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VAIRANO PATENORA / PIETRAVAIRANO – Tribunali, sei comuni dovranno passare con Cassino. Ulteriore svuotamento di Santa Maria Capua Vetere

VAIRANO PATENORA / PIETRAVAIRANO  –  Sei comuni dell’Alto Casertano passeranno sotto la competenza del tribunale di Cassino, sia per la materia civile che penale.  Si ipotizzano, quindi, pesanti disagi per i cittadini e gli avvocati impegnati nell’udienza. “Nel circondario del tribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosimo e Damiano, Vairano Patenora, Pietravairano, Tora e Piccilli, Caianello, Marzano Appio, Roccamonfina e  Conca Campania”. E’ questo il passaggio chiave contenuto all’interno del parere della Commissione Giustizia del Senato, riunione dello scorso tre dicembre, in materia della geografia giudiziaria. La della commissione entra nell’ottica di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. Potrebbe quindi concretizzarsi un ulteriore svuotamento del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, già dimezzato dalla nascita della sede di Napoli Nord nella vicina Aversa .  Non trascurabili, inoltre, i disagi per la popolazione dei comuni interessati e per gli avvocati. Una vicenda sulla quale probabilmente si innescherà una forte polemica. I sei comuni della provincia di Caserta che presto potrebbero passare con il tribunale di Cassino vanno ad aggiungersi a Presenzano, Mignano Montelungo, San Pietro Infine e Rocca d’Evandro che già fanno riferimento a Cassino.  Giancarlo Izzo

ECCO IL TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE

PARERE COMMISSIONE GIIUSTIZIA SENATO DEL 3 DICEMBRE 2013 SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Pubblicato il 4 dicembre 2013 da

PARERE DELLA 2aCOMMISSIONE PERMANENTE  (GIUSTIZIA) – (EstensorePALMA)

Roma, 3dicembre 2013

Schema di decreto legislativorecante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delledisposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre  2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tesead assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36)

La Commissione Giustizia,esaminato il provvedimento in titolo,

–      ritenutoche con il provvedimento in esame si provvede ad apportare alcune correzioninecessarie alla luce di modifiche intervenute dopo l’entrata in vigore deidecreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, tenendo in particolareriguardo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionaledeterminati dalla sentenza n. 237/2013 della Corte Costituzionale, relativialla soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino;avendo riguardo, del pari, all’istituzione della nuova sede in Aversa delTribunale di Napoli Nord;

–      tenendoconto altresì, per la costituzione delle Corti di Assise e delle Corti diAssise di Appello, dell’utilizzazione delle liste dei giudici popolari, giàformate ai sensi dell’articolo 23 della legge 287 del 1951, sino a sei mesidopo l’entrata in vigore del decreto;

–      rilevatoche si introduce una deroga al requisito di legittimazione per i trasferimentidei magistrati, previsto dall’art. 194 dell’Ordinamento Giudiziario, delegandoal Consiglio Superiore della Magistratura di stabilire “i criteri di selezioneper la copertura dell’organico” del Tribunale di Napoli Nord e della relativaProcura. Ancorché la norma risulti giustificata dall’intento di assicurare alpiù presto la funzionalità dei citati uffici giudiziari, appare opportuno, perevitare riflessi negativi sugli altri uffici, prevedere che la deroga operi perla copertura dell’80% dei posti in organico;

–      osservatoche si adottano opportune disposizioni in ordine al trasferimento dei giudicionorari dei tribunali e dei vice-procuratori onorari e che si prevede unamodifica dell’articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2012 con duedisposizioni processuali transitorie volte ad evitare contrasti interpretativisulla competenza. Queste disposizioni potrebbero essere integrate nel senso chesegue:

