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VAIRANO PATENORA – TAVERNA DELLA CATENA, CANTELMO ACQUISISCE A PATRIMONIO COMUNALE PARTE DELLO STORICO IMMOBILE: I TIZZANO CHIEDONO AL TAR DI ANNULLARE TUTTO

VAIRANO PATENORA – Il consiglio comunale di Vairano Patenoa, sull’acquisizione di parte dello storico immobile di Taverna della Catena, ha sbagliato ogni cosa e gli atti quindi vanno annullati. E’ la richiesta  delle sorelle Tizzano  ai giudici del Tar l’annullamento degli atti del consiglio comunale (delibera 58 del 29 novembre 2013)  che prendeva atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’intero secondo piano dell’immobile.

IL RICORSO di Elena Tizzano e Maria Teresa Tizzano contro il comune di Vairano Patenora:

Le signore Elena e Maria Teresa Tizzano sono proprietarie in via esclusiva di un immobile  in Vairano Palenora alla Via Leonardo Da Vinci, individualo al fol. 33, p.lla 5381, rispettivamente con subb. 8 e 9, del catasto Urbano di Vairano Palenora, costruiti con regolari atti amministrativi. Inspiegabilmente, con la nota prol. n. 263 del 9 gennaio 2014, pervenuta in data 16 gennaio 2014, il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Vairano Patenora ha comunicato che l’intero secondo piano dell’immobile individuato  nonché il lastrico solare di copertura  sono stati oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di Vairano Palenora. Nell’allegare tale delibera ha trasmesso altresì le note di trascrizione nei registri immobiliari dell’Agenzia delle Entrate -Ufficio provinciale di Caserta dell’avvenuta acquisizione dei predetti beni in favore del Comune di Vairano Patenora. In particolare, la delìbera consiliare n. 58 del 29 novembre 2013 del Comune di Vairano Patenora, nel prendere atto dell’avvenuta acquisizione ai patrimonio comunale del II piano dell’immobile, ha dichiarato che:

a) esistono prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere;

b)  le opere non contrastano con gli interessi urbanistici o ambientali;

c)  non vanno demolite e devono essere destinate a sede museale alla luce del prevalente interesse storico-culturale dell’immobile denominato “Taverna Catena”.  Gli atti impugnati sono manifestamente illegittimi e vanno annullati per abusso di potere.

Il  Consiglio comunale di Vairano Patenora, nell’adottare la delibera n. 58 del 29 novembre 2013, è incorso nella violazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede che l’acquisizione gratuila al patrimonio comunale costituisca una sanzione da irrogare a carico dei responsabile dell’abuso o del proprietario dell’area a ironie della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine previsto dalla legge. Come noto, l’ordinanza di demolizione (recte, l’inottemperanza alla demolizione) costituisce il presupposto e la condizione essenziale per l’irrogazione dell’ulteriore sanzione acquisitiva; di tal che, l’amministrazione resistente non avrebbe potuto procedere ad acquisire gratuitamente un immobile che non è stato oggetto di ordinanza di demolizione. Anche la giurisprudenza consolidata afferma che “l’acquisizione gratuila al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzale costituisce una misura di carattere sanzionalorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione”’ (Cons. St, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834). Nel caso di specie i provvedimenti impugnati pongono a base ed a fondamento dell’agire una situazione che di fatto non si ò verificata ed è, quindi, inesistente, in quanto l’immobile oggetto del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è abusivo e non è stato oggetto di alcuna ordinanza di demolizione. Invero, il Comune di Vairano Patenora nelle premesse della delibera di C.C. impugnata ha erroneamente indicalo l’ordinanza di demolizione (n. 46/2010), le domande di sanatoria, il verbale di inottemperanza (n. 632 del 26.6.2012), che non si riferiscono all’immobile oggetto dell’acquisizione patrimoniale gratuita, che è ubicato in Via Leonardo Da Vinci e riportato al fol. 33, p.lla 5381, sub 8 e 9, del Catasto Urbano di Vairano Patenora, come risulta dalle visure storiche catastali dell’immobile nonché dalle note di trascrizione immobiliare che si versano in atti, beasi all’immobile denominato “Taverna Catena” ed ubicato in Via degli Abruzzi, che tra l’altro è oggetto di contenzioso dinanzi a codesto Lcc.mo TAR­ITI altre parole, la delibera di C.C. impugnata nelle premesse fa riferimento all’immobile denominato “Taverna Catena” sito in Via degli Abruzzi e definito come “immobile di interesse particolarmente importante”, con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 7 aprile 1967, e nel dispositivo da riferimento all’immobile di Via Leonardo Da Vinci, illegittimamente acquisito.

Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che sono illegittimi e vanno annullati, in quanto hanno inciso negativamente su una posizione giuridica soggettiva tutelala.

La delibera di Consiglio Comunale impugnata presenta un ulteriore profilo di illegittimità derivante dalla mancata indicazione della copertura finanziaria in merito alla destinazione a sede museale impressa all’immobile acquisito. In altre parole, la destinazione che l1 amministrazione intende attribuire ad un bene abusivo acquisito, se di diretta utilizzazione della stessa P.A., deve necessariamente indicare anche le risorse finanziarie alle quali attingere per far fronte all’uso destinalo. In mancanza l’alio è da considerarsi illegittimo.  In ogni caso, anche a voler considerare corretta la descrizione operata dall’Amministrazione comunale – il che non è – tuttavia, in presenza di una procedura di condono pendente e di un parere della Sovrinlendenza che va acquisito (sinora non è stalo registrato un parere contrario al condono da parte dell’organo statale), l’acquisizione non poteva essere disposta. Pur a voler ammettere che l’Amministrazione resistente sia incorsa nell’errore di acquisire al patrimonio comunale un immobile diverso da quello per il quale avrebbe dovuto procedere (“Taverna Catena1‘), v’è da precisare che la delibera consiliare impugnata è altresì illegittima, in quanto fin dagli anni ’70 su dello immobile sono stati eseguiti soltanto interventi di ristrutturazione e restauro, in parziale difformità rispetto alla licenza edilizia rilasciala dal Comune ed al parere favorevole della Sovrintcndcnza; di tal che, tali interventi non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e l’immobile non è assoggettabile ad acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Sul punto si richiamano recenti sentenze le quali affermano che “Rispetto alle opere qualificate come di ristrutturazione e non come opere di nuova costruzione, non trova applicazione l’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede che in ipotesi di inottemperanza si abbia l’acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 8 febbraio 2013, n. 826) e che “A norma degli artt. 31 e 32 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, t.u. delle disposizioni in materia edilizia, gli interventi edilizi in assenza o in totale difformità dalla concessione,- sanzionabili con l’ordine di demolizione e l’acquisizione Gratuita al patrimonio indisponibile del Comune, sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilìzio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovohime/rìche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limili indicali nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, j…] Giusta il disposto dell’art. 10, sempre del d.p.r. n. 380/200! rientrano nel concetto di ristrutturazione anche “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari. Tedi interventi, quindi, non rientrano nelle fattispecie di cui agli arti. 31 e 32 del d.p.r. n. 380/2001 ma in quelle dell’art. 33 e quindi consegue una diversa applicazione delle sanzioni previste per gli abusi edilizi, ammessi anche dal ricorrente'” (Cons. St., sez. I, 21 gennaio 2014, fi. 190). Pertanto, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati. Si chiede che il Giudice adito condanni l’Amministrazione a disporre la cancellazione della trascrizione dell’acquisizione dai registri immobiliari.
Si conclude per raccoglimento del ricorso, per l’annullamento degli atti impugnati, e per la condanna all’amministrazione resistente di disporre la cancellazione della trascrizione dell’acquisizione dai registri immobiliari. Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.

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un commento

  1. Ma la signora Tizzano la conosce la sentenza del TAR CAMPANIA? MA LA SIGNORA TIZZANO LA CONOSCE L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EMESSA DALLA REGIONE CAMPANIA?