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ALIFE – Mensa scolastica, La Matesina bocciata anche dal Tar. I giudici scrivono: La funzionaria Santini ha operato scelte oculate

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ALIFE – Arriva la sentenza del Tar, nel merito, sulla questione legata alla mensa scolastica e alla revoca dell’affidamento all’impresa La Matesina. I giudici amministrativi hanno bocciato il ricorso dell’impresa condannandola alle spese. I giudici del tar scrivo, a chiare lettere, che gli interventi, i rilievi e le decisioni assunte dalla responsabile dell’area –Valentina Santini – sono state tutte oculate e tempestive. I giudici poi elencano una serie di errori commessi dall’impresa ricorrente.

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1295 dell’anno 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
“La Matesina Società Cooperativa Sociale”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano La Milza, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del TAR Campania-Napoli;

contro

Comune di Alife, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Napoli, al Rione Sirignano n. 9, presso lo studio dell’avv. Benedetto Migliaccio;

nei confronti di

Quadrelle 2001 società cooperativa sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tozzi, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Toledo n. 323;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

(ricorso introduttivo)

a) della determinazione prot. n. 2856 del 20.2.2014 di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria ed atti di gara relativi all’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno 2013/2014 per vizi di legittimità del procedimento, con contestuale revoca/decadenza sanzionatoria per gravi irregolarità;

b) della procedura di affidamento diretto a nuova società del servizio, fino alla fine dell’anno scolastico 2013/2014;

c) dell’eventuale provvedimento con cui la stazione appaltante ha aggiudicato definitivamente l’affidamento diretto;

d) dell’eventuale contratto di concessione sottoscritto tra l’aggiudicataria definitiva dell’appalto di servizi e la P.A., nonché del relativo atto approvativo;

e) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché per la condanna del Comune di Alife a risarcire i danni causati in dipendenza del comportamento tenuto nell’occasione, e, segnatamente, in dipendenza dell’illegittima attività amministrativa posta in essere;

 

(ricorso per motivi aggiunti)

f) della nota prot. n. 2921 del 21.2.2014 di richiesta preventivi, col quale il Comune di Alife ha chiesto a n. sette ditte la disponibilità alla gestione del servizio di refezione per l’anno scolastico 2013/2014;

g) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché per la condanna del Comune di Alife a risarcire i danni causati in dipendenza del comportamento tenuto nell’occasione, e, segnatamente, in dipendenza dell’illegittima attività amministrativa posta in essere.

Visti il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alife e della Società Quadrelle 2001 – società cooperativa sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2014 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso introduttivo, notificato a mezzo posta tra il 10 e il 12 marzo 2014, la “La Matesina Società Cooperativa Sociale” ha esposto

– che aveva partecipato alla gara bandita dal Comune di Alife per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2013/2014 (con possibilità di proroga per un ulteriore anno), risultando aggiudicataria provvisoria (come da verbale n. 12949 del 28.11.2013);

– che però, a seguito della presentazione di istanze di verifica del relativo procedimento da parte di alcune ditte partecipanti alla suddetta gara, il funzionario responsabile aveva aperto un procedimento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 L. 241/1990;

– che, nelle more dello svolgimento di tale procedimento di autotutela, l’Amministrazione comunale di Alife aveva ravvisato la necessità di dare comunque inizio al servizio di refezione scolastica, al fine di evitare disagi ai docenti e agli alunni, sicché, con determinazione n. 161 del 17.12.2013 (affissa all’Albo Pretorio fino all’1.1.2014), aveva provveduto ad affidare in via provvisoria (ovvero fino alla conclusione dell’attivato procedimento di autotutela amministrativa) il servizio in questione ad essa ricorrente, indicando come corrispettivo €2,53 a pasto più i.v.a., per un totale di €2,63 a pasto;

– che in data 13.2.2014 i Carabinieri, congiuntamente all’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva e all’Unità Operativa Veterinaria della ASL di Caserta avevano proceduto ad ispezione dei locali del centro di cottura comunale, siti in via Volturno, nel plesso scolastico della scuola primaria dell’infanzia;