–      “a)il nuovo comma 2-bis dell’articolo 9 può essere utile a risolvere in viadefinitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine aldestino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedidistaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essereaccaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di lorocompetenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quellopresso cui operavano; la precisazione legislativa esclude ogni ulteriore ambiguitànella materia. Un criterio di individuazione dell’ufficio competente potrebbe espressamenteprevisto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenzaterritoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressionedella sede distaccata competente: nei casi in cui una porzione di territoriosia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario diTribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale delgiudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscrittisuccessivamente, rimanendo salda , per i procedimenti già pendenti, lacompetenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delleregole precedenti;

–       b) anche la disposizione relativa agli ufficidi Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell’articolo 9) appare utile ad evitare chegli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico dilavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni. Si potrebbeinserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza,per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo carico di grandi numeridi affari in fase di avvio dell’ufficio. La competenza dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata aseguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che ha determinato unariduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Veteree conseguentemente della competenza territoriale dell’Ufficio di Sorveglianzadi Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, è auspicabile limitare la nuovacompetenza territoriale dell’Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimentiche saranno registrati dopo l’entrata in vigore del primo decreto legislativocorrettivo. Appare infine opportuno, in particolare, introdurre un ulteriorecomma all’art. 8 del seguente tenore: con il quale si stabilisce che l’istituzionedel Tribunale di Napoli Nord non dispiega effetti sulla competenza dell’Ufficiodi Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanzedepositate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo su cuisi esprime parere;

–      consideratoche gli interventi correttivi, integrativi e di coordinamento proposti,ancorché siano da condividere e necessitino delle integrazioni dianzi indicate,risultano minimali rispetto alle aspettative suscitate dall’approfonditoconfronto intercorso con il Ministro della Giustizia, sin dall’insediamento delGoverno;

–      ritenuto,preliminarmente che tutti i componenti della Commissione avevano in passatoprivilegiato – rinviando l’approvazione, con due sole astensioni, del disegnodi legge di proroga della data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012- l’interlocuzione con il Ministro, auspicando che gli interventi correttivisuggeriti (sulla base di specifici rilievi ispirati ad assicurare maggioreefficienza del Sistema Giustizia e dei singoli Uffici giudiziari, maggioririsparmi di spesa, effettiva tutela dei diritti dei cittadini senza trasferiresui medesimi costi di un servizio essenziale che lo Stato è chiamato agarantire),  potessero essere accoltianche in considerazione della necessità, più volte manifestata dal Ministrodella Giustizia, di alcune necessarie correzioni;

–      considerato,peraltro, che, negli incontri svolti con il Ministro della Giustizia,nonostante sia stata  rappresentata  la posizione critica circa la decisione ditotale soppressione di tutte le sezioni distaccate (in forza di unainterpretazione che non risulta pienamente conforme ai criteri di delega e,comunque, foriera di ulteriori gravi inefficienze), si era pervenuti a valutaresoluzioni che, pur confermando la soppressione delle sezioni distaccate,riducessero, in gran parte, le conseguenze negative per l’efficienza delsistema;

–      tenutoconto che tali soluzioni erano conformi, tra l’altro, alle Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire lecondizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21giugno 2013 dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ)del Consiglio d’Europa, che da un lato riconosce il valore dell’accesso allagiustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (§ 1.2 deldocumento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall’altro prescrive che “dover presenziare aun’udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una personache non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi ditrasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possonoinfluire sul diritto di equo accesso alla giustizia (§ 2.3.4 del medesimodocumento).

