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ALIFE – Caso Marra, rischio dissesto per il municipio

alife. Fallimento della Iacp Futura, il municipio di Alife dovrà sborsare 1.600.000 euro (di cui oltre 300mila euro di ritenuta) ai fratelli Marra per l’esproprio del terreno dove nel 2002 partì la realizzazione di 18 villette a schiera destinate a giovane coppie.  L’ente avvia la procedura per la concessione di un prestito alla cassa depositi e prestiti. Alcune condizioni, tuttavia, lasciano poco spazio all’ottimismo.  Infatti una delle principali condizioni per la concessione di un mutuo da parte della cassa depositi e prestiti appare essere l’iscrizione del debito nel bilancio di previsione. Condizione questa che per quanto riguarda il caso di Alife, sembra non esserci.  Se il mutuo non sarà concesso si aprono scenari difficili per l’amministrazione comunale alifana, senza escludere il dissesto finanziario.  Una vicenda che si poteva chisure qualche anno fa sborsando poco più di 700mila euro e che invece, a causa dell’inerzia della macchina amministrativa comunali alifane, si è arrivati ad una somma di 1.600.000 euro. Ora, il municipio diventa proprietario dell’intero fondo che doveva essere acquisito dalla Iacp Futura che è fallita qualche anno fa.  Da un lato il comune subisce un danno (maggiormente per il falimento della Iacp ma anche per l’inerzia della stessa macchina amministrativa). Ciò che ha realizzato il commissario ad acta poteva realizzarlo qualsiasi funzionario del municipio di alife competente sulla materia.  Ora il muncipio alifano dovrà contrarre un mutuo per far fronte alla pesante spesa. Ecco l’intera storia della vicenda: Con Convenzione del 18.02.2002, rep. n. 9518 – racc. n. 2082, registrata ad Eboli il 05.03.2002 n. 643, il Comune di Alife (CE)  concedeva alla IACP Futura, società consortile a r.l., il diritto di superficie di alcune aree per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia agevolata – convenzionata per la costruzione di n. 103 vani (18 villette) in località Santi Settefrati, ai sensi della Legge 05/08/1978 n. 457 e Legge 17/02/1992 n. 179, giusta deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 098 del 05/12/1989.  La suddetta Convenzione statuiva, tra l’altro, che il soggetto attuatore IACP Futura, delegato all’esproprio delle aree, doveva iniziare l’espropriazione delle aree oggetto di intervento entro 2 anni dall’esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.09.2001 e completarle in 5 anni a partire dall’esecutività della citata deliberazione.  Nella medesima Convenzione il corrispettivo della concessione del diritto di superficie veniva convenuto: a) nel pagamento del costo di esproprio delle aree residenziali; b) nel pagamento del costo di esproprio delle aree non residenziali.  I fratelli Marra Antonio e Marra Rosa Anna proponevano ricorso amministrativo innanzi al T.A.R. Campania sez. V (R.G. 04382/2007) nei confronti della I.A.C.P. Futura Soc. Cons. a r.l. per la mancata conclusione della procedura espropriativa nel termine quinquennale di cui alla delibera di C.C. n. 23 del 22.09.2001, chiedendone la condanna al risarcimento integrale del danno per l’illegittima e definitiva occupazione delle aree di loro proprietà.  In data 28.05.2009 veniva pronunciata la sentenza n. 2986/2009 che accoglieva il suddetto ricorso (R.G. 04382/2007) e condannava in solido il Comune di Alife e l’I.A.C.P. Futura al risarcimento del relativo danno in favore dei ricorrenti con obbligo di adottare un provvedimento espresso ex art. 43 D.P.R. 327/2001.

 

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