– che dal verbale redatto nell’occasione erano emerse le seguenti contestazioni: 1) che l’attività di mensa era condotta senza che il legale rappresentante della ricorrente avesse provveduto a notificare all’Autorità competente una modifica sostanziale intervenuta nello svolgimento dell’attività, ovvero l’uso del non previsto automezzo targato CW049HM per il trasporto dei pasti presso i refettori scolastici; 2) che l’attività di mensa sarebbe stata avviata in data 16.12.2013 senza che si fosse però provveduto alla prescritta notifica all’Autorità competente (poi comunque avvenuta in data 17.1.2014);

– che dal predetto verbale era pure risultato che l’autovettura non segnalata all’Autorità risultava comunque in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari, e che il suo utilizzo vi era stato soltanto in quel giorno, onde evitare un’interruzione del servizio di distribuzione dei pasti nelle diverse mense scolastiche;

– che con determinazione prot. n. 2856 del 20.2.2014 il Comune di Alife, dopo aver ricevuto la segnalazione del verbale di accertamento, aveva provveduto a revocare (con dichiarazione di decadenza in funzione sanzionatoria) l’affidamento provvisorio del servizio mensa ad essa ricorrente, sulla base dei seguenti motivi: 1) che la SCIA sanitaria sarebbe stata presentata solo in data 17.1.2014, mentre a dire del Comune l’attività sarebbe iniziata il 16.12.2013; 2) che i dipendenti di essa ricorrente avrebbero cucinato nel centro di cottura del Comune di Alife i pasti destinati alle scuole del Comune di S. Potito Sannitico dal 10 al 14 febbraio 2014, dal momento che tale Comune era sprovvisto di centro di cottura, in questo modo utilizzando indebitamente (poiché in assenza di autorizzazione) strutture e utenze del Comune di Alife (e tale utilizzo indebito avrebbe dovuto presumersi precedente rispetto al momento dell’accertamento dei Carabinieri, e risalente all’avvio del servizio mensa presso il Comune di S. Potito Sannitico);

– che, peraltro, con la medesima determina l’ente locale aveva annullato d’ufficio gli atti della gara svolta precedentemente, e si era risolto ad indire una gara negoziata per l’affidamento diretto del servizio mensa per il residuo periodo dell’anno scolastico 2013/2014, interpellando almeno 5 ditte operanti nel settore della refezione scolastica ed escludendo in via di fatto e implicitamente (sebbene senza alcuna motivazione) essa ricorrente.

Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe (e, segnatamente, l’annullamento dell’affidamento provvisorio a sé del servizio di refezione scolastica, e l’avvio della procedura di affidamento diretto dello stesso ad una nuova società, fino alla fine dell’anno scolastico in corso), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 11 Decr. Le.gvo 163/2006 – carenza di motivazione – eccesso di potere per travisamento dei fatti – falsità ed erroneità dei presupposti – eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; perplessità dell’azione amministrativa: per poter presentare la cd. DIA sanitaria di cui all’art. 6 del Reg, CE 852/2004, ovvero per poter predisporre la documentazione tecnica da allegare ad essa, sarebbe stato assolutamente necessario entrare prima in possesso dei locali cucina ed effettuarvi un sopralluogo; l’affermazione dell’inizio dell’attività già dal 16.12.2013 sarebbe contraddetta dal fatto che la determina di affidamento del servizio (prot. n. 13724) sarebbe del 17.12.2013, e sarebbe rimasta affissa all’Albo Pretorio fino all’1.1.2014; il servizio di mensa scolastica non avrebbe potuto essere attivato senza che prima vi fosse un apposito provvedimento di affidamento da parte del Comune (tanto più che non risulterebbe contestato l’avvio dell’attività in assenza di affidamento); l’apertura del servizio sarebbe poi coincisa con le vacanze natalizie, per cui il servizio di refezione non avrebbe potuto in concreto effettuarsi durante tale periodo; non sarebbe pertanto configurabile alcuna gravità della condotta oggetto di addebito (tanto più che questa non avrebbe comportato né l’aumento dei costi, né una interruzione del servizio mensa, né avrebbe inciso sulla qualità dei cibi forniti); l’affermazione dell’utilizzo del centro cottura comunale per la preparazione anche di pasti destinati al Comune di S. Potito Sannitico sarebbe fondata su una mera presunzione, peraltro non fondata su dati reali e accertati; la motivazione utilizzata sarebbe carente, poiché nulla direbbe circa la verifica dell’attualità e dell’antecedenza dell’uso indebito dei locali; l’unico elemento utilizzato per giustificare la sanzione sarebbero delle dichiarazioni spontanee, secondo le quali sarebbero stati prodotti in loco dei pasti per la scuola di S. Potito Sannitico; non sarebbe configurabile alcun aggravio di spese per il Comune di Alife, essendo quelle per energia elettrica, acqua e gas comunque a carico di essa ricorrente (ai sensi dell’art. 16 della lex specialis); il Comune avrebbe continuato pagare sempre e solo €2,53 più i.v.a. a pasto (ovvero €2,63 a pasto); la stessa determina di revoca qualificherebbe come irregolarità e non come inadempimenti i comportamenti addebitati alla ricorrente, in tal modo implicitamente caratterizzandoli come non gravi; le mancanze in questione non figurerebbero tra quelle prese in considerazione nel bando di gara, ed elencate all’art. 26 della lex specialis;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 38 Decr. Leg.vo 163/2006 – carenza di motivazione – eccesso di potere – falsità ed erroneità dei presupposti – eccesso di potere per illogicità; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; perplessità dell’azione amministrativa; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione – motivazione insufficiente; incongrua ed apodittica: l’esclusione della ricorrente dall’affidamento del servizio fino alla fine dell’anno scolastico 2013/2014 avrebbe dovuto essere idoneamente motivata; per una esclusione del genere non sarebbe stata sufficiente una qualsiasi violazione del dovere di diligenza nell’adempimento di pregresse obbligazioni contrattuali o una inadeguata esecuzione di lavori, bensì sarebbe occorso il riscontro di una grave negligenza o mala fede suscettibili di ledere l’elemento fiduciario con la stazione appaltante; il carattere discrezionale del provvedimento di esclusione avrebbe imposto alla P.A. di curare la parte motivazionale dell’atto, sia in punto di fatto che di diritto, sì da rispettare il disposto di cui all’art. 38 lett. f) Decr. Leg.vo 163/2006; risulterebbe assolutamente illegittimo l’affidamento diretto del servizio in questione, operato senza convocare l’attuale ricorrente;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità – violazione dell’art. 28 Decr. Leg.vo 163/2006: l’Amministrazione di Alife avrebbe dovuto pubblicizzare adeguatamente l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento diretto del servizio fino alla fine dell’anno scolastico in corso; neppure sarebbe stato reso noto l’importo dell’appalto da assegnare.

Contestualmente, la società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Alife a risarcirle i danni causati in dipendenza del comportamento tenuto nell’occasione, e, segnatamente, in dipendenza dell’illegittima attività amministrativa posta in essere.

La società “La Matesina Società Cooperativa Sociale” ha poi depositato una memoria, in data 17 marzo 2014.

In data 18 marzo 2014 si è costituita in giudizio la Quadrelle 2001 società cooperativa sociale, contestando l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza del proposto ricorso.

Con ordinanza n. 470/2014 del 20 marzo 2014, questo Tribunale ha respinto l’istanza di adozione di provvedimenti cautelari avanzata dalla società ricorrente, con la seguente motivazione: “Considerato che il danno lamentato risulta esclusivamente patrimoniale, e, peraltro, che esso deriverebbe non dall’annullamento dell’aggiudicazione dell’intero appalto (non oggetto di gravame in questa sede), bensì esclusivamente dalla estromissione dall’affidamento provvisorio del servizio di refezione scolastica nel Comune di Alife (oggetto di assegnazione per il tempo necessario alla conclusione del procedimento di autotutela amministrativa, ovvero, per il tempo necessario all’indizione di un nuovo bando di gara e al compimento dei relativi atti)”.

Tale diniego di adozione di misure cautelari è stato confermato dal Consiglio di Stato-sez. V, adito in appello, con la seguente motivazione (contenuta nell’ordinanza n. 1506/2014 del 9 aprile 2014): “Considerato che le mancanze contestate non hanno carattere esclusivamente formale e che appaiono ad una prima lettura giustificate da sufficiente attività istruttoria, il provvedimento di revoca sanzionatoria non si configura, almeno immediatamente, come caratterizzato da illegittimità e dunque la successiva procedura di affidamento, anch’essa impugnata, non appare censurabile”.