Rilevaaltresì ribadire che, con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema didecreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo n. 155 del2012,  dalla Commissione Giustizia delSenato della XVI Legislatura e che questa Commissione condivide, era statarappresentata la necessità di non sopprimere le sezioni distaccate che avesseroun bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con unamedia, nel periodo 2006 – 2010, di oltre 4.000 sopravvenienze. Una diversaconsiderazione di tale criterio, eventualmente elevando il dato relativo allesopravvenienze, che avrebbe comportato la soppressione di un numero tra le 190e le 200 sezioni distaccate su 220, poteva essere sviluppata se si fosseabbandonata l’errata valutazione secondo la quale le sezioni distaccate nonhanno sino ad ora offerto validi risultati o che siano state causa diinefficienza. Tale valutazione, invece, appare sorretta solo dallapreoccupazione di non poter fare fronte alle pressioni localistiche dellerestanti sezioni che sarebbero state soppresse e che non tiene conto dellespecifiche indicazioni provenienti da dirigenti di Uffici giudiziari, daConsigli dell’Ordine degli Avvocati, nonché degli effettivi dati statisticiconcernenti la reale efficienza, documentata per diversi decenni, che hacaratterizzato l’attività giudiziaria svolta da alcune sezioni, con indicielevati di sopravvenienza (si citano a titolo di esempio le sezioni di Eboli,Desio, Pozzuoli, Marano di Napoli, Rho, Pontedera, Viareggio, Cesena, Aversa,Caserta e Marcianise ed altre);

–      ritenutoche, comunque, una diversa considerazione dovrebbe riguardare le sezionidistaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio (in particolare Ischia tenuto contodel numero di abitanti), per l’impossibilità, in alcuni giornate, diraggiungere dalle isole la terraferma, per cui è opportuno assicurarel’attività giudiziaria in loco prevedendosi l’applicazione di magistrati. In proposito,è appena il caso di sottolineare le conseguenze estremamente negative connesseagli eventuali rinvii processuali dovuti ad assenze ingiustificate;

–      ritenutoche, con il citato parere adottato dalla Commissione Giustizia della XVILegislatura si evidenziava come “nell’esercizio delpotere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nellaindividuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri didelega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ede) dell’articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo aicriteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle “specificitàterritoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazioneinfrastrutturale” e del “tasso di impatto della criminalitàorganizzata” e dall’altro di assumere come prioritaria linea di interventonell’attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) ilriequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionalitra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevantidifferenze di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quellioggettivi dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, deicarichi di lavoro e dell’indice delle sopravvenienze;

che una corretta edequilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento diindispensabili fini di efficienza, tali da garantire un’adeguata e funzionalepresenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo direvisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione deicosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa delprovvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunalisopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunaleaccorpante”

osservatoche in applicazione di tali rilievi venivano segnalate alcune modifiche alloschema di decreto legislativo, cui veniva condizionato il parere favorevole, eche esse sono state accolte solo in parte con l’emanazione del citato decreto legislativon. 155/2012. In particolare, vennero indicati sei Tribunali (Caltagirone,Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola) che non dovevano esseresoppressi in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata iviconcentrata.

Ilmenzionato decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente (dal momentoche non risultavano né risultano ora evidenti differenze che possanogiustificare l’opzione) ha accorpato Rossano a Castrovillari. Pertanto, dei treTribunali (Lucera, Cassino e Vigevano), di cui si suggeriva il mantenimento inragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificitàterritoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazioneinfrastrutturale, è stato mantenuto solo Cassino. Degli altri suggerimenti nonsi è tenuto conto, nemmeno di quelli che non incidevano sul numero deitribunali da sopprimere ma solo sugli accorpamenti e sulle modifiche deiterritori di competenza, peraltro, in gran parte, evidenziati dai dirigentidegli Uffici giudiziari e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati;

–      ritenutoche il Ministro della Giustizia, con successivi provvedimenti, adottati aisensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ha dispostol’utilizzazione di diversi immobili degli Uffici giudiziari e delle sezionidistaccate soppressi e, nel mese di settembre 2013, ha autorizzato, oltreall’utilizzazione degli immobili, la trattazione dei procedimenti civiliordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenzaobbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitatodi sedi già soppresse nell’ambito della riforma della geografia giudiziaria.Tali sedi sono state individuate sulla base di criteri oggettivi: territorio diriferimento con più di 180.000 abitanti (è il caso di Alba e Pinerolo inPiemonte, Vigevano in Lombardia e Bassano del Grappa in Veneto) ovvero unasopravvenienza media annuale di oltre 6.800 (è il caso dei Tribunali diChiavari e Sanremo in Liguria; di Lucera in Puglia e di Rossano in Calabria. In quest’ultimo caso la soppressione siconfigura come palese violazione delle citate Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire lecondizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità, redatte il 21giugno 2013 dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ)del Consiglio d’Europa, visto che la distanza da Castrovillari è di 60chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario,superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagevole(paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzipubblici di collegamento né reti ferroviarie;

