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PIANA DI MONTE VERNA – Danno erariale per un parere legale, condannato sindaco e capogruppo di maggioranza

PIANA DI MONTE VERNA – La Corte dei Conti  ha condannato al pagamento per danno erariale l’ex sindaco di Piana di Monte Verna Raffaele De Marco, oggi capogruppo consiliare, il sindaco attuale Raffaele Santabarbara, gli assessori comunali pro tempore Nicola Mastroianni e Pasquale Lombardi, nonché il segretario comunale pro tempore Giuseppe Fiorillo, perchè si sono resi responsabili di aver effettuato delle spese per un parere legale, chiesto all’avvocato D’Angiolella, circa circa la legittimità dell’operato del Comune nella vicenda che vide coinvolti i coniugi Nicola Massaro e Maria Carmela Mastroianni.

ECCO LA SENTENZA –

Sent. 051/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Fiorenzo SANTORO                                     Presidente

Gennaro DI CECILIA                         Consigliere

Massimo BALESTIERI                         Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 63193 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per mezzo del Sostituto Procuratore Generale Marco Catalano nei confronti dei Sig.ri Raffaele DE MARCO (C.F.: DMRRFL48R19B362E), nato a Caiazzo il 19/10/1948 e residente in Piana di Monte Verna (CE), alla via Anziani n. 43, Raffaele SANTABARBARA (C.F. SNTRFL62P30G541X), nata a Piana di Monte Verna il 30/09/1962 , ed ivi residente alla piazza Libertà n. 24, Pasquale LOMBARDI (C.F. LMBPQL61C07G541F), nato a Piana di Monte Verna il 7/03/1961, ed ivi residente alla via Polizzano n. 41, Nicola MASTROIANNI (C.F. MSTNCL63L04G541D), nato a Piana di Monte Verna il 4/07/1963 ed ivi residente alla località S. Maria e Gesus n.2, Antonio MASTANDREA (C.F. MSTNTN55H04G541B, nato a Piana di Monte Verna il 4/06/1955, ed ivi residente alla via Cornieri n. 99, Giuseppe FIORILLO (C.F. FRLGPP57T17G364I), nato a Pastorano il 17/12/1957, e residente a Caserta, in località Briano, vicolo Raffaele Mengs n. 7.

VISTO l’atto di citazione con contestuale richiesta di attivazione del giudizio monitorio della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il 27/10/2010.

VISTA la determina del Presidente della Sezione dell’11/01/2011.

VISTA la memoria di costituzione depositata in data 04/10/2012 nell’interesse dei Sig.ri DE MARCO, SANTABARBARA, LOMBARDI, MASTROIANNI, MASTRANDREA, FIORILLO, rappresentati e difesi dall’Avv. Maddalena Servino, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Caterina Ferrucci in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n. 783.

VISTI gli atti di giudizio.

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 16/10/2013 con l’assistenza del segretario Dott. Alfonso Pignataro, sentiti il giudice relatore Primo Referendario Massimo Balestieri, l’Avv. Maddalena Servino, ed il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Marco Catalano.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione con contestuale richiesta di attivazione del giudizio monitorio depositato presso questa Sezione, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Campania, per mezzo del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Catalano, ha convenuto in giudizio i Sig.ri DE MARCO, SANTABARBARA, LOMBARDI, MASTROIANNI, MASTANDREA, FIORILLO per la condanna al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in favore del Comune di Piana di Monte Verna (CE).

La Procura ha rappresentato che, a seguito dell’esposto presentato dai Sig.ri Massaro e Mastroianni, è emerso quanto segue.

Gli esponenti hanno acquistato un fabbricato in data 7/12/2005; con provvedimento del 6/05/2008 il responsabile dell’U.T.C. Geom. RICCIO ha ingiunto la demolizione del fabbricato ritenendo illegittima la licenza edilizia n. 44/1974.

Con delibera n. 75 del 26/06/2008 la Giunta ha chiesto il parere all’Avv. D’Angiolella circa la legittimità dell’operato del Comune. In data 3/07/2008 è stato notificato il ricorso davanti al Tar Campania e con delibera n. 78 del 16/07/2008 la Giunta ha deciso di costituirsi in giudizio. Il parere richiesto con la delibera n. 75/2008 è stato depositato il 17/07/2008.