Con distinto ricorso per motivi aggiunti, notificato a mezzo posta il 21/25 marzo 2014, “La Matesina Società Cooperativa Sociale” ha impugnato pure la nota prot. n. 2921 del 21.2.2014, con la quale il Comune di Alife aveva richiesto a n. 7 ditte di dare la disponibilità (mediante produzione di un preventivo) alla gestione del servizio di refezione scolastica per il residuo periodo dell’anno scolastico 2013/2014; e la stessa ha contestualmente avanzato – anche in questo caso – domanda risarcitoria per i danni che ha assunto di aver ricevuto dal comportamento tenuto nell’occasione dal Comune di Alife.

Nell’occasione, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 L. 241/1990 – carenza di motivazione – eccesso di potere per travisamento dei fatti; falsità ed erroneità dei presupposti; inidoneità ed insufficienza dei presupposti; difetto di istruttoria; irragionevolezza ed illogicità; sviamento; contraddittorietà: riferendo l’inizio del servizio alla data del 16.12.2013, e in assenza di certi elementi probatori in proposito, il provvedimento di revoca darebbe rilievo ad una mera dichiarazione d’intenti dell’attuale ricorrente, in tal modo rivelando un chiaro difetto d’istruttoria; anche la parte di motivazione riferita ad un indebito utilizzo dei locali farebbe leva su di una mera presunzione, del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio; sarebbe mancato, quindi, un puntuale accertamento dei fatti;

II) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 21 quinquies L. 241/1990 – eccesso di potere per violazione dei canoni di proporzionalità ed adeguatezza; carenza di motivazione; difetto di istruttoria; irragionevolezza ed illogicità – sviamento – contraddittorietà – eccesso di potere per sviamento di potere e straripamento: l’impugnato provvedimento di revoca/decadenza sarebbe stato preso in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, non essendo stata operata una preventiva valutazione degli interessi coinvolti; la sede legale de “La Matesina” sarebbe coperta da regolare SCIA sanitaria, e tale circostanza avrebbe dovuto essere oggetto di favorevole valutazione; non vi sarebbe stata alcuna violazione degli obblighi indicati negli artt. 25 e 26 della lex specialis, per cui le violazioni oggetto di contestazioni non potrebbero dirsi gravi; la non gravità dei fatti contestati sarebbe dimostrata dalla circostanza che il Comune di Alife aveva fatto continuare alla società ricorrente la gestione del servizio; il Comune non avrebbe svolto alcuna comparazione tra gli interessi in gioco, così da poter scegliere una soluzione di maggior contemperamento tra gli stessi;

III) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione ed errata applicazione dell’art. 6 Decr. Leg.vo 163/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 241/1990 – violazione del giusto procedimento: la segnalazione della revoca/decadenza all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non sarebbe stata preceduta dal necessario avviso di avvio del procedimento, mediante il quale instaurare un contraddittorio con la società sanzionata; in ogni caso anche l’adozione della revoca/decadenza, in quanto atto di secondo grado e sanzionatorio, avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso di avvio del relativo procedimento;

IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione ed errata applicazione degli artt. 20 e 27 Decr. Leg.vo 163/2006 – violazione di legge per difetto di pubblicità e di trasparenza – indebita restrizione della concorrenza – violazione del giusto procedimento: l’indizione della procedura di affidamento diretto del servizio per il residuo dell’anno scolastico in corso (sostanziatasi nella richiesta di preventivi a n. sette ditte) avrebbe dovuto essere adeguatamente pubblicizzata, mentre ciò nella specie non è avvenuto; in ogni caso la scelta dell’Amministrazione di non interpellare il concessionario uscente avrebbe dovuto essere oggetto di specifica motivazione, che invece non vi é stata.

In data 21 maggio 2014 si è costituito in giudizio il Comune di Alife, deducendo l’infondatezza delle avverse pretese e concludendo per la reiezione del ricorso.

All’udienza camerale del 7 maggio 2014, fissata per la trattazione dell’ulteriore istanza cautelare proposta dalla ricorrente, la causa è stata cancellata dal ruolo su richiesta di quest’ultima.

Il 29 maggio 2014 la società ricorrente ha depositato una memoria, e, quindi, dopo la produzione di una memoria anche da parte della controinteressata Quadrelle 2001 – società cooperativa sociale (in data 30 maggio 2014), ha depositato una replica (il successivo 6 giugno).