–      ritenutoche tali provvedimenti, con i quali veniva autorizzata la prosecuzionedell’indicata attività giudiziaria, sono stati, in alcuni casi, contestati edisapplicati dai dirigenti degli Uffici giudiziari, determinando ulterioriproblemi e causando il disorientamento negli operatori di giustizia. Alriguardo, il caso del Tribunale di Rossano è particolarmente deplorevole, vistoche l’autorizzazione ha riguardato anche la trattazione dei procedimentipenali, eppure il relativo decreto è stato inspiegabilmente disatteso dalpresidente del tribunale di Castrovillari. Che la decisione sulla proroga diutilizzo dei locali vada invece letta in termini di obbligo – e non certo difacoltà in capo al Presidente dell’Ufficio accorpante – è peraltro confermatodal T.A.R. Veneto: con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, quel consessoha infatti dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misuracautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativoimpugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall’ordine degli avvocatidi Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del Presidente del Tribunaledi Vicenza.

Ingenerale, resta la constatazione che tali provvedimenti riguardavano quasitutti i tribunali per i quali la Commissione Giustizia aveva espresso, con ilcitato parere del 31 luglio 2012, indicazione contraria alla soppressione, inragione della specificità territoriale del bacino di utenza, dell’incidenzaeccessiva sui costi dell’amministrazione della giustizia e su quelli indotti acarico di altre amministrazioni o persino sui cittadini;

–      ritenutoche è norma di buona amministrazione considerare rilievi di migliore efficienzae di minor incidenza di costi sui cittadini quando sono supportati da preciseindicazioni, senza considerare quelle indotte da ragioni di interessilocalistici. Anche per tale ragione, saranno modificate e corrette alcuneindicazioni formulate con il più volte citato parere della XVI Legislatura,auspicando che il Ministro della Giustizia voglia riconsiderare, alla lucedelle proposte di seguito indicate, la scelta di accentramento per alcuniTribunali (ad esempio Busto Arsizio) di bacini di utenza che rasentano osuperano un milione di abitanti, quando, com’è noto, i grandi Uffici giudiziarideterminano e favoriscono aeree di deresponsabilizzazione e di inefficienza(basti confrontare i dati statistici relativi alla produttività pro-capite,risultante in particolare dal rapporto tra procedimenti definiti dall’ufficio eil numero dei magistrati dell’ufficio). Proprio in tale prospettiva, sarebbestato auspicabile un decongestionamento delle aeree metropolitane di Roma eMilano;

–      ritenutoche saranno riportate le modifiche di competenza territoriale per ciascuntribunale di cui si propone il ripristino e che sono state individuate allaluce dei criteri indicati dal Ministero della Giustizia a fondamento dellescelte operate con il d. lgs. n. 155/2012, ma il ripristino dei tribunali diseguito indicati risulta giustificato anche a prescindere dall’accoglimento, intutto o in parte, delle modifiche di competenza territoriale, indicate nellaprospettiva di una maggiore efficienza;

–      ritenutoche, come già rappresentato al Ministro della Giustizia, la riforma complessivadell’organizzazione giudiziaria potrà rimediare ai segnalati problemi diinefficienza solo con l’esclusione dalla soppressione dei tribunali oltremenzionati e con la previsione che nelle sedi dei tribunali che dovesserorimanere soppressi siano istituite sezioni distaccate o, comunque, sianoistituiti Uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la celebrazione deiprocedimenti civili e penali o, quantomeno, di tutti i procedimenti civili cheappartenevano alla competenza del tribunale soppresso.

