TEANO – Alberghiero, studente disabile cacciato dal laboratorio di cucina. Non è il primo caso. La rabbia dei familiari

TEANO – Un ragazzo, uno studente disabile dell’Alberghiero di Teano – guidato dal preside Paolo Mesolella – è stato cacciato dal laboratorio di cucina. E’ stato costretto dal personale docente e dal personale ATA a togliersi la divisa e far ritorno in classe poiché non era presente il suo professore di sostegno. Un atto gravissimo che ha scosso fortemente lo sfortunato ragazzo e i suoi familiari che hanno protestato con la dirigenza. Mesolella si è limitato a chiamare telefonicamente il fratello del 17enne, telefonata nella quale cercava di capire i nomi dei responsabili e addossava colpe. Poi ha invitato i familiari dello studente a recarsi a scuola per “parlare” della vicenda. Un invito rifiutato perché hanno preferito far parlare gli atti ufficiali.
Quanto accaduto alcuni giorni fa presso l’Alberghiero di Teano, assicurano alcuni genitori, non sarebbe un fatto isolato. Infatti, in precedenza una ragazza con la sindrome di Down venne allontanata dalla cucina e scoppiò in lacrime. I genitori si limitarono a chiamare in presidenza per manifestare il proprio disappunto, ma non andarono oltre.
“… lei è direttamente responsabile degli episodi che accadono nella sua scuola, pertanto, la ritengo direttamente responsabile qualora l’alunno in questione subisse un trauma psicologico in merito alla questione innanzi esposta…”. Questo uno dei passaggi contenuti all’interno del documento di protesta inoltrato dai familiari dello studente (vittima del grave episodio di discriminazione) ai vertici dell’Alberghiero di Teano.
Inoltre i familiari suggeriscono a Mesolella “di correre subito ai ripari scusandosi personalmente con l’alunno e il professore assegnatogli o ne risponderà nelle sedi opportune. Le ricordo inoltre che i docenti di sostegno, purtroppo, non sono sempre presenti con l’alunno in quanto hanno degli orari. Per questo motivo limitare le attività degli alunni disabili agli orari dei loro professori vorrebbe dire creare disagi agli alunni e ai professori, oltre che limitare e impedire agli alunni di svolgere le attività didattiche come tutti i compagni di classe.  Nel 2025 parliamo di INCLUSIONE e non di discriminazione”.

Il documento di protesta dei familiari (una lezione al dirigente Mesolella):
“Egregio preside Prof. Paolo Mesolella, in merito al triste e spiacevole episodio verificatosi in data 18 febbraio 2025 presso il Suo istituto alberghiero di Teano in cui l’alunno della classe 5 sezione B indirizzo Enogastronomico, è stato allontanato in modo coercitivo, dal personale ATA e dal professore di turno, dalla propria postazione di lavoro, fatto spogliare della divisa che indossava e obbligato a far ritorno in classe nonostante avesse avuto il permesso di scendere, solo perché ragazzo con leggera disabilità nell’apprendimento;
in merito a ciò Le vorrei ricordare, signor preside, che la legge 104/92 tutela le persone disabili e opera agni mezzo affinché esse siano tutelate. Essa riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali come la SCUOLA nel nostro caso. Il diritto allo studio dei ragazzi con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’INTEGRAZIONE scolastica, predisponendo adeguate misure. La comunità scolastica, ha pertanto il compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità. L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. Pertanto la presa in carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe di cui fa parte il docente per le attività di sostegno. Non a caso il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura professionale, lo definisce un insegnante “specialista”, fornito dunque di formazione specifica che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO, definisce le modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente.
La legge 104/92 è stata una mera rivoluzione culturale poiché ha affrontato in maniera organica il tema dell’integrazione da un punto di vista sociale, scolastico e sul piano complessivo ed esistenziale della persona con disabilità. E Si figuri che tale legge è talmente attenta e delicata nei confronti delle persone disabili che ha modificato i termini ALUNNO HANDICAPPATO con ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE ovvero ALUNNO CON DISABILITÀ o ancora ALUNNO CON DISTURBI EDUCATIVI SPECIFICI. Ma le dico di più. Essa ha sostituito il termine INTEGRAZIONE con uno più completo e che meglio racchiude il senso della legge 104/92 rivolta agli studenti con disabilità: INCLUSIONE, indicando sotto molti punti di vista il processo di inserimento degli alunni diversamente abili nella realtà sociale, in quanto, tiene conto del perseguimento di obiettivi di benessere, non solo dell’allievo disabile, ma di tutto il contesto di riferimento.
La invito a rileggersi l’art.12 comma 3 e comma 4 della legge 104/92 trovando riscontro di ciò che sopra ho scritto. Non meno importante è l’art. 3 comma 3 il quale ci porta a dedurre che la disabilità non può essere definita in maniera permanente poiché, come Lei ben sa, la disabilità muta in rapporto all’età del soggetto, agli interventi posti in essere, al contesto scolastico e sociale, al lavoro che svolgono i professori di sostegno e a molteplici fattori che possono influire sulla personalità del soggetto “vittima” di disabilità.