Con la sentenza n. 9484/2009 il Tar Campania ha annullato il provvedimento di demolizione. Per la suddetta vicenda il Comune ha sopportato la spesa di € 2.000,00 per il parere ed € 2.448,00 per le spese liquidate al proprio legale Avv. Marotta.

La Procura ha censurato solo la spesa relativa al parere legale, osservando che l’incarico è stato attribuito in violazione dell’art.1, comma 11, della legge n. 311/2004 e che la Giunta avrebbe dovuto chiedere il parere al Segretario comunale.

Con determina presidenziale dell’11/01/2011 è stata fissata in € 1.500,00 la somma dovuta in caso di dichiarazione di accettazione.

Con memoria di costituzione in giudizio depositata nell’interesse di tutti i convenuti, la difesa ha rilevato la legittimità del comportamento degli amministratori che hanno deciso per la costituzione dell’Ente in giudizio prima del deposito del parere, e ha rappresentato l’assenza di dolo o colpa grave.

La difesa ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria e in subordine l’applicazione del potere riduttivo.

All’udienza del 16/10/2013 il P.M. e la difesa si sono riportati ai rispettivi atti.

DIRITTO

La questione in esame verte esclusivamente sulla domanda di risarcimento del danno chiesto dalla Procura regionale relativamente al conferimento dell’incarico all’Avv. D’Angiolella per la redazione di un parere legale.

Al riguardo il Collegio osserva che, con la delibera n. 75 del 26/06/2008, assunta con il voto favorevole dei convenuti DE MARCO, SANTABARBARA, LOMBARDI e MASTROIANNI, segretario il Dott. FIORILLO, e con parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore MASTANDREA, la giunta ha conferito all’Avv. D’Angiolella l’incarico di redigere un parere sull’operato dell’ufficio tecnico che aveva ingiunto la demolizione delle opere abusive.

Sul punto si rileva che l’incarico è stato affidato dopo che l’attività di competenza dell’ufficio tecnico si era esaurita e non prima del compimento della stessa.

I destinatari dell’ordine di demolizione hanno impugnato il provvedimento e l’Ente, prima del deposito del parere legale, ha conferito ad altro legale il mandato per resistere in giudizio.

Il parere reso dall’Avv. D’Angiolella ha segnalato all’Ente l’illegittimo operato dell’ufficio tecnico, ma ad esso l’Ente non ha dato seguito con l’annullamento o la revoca degli atti dell’ufficio tecnico in via di autotutela.

L’affidamento del suddetto incarico ha violato l’art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004. Gli amministratori avrebbero, infatti, dovuto avvalersi del segretario comunale, al quale spetta il compito di prestare assistenza giuridica all’Ente locale ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000.

Alla luce delle considerazioni che precedono sussiste il danno erariale, del quale sono chiamati a rispondere per colpa grave gli amministratori che hanno deliberato l’affidamento dell’incarico ed il segretario comunale che ha verbalizzato la delibera senza segnalare la violazione della normativa e la possibilità di rendere egli stesso il parere.

Va, invece, assolto per assenza di colpa grave il responsabile del servizio Sig. MASTANDREA, in quanto questi si è limitato a rappresentare la regolarità della delibera sotto il profilo tecnico ed economico.

Le spese legali sono, però, compensate, in quanto il comportamento da questi tenuto non è immune da censure.

Il Collegio ravvisa gli estremi per l’esercizio del potere riduttivo, tenuto conto del fatto che l’affidamento dell’incarico era finalizzato a verificare la legittimità dell’azione amministrativa; pertanto il danno del quale sono chiamati a rispondere è rideterminato in € 1.500,00, (comprensivo di rivalutazione) da suddividersi in parti eguali (€ 300,00 ciascuno).

Le spese di giudizio seguono alla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania:

  • condanna i convenuti Raffaele DE MARCO, Raffaele SANTABARBARA, Pasquale LOMBARDI, Nicola MASTROIANNI, Giuseppe FIORILLO, al risarcimento del danno di € 1.500,00 (€ 300 ciascuno), a favore del Comune di Piana di Monte Verna, oltre agli interessi legali decorrenti dal deposito della presente decisione e fino al soddisfo.
  • assolve il convenuto Antonio MASTANDREA, con compensazione delle spese legali.

Le spese di giudizio seguono alla soccombenza e sono liquidate a favore dello Stato in €

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013.

L’ ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE

(Massimo Balestieri)                                         (Fiorenzo Santoro)

 

Depositata in Segreteria il 23 gennaio 2014

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Carmine De Michele)

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