Alla pubblica udienza del 18 giugno 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L’odierna ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Alife (con determina dell’Area Amministrativa n. 95 del 5.8.2013) per l’affidamento del servizio di refezione per l’anno scolastico 2013/2014 (con possibilità di proroga per un ulteriore anno), risultando aggiudicataria provvisoria, giusta verbale prot. n. 12949 del 28.11.2013.

E’ seguita, però, la presentazione, da parte di altre imprese partecipanti, di istanze di annullamento in via di autotutela degli atti di gara, per cui il Comune di Alife, con determina dell’Area Amministrativa n. 161 del 17.12.2013, ha disposto, nelle more dell’effettuazione delle opportune verifiche amministrative sulle questioni oggetto delle suddette istanze annullatorie, l’affidamento in via provvisoria appunto a “La Matesina” (in quanto aggiudicataria provvisoria) dell’incarico in parola, onde “evitare disagi ai discenti e ai docenti”, nonché stante la sua disponibilità a dare avvio al servizio a far data dal 16.12.2013 (come dalla stessa comunicato con nota prot. n. 13587 del 13.12.2013).

Nell’occasione, l’amministrazione ha specificato “di delimitare i tempi di tale affidamento provvisorio al periodo di tempo necessario alla conclusione del procedimento di autotutela amministrativa, ex art. 21 L. 241/1990 e successive modifiche, avente ad oggetto la procedura di gara relativa al servizio di refezione scolastica, nonché, laddove tale procedimento ..(si fosse concluso)… con l’emanazione di un provvedimento di annullamento degli atti della suddetta procedura, al tempo necessario all’indizione di un nuovo bando di gara ed al compimento degli atti di gara”.

Sennonché, in data 13.2.2014, in occasione di una ispezione nei locali del centro cottura comunale ad opera dei Carabinieri congiuntamente a personale della ASL di Caserta, sono emerse alcune irregolarità (ovvero che la necessaria SCIA sanitaria era stata presentata da “La Matesina” soltanto in data 17.1.2014, nonostante il servizio avesse avuto inizio il 16.12.2013; e che, senza alcuna autorizzazione, nel centro cottura del Comune di Alife erano cucinati anche i pasti destinati alle scuole del Comune di S. Potito Sannitico), per cui con determinazione prot. n. 2856 del 20.2.2014 del Settore Amministrativo, il Comune di Alife oltre ad aver ritenuto viziati gli atti della gara per l’affidamento del servizio di refezione per l’anno scolastico 2013/2014, e ad averli perciò annullati tutti, ivi compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio a “La Matesina” (in tal senso concludendo quindi il procedimento in autotutela precedentemente attivato), ha, per altro verso, disposto la “revoca/decadenza” dell’affidamento provvisorio del servizio “in ragione della gravità delle condotte poste in essere a danno dell’ente” (in effetti, nel dispositivo della determina, la revoca/decadenza viene erroneamente riferita alla “aggiudicazione provvisoria disposta a vantaggio della società cooperativa La Matesina con verbale di aggiudicazione prot. n. 12949”; ma il fatto che si tratti di ritiro dell’affidamento provvisorio è reso palese dalle affermazioni presenti in parte motiva, nonché dal richiamo fatto in dispositivo anche alla “determina di avvio del procedimento in autotutela n. 151 – rectius 161, ndr –del 17.12.2013”).

Sempre con la determinazione prot. n. 2856 del 20.2.2014, il Settore Amministrativo del Comune di Alife ha, altresì, stabilito “di procedere all’affidamento del servizio fino alla fine dell’a.s. 2013/2014, provvedendo alla richiesta di almeno 5 preventivi a società che operino nel settore della refezione scolastica”; nonché “al solo fine di assicurare la continuità del servizio di refezione scolastica senza interruzione con nocumento per i discenti, di autorizzare la continuazione del servizio alla società cooperativa La Matesina, fino al subentro della nuova ditta individuata nelle forme di cui sopra”, nel contempo stabilendo “di inibire alla stessa l’utilizzo dei locali, delle attrezzature,la fruizione delle utenze di proprietà del Comune di Alife per la preparazione e/o somministrazione pasti per il servizio di refezione scolastica presso altri Enti di cui la stessa risulti aggiudicataria”.