Quellaindicata costituisce una soluzione che, da un lato ridurrebbe le disfunzioniindotte, in termini di efficienza, dalla soppressione di tutte le sezionidistaccate e, dall’altro, migliorando le condizioni per il rispetto delprincipio costituzionale della ragionevole durata dei processi, in particolaredei processi civili, inciderebbe su una causa, non ultima, di legittimazionedelle organizzazioni criminali, quali quelle mafiose e camorristiche, comecontropoteri in grado di assicurare la tutela dei diritti, non essendo tutti icittadini nelle condizioni di poter attendere i tempi non brevi della nostragiustizia.

In taleprospettiva, si ritiene opportuno rivedere la scelta della soppressione delTribunale di Tolmezzo che contava su una competenza territoriale di notevoleampiezza (oltre 2.169 Km quadrati), relativa, peraltro, anche al confine diStato e che interessava Comuni con rilevanti distanze dal tribunale accorpante;si ritiene altresì opportuno rivedere la scelta della soppressione deltribunale di Modica;

–      ritenutoche le preoccupazioni sopra evidenziate risultano condivise dagli operatori digiustizia e da gran parte dei cittadini come risulta anche dall’iniziativareferendaria per l’abrogazione della riforma, assunta da diverse Regioni e ritenutaammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione.

LaCommissione, la quale ha sempre condiviso la necessità della riforma per unsistema di giustizia efficiente, sottolinea che, nella stessa ottica, haformulato e confermato alcuni correttivi in linea con lo spirito della riforma.Tali correzioni, le quali, pur tenendo conto di problemi strutturali di alcuniuffici e di determinati territori, si fanno carico dell’efficienza del sistemagiustizia nel suo complesso, con l’intento di realizzare in tutto il territorionazionale parità dei cittadini nell’accesso alla giustizia e garanzia diricevere pari tutela, in particolare in relazione ai tempi del processo.

–      ritenutoinoltre di dover ribadire la necessità dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e della soppressionedell’inserimento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello diL’Aquila nella tabella A, allegata anche al decreto sottoposto al parere, sirileva che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termineper l’esercizio della delega e non soltanto il differimento dell’efficacia.Quest’ultima costituisce una modifica richiesta non solo al fine di unamaggiore conformità ai criteri di delega, ma perché entro il termine indicatodalla legge di delegazione, sia possibile effettuare un’approfonditavalutazione delle situazioni infrastrutturali sconvolte dal terremoto.Viceversa, l’adozione immediata della nuova geografia giudiziaria, nonconsiderando l’effettiva realtà, potrebbe sortire gravissime conseguenzesull’efficienza del servizio. Tali effetti potrebbero riflettersi direttamentesui cittadini.

–      ritenuto,altresì, che hanno dato luogo a problemi interpretativi le disposizioni di cuiall’articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, inordine al requisito della legittimazione triennale per coloro che, qualiperdenti posto, abbiano chiesto, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 lett. c), diessere assegnati “alle funzioni svolte prima del conferimento dell’incariconell’ufficio in cui prestava precedentemente servizio” ovvero per i magistrati,che non avendo esercitato nessuna delle opzioni previste dall’art. 6 commi 1 e2, siano stati destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostitutonell’ambito della nuova circoscrizione scaturita dall’accorpamento ad altroufficio, per cui risulta opportuna un’esegesi, ove necessario con una norma diinterpretazione autentica, secondo cui la disposizione di cui al comma 4dell’art. 6, (il quale, peraltro, si riferisce solo a “nuove destinazioni”)deve intendersi nel senso che vanno considerate nuove destinazioni, ai finidella legittimazione prevista dall’art. 194 della disciplina dell’ordinamentogiudiziario, soltanto le opzioni esercitate ai sensi dell’articolo 6 comma 2lettere a) e b). Per quanto concerne le ipotesi previste dall’articolo 6 comma2 lett. c) e dall’articolo 6 comma 3, ai fini del medesimo articolo 194, sitiene conto del periodo di permanenza nell’ufficio di provenienza prima dellapresa di possesso nell’ufficio soppresso, sommato a quello nel medesimo ufficiodopo la soppressione o a quello di permanenza nell’ufficio accorpante.

