VAIRANO PATENORA – Il consiglio comunale di Vairano Patenoa, sull’acquisizione di parte dello storico immobile di Taverna della Catena, ha sbagliato ogni cosa e gli atti quindi vanno annullati. E’ la richiesta delle sorelle Tizzano ai giudici del Tar l’annullamento degli atti del consiglio comunale (delibera 58 del 29 novembre 2013) che prendeva atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale dell’intero secondo piano dell’immobile.
IL RICORSO di Elena Tizzano e Maria Teresa Tizzano contro il comune di Vairano Patenora:
Le signore Elena e Maria Teresa Tizzano sono proprietarie in via esclusiva di un immobile in Vairano Palenora alla Via Leonardo Da Vinci, individualo al fol. 33, p.lla 5381, rispettivamente con subb. 8 e 9, del catasto Urbano di Vairano Palenora, costruiti con regolari atti amministrativi. Inspiegabilmente, con la nota prol. n. 263 del 9 gennaio 2014, pervenuta in data 16 gennaio 2014, il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Vairano Patenora ha comunicato che l’intero secondo piano dell’immobile individuato nonché il lastrico solare di copertura sono stati oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di Vairano Palenora. Nell’allegare tale delibera ha trasmesso altresì le note di trascrizione nei registri immobiliari dell’Agenzia delle Entrate -Ufficio provinciale di Caserta dell’avvenuta acquisizione dei predetti beni in favore del Comune di Vairano Patenora. In particolare, la delìbera consiliare n. 58 del 29 novembre 2013 del Comune di Vairano Patenora, nel prendere atto dell’avvenuta acquisizione ai patrimonio comunale del II piano dell’immobile, ha dichiarato che:
a) esistono prevalenti interessi pubblici alla conservazione delle opere;
b) le opere non contrastano con gli interessi urbanistici o ambientali;
c) non vanno demolite e devono essere destinate a sede museale alla luce del prevalente interesse storico-culturale dell’immobile denominato “Taverna Catena”. Gli atti impugnati sono manifestamente illegittimi e vanno annullati per abusso di potere.
Il Consiglio comunale di Vairano Patenora, nell’adottare la delibera n. 58 del 29 novembre 2013, è incorso nella violazione dell’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede che l’acquisizione gratuila al patrimonio comunale costituisca una sanzione da irrogare a carico dei responsabile dell’abuso o del proprietario dell’area a ironie della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine previsto dalla legge. Come noto, l’ordinanza di demolizione (recte, l’inottemperanza alla demolizione) costituisce il presupposto e la condizione essenziale per l’irrogazione dell’ulteriore sanzione acquisitiva; di tal che, l’amministrazione resistente non avrebbe potuto procedere ad acquisire gratuitamente un immobile che non è stato oggetto di ordinanza di demolizione. Anche la giurisprudenza consolidata afferma che “l’acquisizione gratuila al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzale costituisce una misura di carattere sanzionalorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione”’ (Cons. St, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3834). Nel caso di specie i provvedimenti impugnati pongono a base ed a fondamento dell’agire una situazione che di fatto non si ò verificata ed è, quindi, inesistente, in quanto l’immobile oggetto del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è abusivo e non è stato oggetto di alcuna ordinanza di demolizione. Invero, il Comune di Vairano Patenora nelle premesse della delibera di C.C. impugnata ha erroneamente indicalo l’ordinanza di demolizione (n. 46/2010), le domande di sanatoria, il verbale di inottemperanza (n. 632 del 26.6.2012), che non si riferiscono all’immobile oggetto dell’acquisizione patrimoniale gratuita, che è ubicato in Via Leonardo Da Vinci e riportato al fol. 33, p.lla 5381, sub 8 e 9, del Catasto Urbano di Vairano Patenora, come risulta dalle visure storiche catastali dell’immobile nonché dalle note di trascrizione immobiliare che si versano in atti, beasi all’immobile denominato “Taverna Catena” ed ubicato in Via degli Abruzzi, che tra l’altro è oggetto di contenzioso dinanzi a codesto Lcc.mo TARITI altre parole, la delibera di C.C. impugnata nelle premesse fa riferimento all’immobile denominato “Taverna Catena” sito in Via degli Abruzzi e definito come “immobile di interesse particolarmente importante”, con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 7 aprile 1967, e nel dispositivo da riferimento all’immobile di Via Leonardo Da Vinci, illegittimamente acquisito.
Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, che sono illegittimi e vanno annullati, in quanto hanno inciso negativamente su una posizione giuridica soggettiva tutelala.
Ma la signora Tizzano la conosce la sentenza del TAR CAMPANIA? MA LA SIGNORA TIZZANO LA CONOSCE L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EMESSA DALLA REGIONE CAMPANIA?