Con il presente ricorso introduttivo la società “La Matesina” ha impugnato in primo luogo appunto la citata determinazione prot. n. 2856 del 20.2.2014 del Settore Amministrativo del Comune di Alife, ponendo però esclusivamente doglianze dirette a contestare la revoca/decadenza dell’affidamento provvisorio del servizio di refezione scolastica, e non anche l’annullamento del procedimento di gara per l’affidamento annuale dello stesso. Contestualmente, la ricorrente ha poi anche posto contestazioni avverso l’ulteriore procedura (cui non è stata invitata) avviata dal Comune di Alife per individuare un nuovo affidatario del medesimo servizio fino alla fine dell’anno scolastico 2013/2014; tant’è che con il successivo ricorso per motivi aggiunti ha esteso il gravame alla nota prot. n. 2921 del 21.2.2014, con cui il Comune intimato ha richiesto, a n. sette operatori del settore, appunto la disponibilità all’eventuale gestione del servizio di refezione scolastica per il residuo periodo dell’anno scolastico 2013/2014 (disponibilità da dare mediante invio di un preventivo avente come importo base quello di €3,00 a pasto).

Proprio dando rilievo all’omessa impugnazione dell’annullamento del procedimento di gara in cui aggiudicatario provvisorio era risultata la società odierna ricorrente, la controinteressata società Quadrelle 2001 ha, dal suo canto, eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse della società “La Matesina”; e, in ogni caso, sia essa che il Comune di Alife hanno contestato la fondatezza degli avversi assunti.

Così sommariamente definito l’ambito del giudizio qui in discussione, osserva in primo luogo il Collegio che risulta infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, articolata dalla società controinteressata. Difatti, se è vero che la società “La Matesina”, nel limitare la presente impugnazione all’ambito prima evidenziato, ha dimostrato di non volere conseguire l’aggiudicazione definitiva del servizio in parola, la stessa ha tuttavia dato conto di avere interesse a mantenere l’affidamento provvisorio del servizio in parola, il quale, ancorché attribuito per un tempo ristretto (quello “necessario a concludere il procedimento di autotutela amministrativa, ex art. 21 L. 241/90 e successive modifiche, avente ad oggetto la procedura di gara relativa al servizio di refezione scolastica, nonché, laddove tale procedimento dovesse concludersi con l’emanazione di un provvedimento di annullamento degli atti della suddetta procedura, al tempo necessario all’indizione di un nuovo bando di gara ed al compimento degli atti di gara”) e a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale dell’ente territoriale (trattandosi di affidamento dipendente da ragioni del tutto contingenti), appare in ogni caso legato a presupposti suoi propri e autonomi rispetto a quelli del servizio annuale oggetto del procedimento della gara, le cui vicende hanno sostanzialmente costituito solo l’occasione che ha portato appunto ad un affidamento provvisorio. Pertanto, esclusa ogni interferenza tra la procedura di gara in svolgimento e l’affidamento provvisorio del servizio (si ribadisce, soltanto temporaneo e contingente, nonché basato su propri presupposti), consegue, quale logica conseguenza, l’ininfluenza sulle condizioni di ammissibilità del presente gravame (e, segnatamente, sull’interesse al ricorso) della posizione tenuta dalla società “La Matesina” nella vicenda della gara “ordinaria”.

A questo punto, vanno esaminate le doglianze sollevate da parte ricorrente avverso il provvedimento di revoca/decadenza del suddetto affidamento provvisorio.

Esse però, a giudizio del Tribunale, devono dirsi infondate e da disattendere sulla base delle seguenti considerazioni:

– indipendentemente dal fatto che la fornitura dei pasti sia iniziata il 16 o il 17 dicembre 2013 (punto sul quale neppure la ricorrente fa luce), sta di fatto che la comunicazione sanitaria è stata inoltrata soltanto il 17 gennaio 2014, per cui sussiste l’inadempimento per violazione del Regolamento CE 852/2004, denunciato dal Comune di Alife;

– l’aver dato la società “La Matesina” la propria disponibilità ad iniziare il servizio dal 16 dicembre 2013 (come risultante da nota scritta di risposta a specifica richiesta della stazione appaltante) non poteva non presupporre la valutazione di tutti gli elementi fattuali della situazione, così da doversi escludere la necessità, all’uopo, di ulteriori sopralluoghi;

