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PRATA SANNITA – Ordinanza di abbattimento, il tar condanna il comune. Accolto il ricorso di Della Valle

PRATA SANNITA –  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  (Sezione Ottava)  ha pronunciato la presente  sentenza sul ricorso numero di registro generale 5236 del 2009, proposto da Della Valle Francesco contro  il Comune di Prata Sannita  per l’annullamento  dell’ordinanza n.35 del 24 agosto 2009 recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi, unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il rapporto di servizio dell’Ufficio di Polizia Urbana recepito agli atti dell’Ente in data 8 agosto 2009;  dell’ordinanza prot. n. 11870 rep. n. 1481 dell’8 settembre 2009 emessa dalla Regione Campania, con la quale veniva censurato il mancato deposito del progetto edilizio presso il competente Ufficio del Genio Civile.

FATTO e DIRITTO:  Il gravame in trattazione ha ad oggetto:  l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 35 emessa in data 24 agosto 2009 dal Comune di Prata Sannita (CE) nei confronti dei coniugi Della Valle Francesco e Messina Giuseppina con la quale l’intimata amministrazione ha contestato l’abusiva realizzazione, in difetto di permesso di costruire, delle opere di seguito descritte: gazebo di forma rettangolare realizzata con struttura verticale ed orizzontale in legno, formata da n. 7 pilastrini aventi dimensioni di cm 12 x 16 posizionati all’interno di vasi di cemento esagonali, aperta su tutti i lati, con copertura a padiglione con altezza alla linea di gronda di mt. 2,30 circa e al colmo di mt. 3,00 circa e un ingombro in pianta di mt. 4,00 x 6,00 circa;

2) il provvedimento di sospensione dei lavori prot. n. 11870 dell’8 settembre 2009, avente ad oggetto le medesime opere sopra descritte, con cui il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta ha rilevato il mancato deposito del progetto edilizio in violazione della L. Reg. 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).

Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 22 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, della L. Reg. 28 novembre 2001 n. 19, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, della L. 7 agosto 1990 n. 241, violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, violazione e falsa applicazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, eccesso di potere per sviamento, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia, violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, carente istruttoria, manifesta ingiustizia, illogicità, perplessità, eccesso di potere per sproporzione della misura restrittiva, difetto di motivazione, genericità dell’azione amministrativa.

Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 2417 del 28 ottobre 2009.  Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.  La giurisprudenza è costante nel ritenere che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture, che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non comprese entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratte al regime del permesso di costruire ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.  Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando cioè per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell’edificio principale o della parte dello stesso cui accedono (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2008 n. 3323; T.A.R. Campania, Napoli, 29 gennaio 2009 n. 492; 6 novembre 2008 n. 19292).

Orbene, nel caso in questione si controverte di un gazebo con struttura verticale ed orizzontale in legno, formata da pilastrini posizionati all’interno di vasi di cemento esagonali, aperta su tutti i lati “con ossatura della copertura a padiglione con altezza alla linea di gronda di mt. 2,30 circa e al colmo di mt. 3,00 circa”. Come documentato dagli esponenti, la tettoia è destinata al servizio del giardino antistante l’abitazione del ricorrente e, in particolare, è volta a fornire riparo dai raggi solari durante il periodo estivo (cfr. consulenza tecnica di parte a firma dell’Ing. Pietro Terreri): inoltre, trattasi di manufatto non infisso nel suolo ma semplicemente poggiato, tramite pilastrini, su vasi di cemento esagonali.

Ritiene pertanto il Collegio che, tenuto conto della ridotta consistenza e della funzione di riparo e protezione svolta nonché di arredo del giardino, l’opera non necessitava del previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001: per l’effetto, l’adozione dell’ordinanza demolitoria (che, ai sensi dell’art. 31 T.U. Edilizia, richiede la realizzazione di costruzioni in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) risulta sfornita di giuridico fondamento.

Le considerazioni svolte conducono anche alla declaratoria di illegittimità del provvedimento regionale di sospensione dei lavori ex L. Reg. 9/1983.  Invero, non sussistono i presupposti di legge per l’adozione dell’atto, per essere stato emesso in relazione ad opere non richiedenti, per la loro natura amovibile e precaria, progetti strutturali. A tal fine, si deve osservare che, ai sensi degli artt. 53 e 64 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sono sottoposte alla preventiva approvazione di un progetto esecutivo le opere in conglomerato cementizio o a struttura metallica, che assolvono ad una funzione statica.  Ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. Reg. 7 gennaio 1983 n. 9, detto obbligo è stato ampliato, ai fini della prevenzione del rischio sismico a tutti i lavori consistenti in “costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni”.  Dal combinato disposto delle disposizioni in esame si evince che, ai fini della configurazione dell’obbligo di deposito del progetto esecutivo, è necessario che si tratti di opere in cemento armato o a struttura metallica, o comunque di opere che possano costituire pericolo, in caso di eventi sismici, per l’incolumità pubblica o privata (Consiglio Stato, Sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3253; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2012 n. 1182).  Nel caso in esame, la tettoia chiaramente non possiede i suindicati caratteri e non presenta opere murarie. Come appare evidente dalla stessa descrizione contenuta nel verbale degli agenti di Polizia Municipale richiamato nell’impugnato provvedimento, nessuna delle opere in questione risulta realizzata in cemento armato o a struttura metallica e, anzi, nello stesso provvedimento si dà atto che trattasi di gazebo strutturato in legno.  Inoltre, si è visto che si tratta di opere amovibili, di carattere precario e di facile rimozione, circostanza che esclude la necessità del menzionato adempiento procedimentale.

Per le ragioni illustrate, con assorbimento delle ulteriori censure, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, si impone l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

Per tutte queste ragioni il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Prata Sannita al pagamento delle spese di giudizio in favore di Della Valle Francesco che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).  Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore di Della Valle Francesco che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

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