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PIEDIMONTE MATESE – Il comune non rispetta le sentenze del tribunale, condannato. Tanto pagano sempre i cittadini

PIEDIMONTE MATESE –  Il comune di Piedimonte Matese, non rispetta le sentenza del tribunale che aveva condannato, nel 2011, l’ente al pagamento di alcune somme di denaro in favore di  Maria Pia Ferraro, Romina Nozzolillo, Katia Nozzolillo e Annarita Nozzolillo. Ora i quattro ottengono una nuova sentenza favorevole, questa volta da parte del Tar, che impone al comune di pagare il dovuto, altrimenti arriverà il commissario ad acta.  Questo significherò ulteriori spese a carico dei cittadini. La decisione dei giudici napoletani arriva sul ricorso numero di registro generale 4528 del 2012, proposto da Maria Pia Ferraro, Romina Nozzolillo, Katia Nozzolillo e Annarita Nozzolillo, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Mercone e Silvestro Mercone, contro il comune di Piedimonte Matese, rappresentato e difeso dall’avvocato Eleonora Marzano.  I ricorrenti chiedevano l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese n. 111/2011 depositata il 6/7/2011. Il tTribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso indicato in epigrafe, nei termini e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Piedimonte Matese di dare esecuzione in favore della parte ricorrente alla sentenza in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, nei termini indicati in parte motiva. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il il Dirigente della Corte dei Conti preposto al Servizio amministrativo Unico Regionale per la Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetta sentenza. Determina fin d’ora in euro 1.000,00 (mille) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento di detto incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria. Condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 (novecento), oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori delle parti ricorrenti dichiaratosi antistatari, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente dovuto ed assolto.

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