Si uso la parola VITTIMA poiché a questi ragazzi non va data una colpa e non vanno discriminati solo perché hanno avuto la sfortuna di nascere con problematiche psico-fisiche più o meno gravi.
La convenzione O.N.U. nella parte introduttiva, con riferimento alle persone con disabilità, esplicita che, il dovere da parte della società è quello di mettere in atto modifiche e adattamenti, necessari ed appropriati, per garantire alle persone con disabilità il godimento dell’esercito, sulla base del principio di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Sempre la convenzione O.N.U stabilisce che la disabilità non sta nella persona, ma nel rapporto tra cattivo funzionamento della persona, con la sua menomazione e, il suo ambiente di vita. Ciò significa che chiunque di noi, nella vita, può incontrare delle difficoltà, dal momento che diventa determinante il contesto in cui siamo inseriti. Diventa cioè importante poter raggiungere, per la persona con disabilità, attraverso un processo di “accomodamento ragionevole”, un equilibrio, garantendo così qualsiasi attività di successo formativo e lavorativo, affinché, intervenendo proprio sul contesto di appartenenza si possa parlare di autentica inclusività.
In conclusione Egregio preside prof Paolo Mesolella La invito a riflettere sull’accaduto, poiché, non si può nel 2025 in una scuola pubblica fare discriminazione tra studenti.
La invito pertanto, prima di prendere qualunque decisione in merito a questo argomento così delicato, di confrontarsi con il personale preposto al sostegno e di analizzare caso per caso gli studenti che lei condannerebbe con una circolare generica che impedisca agli alunni con disabilità di fare pratica se assente il professore di sostegno. Ciò significherebbe privare gli studenti del diritto allo studio, inteso anche come attività pratica. Le ricordo inoltre che è un alunno autonomo, responsabile ed educato come potrebbe constatare Lei stesso se parlasse con i professori che lo seguono, prima di prendere decisioni avventate che vanno a ledere la persona che ha già una disabilità.
Le ricordo inoltre che lei è direttamente responsabile degli episodi che accadono nella sua scuola, pertanto, la ritengo direttamente responsabile qualora l’alunno in questione subisse un trauma psicologico in merito alla questione innanzi esposta.
Le chiedo di correre subito ai ripari scusandosi personalmente con l’alunno e il professore assegnatogli o ne risponderà nelle sedi opportune. Le ricordo inoltre che i docenti di sostegno, purtroppo, non sono sempre presenti con l’alunno in quanto hanno degli orari. Per questo motivo limitare le attività degli alunni disabili agli orari dei loro professori vorrebbe dire creare disagi agli alunni e ai professori, oltre che limitare e impedire agli alunni di svolgere le attività didattiche

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