– l’essere stato l’inizio del servizio a ridosso della sospensione delle lezioni scolastiche per le festività natalizie non vale ad escludere la rilevanza dell’avvenuta violazione di una specifica normativa (quella in tema di SCIA sanitaria);

– parimenti risulta sussistente l’ulteriore inadempimento conseguente al fatto che il personale della società “La Matesina” ha – senza alcuna autorizzazione – proceduto alla preparazione nel centro cottura del Comune di Alife anche dei pasti destinati alle scuole di S. Potito Sannitico (sprovvisto di un proprio centro cottura), essendo tale circostanza emersa con evidenza in occasione dell’ispezione congiunta ad opera dei Carabinieri e della ASL Caserta;

– detta circostanza risulta non in via meramente presuntiva, bensì è comprovata da elementi certi (ovvero le specifiche dichiarazioni di una dipendente della società ricorrente, che all’attività in questione aveva partecipato), per cui l’istruttoria amministrativa deve dirsi correttamente fondata su tali evidenze (posto che, a fronte dei dati così acquisiti, avrebbe dovuto essere la società interessata a dare prova del contrario, almeno in questa sede);

– su di una presunzione è stato invece ricostruito soltanto l’ambito temporale entro cui la descritta situazione si è protratta (cioè a decorrere da una data precedente all’ispezione, ovvero dal momento dell’avvio del servizio mensa del Comune di S. Potito Sannitico), e tale operazione appare del tutto logica, condivisibile e priva di vizi, anche perché non contraddetta da alcun elemento di segno contrario;

– la mancanza di un aggravio delle spese per le utenze del centro cottura non esclude la gravità dell’inadempimento, legato ad un utilizzo, indebito e per finalità estranee a quelle contrattuali, delle attrezzature messe a disposizione dal Comune di Alife;

– l’asserita avvenuta presentazione di una regolare SCIA sanitaria per la sede de “La Matesina” nessuna positiva influenza può presentare nella vicenda qui in esame, riguardando quest’ultima un fatto del tutto diverso, quale l’inizio dell’attività nel centro cottura del Comune di Alife;

– non possono essere applicate alla presente fattispecie, relativa ad un affidamento del servizio meramente provvisorio e legato a una situazione contingente, le specifiche disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 della lex specialis, poiché predisposte per la diversa situazione dello svolgersi ordinario del rapporto di fornitura dei pasti, dopo avvenuta l’aggiudicazione definitiva e la conclusione del contratto;

– l’affidamento provvisorio, essendo invece altra cosa rispetto alla gestione del rapporto ordinario, deve dirsi disciplinato da principi generali, anche perché connotato da un’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione, tanto nella fase dell’attribuzione dell’incarico, quanto – per simmetria – in quella di ritiro dello stesso;

– appunto la peculiarità della fattispecie, caratterizzata dall’evidenziata provvisorietà dell’affidamento del servizio e dalla connessa amplissima discrezionalità dell’amministrazione nell’individuazione dell’affidatario e nella sua rimozione, giustifica l’omesso avviso di avvio del procedimento di ritiro, dovendo l’ente agire celermente, nonché apparendo chiaro (alla luce degli argomenti portati in questa sede) che l’eventuale partecipazione procedimentale della società interessata non avrebbe potuto portare ad una decisione amministrativa di segno diverso rispetto a quella in concreto adottata;

– il fatto che a “La Matesina” sia stata comunque lasciata la gestione del servizio fino all’individuazione di un nuovo affidatario non risulta in contraddizione con l’immediata operatività della revoca/decadenza, essendo frutto della necessità di evitare interruzioni nella fornitura dei pasti nelle scuole del Comune (non essendo immediatamente reperibile un fornitore alternativo).

Quanto, invece, alla doglianza secondo cui sarebbe sostanzialmente immotivata l’esclusione della ricorrente dalla nuova gara indetta per assegnare il servizio di refezione scolastica per il residuo periodo dell’anno scolastico 2013/2014, osserva il Collegio che proprio gli argomenti utilizzati, nell’ambito della medesima determina, per ritirare l’affidamento provvisorio del medesimo servizio a “La Matesina” danno ampiamente conto delle evidenti e condivisibili ragioni poste a base della scelta di non invitare la stessa società a tale nuova gara. Altrimenti operando, l’ente territoriale si sarebbe invero posto in evidente contrasto con quanto appena prima deciso, non avendo senso e non essendo serio, dapprima revocare l’incarico al soggetto giudicato negligente e col quale si era incrinato il rapporto fiduciario precedentemente in essere, per poi consentire allo stesso la partecipazione alla gara per l’affidamento proprio dell’incarico revocato: operando in quest’ultimo modo, il Comune avrebbe infatti accettato la possibilità di assegnare al precedente affidatario il medesimo incarico, nonostante fosse venuto meno il necessario rapporto di fiducia (cosa che aveva determinato il precedente ritiro).

