

  3. In entrata di paese…..faranno come lara fest sembrava la festa delle bombole….Via san pasquale cambierà nome…..

  4. Escludendo quasi per tutto il concetto nel quale il Comune riesca a far valere le sue ragione in Tribunale lui chiede alla corte domande di nature eccezion semantica del progetto.
    Dubito che ci sia reggenza da entrambe le parti eccezion fatta nell’esempio lampante di quello che rimane all’interno di questo.
    Gradirei una risposta dai diretti interessati.

  5. E non finisce qua dalla capitale gli sta arrivando la terza stancata, ,, adesso facciamo San Rocco e a settembre, ,, ne parliamo, , buone vacanze, ,

  6. Il Duca dice sempre cose interessanti e ne apprezzo la sagacia e la lungimiranza. Dubito come lui che entrambe le parti non si reggessero il giuoco .

  7. Caro sem puoi Solo parlare, nella vita sei e sicuramente resterai un imbecille !!! Avanti un altro

  8. Nulla impedisce al Comune di rifare l’annullamento del permesso di costruire, se ci sono le ragioni per farlo. Basta, questa volta, avvisare l’impresa del procedimento. Non dicano i nostri amministratori che il TAR li ha costretti a consentire lo scempio. Come diceva Totò, cà nisciun è…

  9. Faccio un conto sui danni di questa maggioranza e non riesco mai a fare il totale. Ci sta sempre qualche altra cosa che dobbiamo aggiungere. Mai una cosa fatta bene! Ci vuole capacità pure a fare questo eh!

  10. I premi vengono dati ai dipendenti per fare queste schifezze di documenti. E noi paghiamo e paghiamo pure avvocati e spese legali senza mai vincere una causa. Pensa manc i cani una famiglia si gestisce in questo
    Modo che fine fa.

  11. Troppe schifezze. Ed oggi troppi pentiti del voto…meditate meditate

  12. Prima di parlare della commissione edilizia pulisci la bocca!

  13. che il comune paga gli avvocati lo sappiamo, ma voi forse non vi ricordate che quando il sindaco leonardo fu eletto al suo primo mandato fu proprio l’avvocato berardi fido scudiero di leonardo e del putcar a dare l’esito, quindi come fa a non dargli gli incarchi mo che vinca o perda comunque si tratta sempre di clientelismo. ma questo non lo denuncia nessuno alla procura?

  14. Tutti pentiti e incazzati, ma questi signori chi li ha votati, soprattutto la seconda volta?!