Tantopremesso, la Commissione esprime parere favorevole subordinato all’accoglimentodelle seguenti condizioni:

a) in punto di principio, si ricorra all’esercizio del decretolegislativo delegato di correzione ed integrazione nei termini prescrittidall’articolo 1, comma 5 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non siprovveda ad adottare, se non per casi eccezionali, decreti ministeriali voltiad operare la riorganizzazione e la modifica della geografia degli ufficigiudiziari. La Commissione conviene su tale indicazione di metodo al duplicefine di garantire l’effettivo controllo parlamentare sulle misure volte almiglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari e, per evitare laproliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano lacompetenza a regolare l’organizzazione giudiziaria con semplici decretiministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati daipresidenti degli uffici;

b) siano apportate al provvedimento in esame le correzioni edintegrazioni indicate in premessa;

c) sia ripristinato in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzatail seguente tribunale:Rossano;

d) siano ripristinati in ragione del tasso di impatto della criminalitàorganizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anchecon riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e lecorrezioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

1) Lucera. Si raccomanda siano accorpate al tribunale di Lucera lesezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste eOssara di Puglia, per una popolazione complessiva di 328.240 abitanti.

Si precisa che così operando il tribunale di Foggiarimane a copertura delle esigenze di una popolazione di 356.210 di abitanti. Lanecessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per lapresenza di criminalità organizzata e perché, conservando il tribunale medesimocompetenza su tutto il territorio del Gargano, evita l’attribuzione di costiche i cittadini sarebbero chiamati ad affrontare qualora fossero costretti ad assumere  come punto di riferimento giudiziariosoltanto Foggia;

2) Vigevano. Si raccomanda l’accorpamento dei comunidell’ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino,Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, SantoStefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543 abitanti,per cui il circondario di Vigevano avrebbe una popolazione di 362.010 abitanti.Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, assolve alle esigenzedi una popolazione di 419.052 di abitanti.

Si deve altresì tener conto dellainfiltrazione della criminalità calabrese testimoniata peraltro da recentiprocessi, senza considerare l’impossibilità di Pavia di ricevere entrambi itribunali e il conseguente aumento dei costi.

3) Nicosia, conaccorpamento ad esso del tribunale di Mistretta che assumerà la denominazionedi tribunale dei Nebrodi. Si tratta di un tribunale che insiste in area montanaservita solo da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasportominimi e ad orari ridotti. L’accorpamento col tribunale di Mistrettapermetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratoregenerale della Corte d’appello di Caltanissetta, di mantenere l’efficienza delservizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamenteinteressati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a “Cosa Nostra”.

e) Siano ripristinati, inconsiderazione della specificità territoriale del bacino di utenza edell’incidenza eccessiva sui costi dell’amministrazione della giustizia chesarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

1) Alba, tenuto conto della valutazione giàeffettuata dal Ministro della Giustizia e rilevando anche che era stata giàevidenziata l’illogicità della soppressione di tutti e tre i tribunalisubprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo) nella provincia di Cuneo che siestende su una superficie più ampia dell’intera regione Liguria;

2) Bassano del Grappa, il quale accorpa la sezione distaccata diCittadella per una popolazione di 372.224 abitanti, riducendo nel contempo lapopolazione del circondario di Padova che ammonta ad oltre 900.000 abitanti. Sideve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunalecostato oltre 12 milioni di euro. D’altronde, il sindaco di Bassano haconfermato al Ministro della giustizia l’offerta gratuita di un’area per lacostruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

3) Pinerolo, che accorpa le parti diterritorio più prossime alle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per unapopolazione di almeno 300 mila abitanti, anche al fine di consentire didecongestionare il tribunale metropolitano di Torino.