In definitiva, sottolineato come “l’esclusione dalla gara pubblica, disposta dall’art. 38 lett. f) Decr. Leg.vo 12.4.2006 n. 163 si fonda sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della P.A. fin dal momento genetico”, per cui “è sufficiente una motivata valutazione dell’amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate alla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa; trattandosi di potere discrezionale esso è soggetto al sindacato del G.A. nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti” (così Cons. di Stato sez. III, n. 149 del 14.1.2013), deve concludersi che non è ravvisabile alcuna illogicità, irrazionalità o errore sui fatti, nelle ragioni che hanno determinato il Comune di Alife a procedere alla revoca/decadenza dell’affidamento provvisorio.

Parimenti infondata è, altresì, la censura incentrata sull’assunto che la scelta del Comune di Alife di segnalare la disposta revoca/decadenza all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici non sarebbe stata preceduta dal necessario avviso di avvio del procedimento. In contrario alla tesi di parte ricorrente, infatti, va posto in luce che in giurisprudenza amministrativa è stato – condivisibilmente – affermato che “la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici dell’esclusione di un’impresa da una gara non produce direttamente un effetto lesivo, ma costituisce l’atto di promovimento di un procedimento in contraddittorio e, quindi, avviso di procedimento che consente all’impresa di presentare all’Autorità proprie deduzioni, ad esempio circa l’avvenuta impugnazione del provvedimento di esclusione” (così Cons. di Stato sez. V, n. 1370 del 6.3.2013); nonché che “in tema di affidamento di appalti pubblici, la segnalazione all’Autorità di vigilanza è un atto non immediatamente lesivo, in quanto meramente endoprocedimentale e prodromico all’eventuale provvedimento che, al termine del procedimento in contraddittorio può essere adottato” (così TAR Sicilia-Palermo n. 805 dell’11.4.2013; e, in senso conforme, cfr. TAR Abruzzo-Pescara n. 217 del 12.4.2013; TAR Piemonte n. 642 dell’1.6.2012; TAR Piemonte n. 422 del 4.4.2012).

L’evidenziata legittimità dell’esclusione de “La Matesina” dall’ulteriore procedimento attivato dal Comune di Alife al fine di individuare un nuovo affidatario del servizio di refezione scolastica per il residuo periodo dell’anno scolastico 2013/2014, rende, poi, inammissibili per carenza di interesse le doglianze con cui la società ricorrente ha inteso contestare le modalità di effettuazione della nuova selezione: difatti, esclusa per essa la possibilità di risultare aggiudicataria in tale sede, ne deriva l’insussistenza di qualsivoglia interesse ad interloquire in relazione all’iter procedimentale seguito (atteso che, anche una eventuale pronunzia di accoglimento del gravame, di nessuna utilità sarebbe per la società in parola).

Da ultimo, va esaminata la domanda risarcitoria, contestualmente qui proposta dalla ricorrente.

Orbene, esclusa la sussistenza di illegittimità degli atti oggetto di impugnazione in questa sede, deve essere esclusa anche l’illiceità del comportamento tenuto nella vicenda dal Comune di Alife, dal che non può che derivare, quale ulteriore conseguenza, la reiezione della domanda in questione, per non essere ravvisabile alcun danno risarcibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, proposto da “La Matesina Società Cooperativa Sociale”, lo dichiara in parte inammissibile e, per il resto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore delle controparti delle spese di giudizio, che liquida in €1.500,00 per ciascuna di esse, e, pertanto, in complessivi €3.000,00, oltre accessori di legge.

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un commento

  1. Adesso sotto a chi tocca! SuperSantini farà piangere tutti, a cominciare da chi è stato chi è stato disattento sulle sue qualità professionali.