4) Chiavari di cui si raccomandal’ampliamento della competenza territoriale fino a Genova. Si tratta di una sede con un nuovo tribunale costato 14 milionidi euro, affiancato all’istituto carcerario, con conseguente annullamento deicosti per le traduzioni dei detenuti.

5) Sanremo, che si raccomandaaccorpi la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine,con carichi di lavoro di gran lunga superiori a quelli del tribunaleaccorpante, con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 300 detenuti,di cui oltre la metà stranieri.

6) Sala Consilina prevedendosi che siainserito nel distretto di Corte d’appello di Salerno con accorpamento deicomuni finitimi già facenti parte della sezione distaccata di Eboli, cosìriducendo l’incidenza negativa sul tribunale di Salerno del trasferimento di unelevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l’assoluta inopportunitàper ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale diSala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

f) Siano apportate, anchein considerazione delle previsioni che precedono, le seguenti correzioni chenon incidono sul numero dei tribunali ma attengono solo a modifiche delterritorio di competenza:

1) al tribunale diLagonegro vanno accorpati i territori dei comuni di Corleto Perticara, GrumetoNova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per untotale di ulteriori 23,063 residenti, ritenuto che tale scelta è giustificataper la distanza da Potenza, per la popolazione residente e per lesopravvenienze, nonché per il territorio vasto e orograficamente disagevole;

2) i comuni della sezionedistaccata di Rho, che integrano l’area metropolitana di Milano, sianoaccorpati al tribunale di Milano anziché al tribunale di Busto Arsizio inragione non solo degli efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale maanche in considerazione dell’Expo previsto per il 2015;

3) i comuni della sezionedistaccata di Casale Monferrato siano scorporati dal circondario del tribunaledi Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357abitanti per essere accorpati al tribunale di Vercelli, rafforzando così ilsuddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell’ordine edei minori costi per i cittadini;

4) i comuni della sezionedistaccata di Chivasso siano attributi al circondario del tribunale di Torinoin ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di miglioricollegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto contodel fatto che parte del territorio delle sezioni distaccate di Moncalieri eSusa dovrebbero essere accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza lapopolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su unvalore ottimale di 359.317 abitanti;

5) per quanto concerne iltribunale di Lodi, sia disposto l’accorpamento dei comuni di San DonatoMilanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di404.390 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d’Adda,collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sonocollegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi;

6) i comuni della sezionedistaccata di Palmanova siano mantenuti nel circondario del Tribunale di Udinee non accorpati al Tribunale di Gorizia, per evidenti ragioni di naturalogistica e funzionale;

7) i comuni di Deruta eMarasciano vengano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché diquello di Spoleto in ragione del principio di continuità territoriale, mentre icomuni di Paciano, Città della Pieve, Piegaro qualora non venisse istituita lasezione distaccata di Orvieto, vengano accorpati al tribunale di Perugiaanziché a quello di Terni;

8) nel circondario deltribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia,Santi Cosimo e Damiano, Variano, Pietravairano, Tora e Piccilli, Caianello, MarzanoAppio, Roccamonfina, Conca Campania. Gli altri comuni della soppressa sezionedistaccata di Gaeta siano inseriti nel circondario di Latina.

9) i comuni afferenti allasezione staccata di Pontremoli sianoaccorpati al tribunale di La Spezia in luogo del tribunale di Massa

g) Sia previsto che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituitesezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti perla trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenticivili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso.

Analoga soluzione sia adottata per le soppresse sezioni distaccate diIschia, Lipari e Portoferraio.

h) Si raccomanda diintrodurre una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 6 del decretolegislativo n. 155 del 2012 nel senso indicato in premessa.

i) Sia disposta lasoppressione del comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012e il riferimento agli uffici del distretto della Corte di Appello di L’Aquilacontenuto nella tabella A annessa al menzionato decreto legislativo e alloschema di decreto sottoposto a parere.

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