Piedimonte Matese – Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato da una mamma di un’alunna, in merito alla chiusura della scuola Ventriglia, ubicata nel centro storico del capoluogo matesino. “Sin dalla campagna elettorale abbiamo sempre promosso il polo scolastico, siamo stati costretti ad accelerare l’unione delle scuole visto l’inagibilità per quanto riguarda la sicurezza degli studenti della scuola Ventriglia che a breve sarà destinata ad altri usi”. Questo il breve commento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Civitillo, subito dopo aver appreso della sentenza favorevole.
La sentenza:
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania la sig.ra Piccirillo Mariarosaria impugnava l’ordinanza contingibile ed urgente n. 7 del 4 luglio 2023, con cui il Sindaco del Comune di Piedimonte Matese, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), aveva interdetto in via immediata l’utilizzo dell’edificio comprensivo “N. Ventriglia”, così precludendo lo svolgimento delle attività scolastiche all’interno del relativo plesso, ospitante una scuola primaria ed una secondaria ad indirizzo musicale. Il provvedimento impugnato si fondava sui seguenti presupposti:
– l’edificio in questione, sprovvisto di certificato di agibilità, avrebbe presentato gravi problematiche di sicurezza, tra cui in particolare un indice di rischio sismico (calcolato come rapporto tra l’accelerazione al suolo sostenibile e l’accelerazione al suolo di riferimento per lo stato limite di salvaguardia della vita – SLV), come attestato dal collaudatore nella certificazione di collaudo statico del 12 aprile 2017, pari a 0,309, nonostante l’esecuzione di rilevanti interventi di miglioramento sismico; alla luce delle norme tecniche di costruzione e della più recente giurisprudenza di legittimità (si citava in proposito la sentenza n. 21175 del 2019 della Corte di Cassazione) l’amministrazione desumeva la possibilità di evitare l’emanazione di ordinanze di chiusura delle scuole solamente “qualora l’indice di rischio sia superiore a 0,6 e la scuola sia adeguabile, al fine di conseguire un indice di rischio superiore a 0,8”;
– il territorio del Comune di Piedimonte Matese presentava un elevato rischio di eventi tellurici ed era classificato in zona 1 per la pericolosità sismica (la più rischiosa), nonché collocato al novantanovesimo posto nella graduatoria di pericolosità assoluta in Italia, anche in ragione di gravi eventi registrati in passato;
– sarebbe stato impossibile adeguare sismicamente la struttura, che avrebbe richiesto interventi invasivi per la realizzazione di opere in sottofondazione – lungo tutto il perimetro – e di alleggerimento con rifacimento della copertura; tali interventi, seppur astrattamente possibili, non sarebbero stati realizzabili per la particolare ubicazione dell’edificio (che avrebbe reso impossibile intervenire in sottofondazione lungo l’intero perimetro) e per l’eccessiva onerosità, anche in considerazione del fatto che un pur rilevante precedente intervento aveva alla fine consentito solo un modesto miglioramento dell’indice di rischio sismico, da 0,102 a 0,309.
In ragione di quanto sopra, il Sindaco disponeva l’interdizione immediata dell’uso e delle attività scolastiche dell’edificio in questione al fine di tutelare l’incolumità personale degli alunni, del personale docente e non docente e dell’utenza in generale, al contempo ordinando il sollecito trasferimento di tutti gli arredi – da attuare entro il 31 agosto 2023 – presso l’Istituto “G. Vitale” in via V. Caso, così da consentire il regolare inizio dell’anno scolastico 2023/2024.
Avverso la predetta ordinanza sindacale, la sig.ra Piccirillo – sia nella sua qualità di madre di un’alunna del plesso scolastico oggetto di trasferimento, sia in quella di vicepresidente del Consiglio di Istituto e di Presidente del Comitato Civico genitori “Ventriglia” – proponeva ricorso deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sul presupposto che non sussistessero, nel caso di specie, le condizioni di legge per l’esercizio del potere extra ordinem.
Ad avviso della ricorrente, infatti, l’evento sotteso all’emanazione dell’ordinanza non sarebbe stato né “straordinario” né “imprevedibile”, potendosi porre rimedio alla situazione di pericolo mediante un intervento di adeguamento statico dell’edificio a fini antisismici, peraltro già effettuato dal Comune di Piedimonte Matese nel 2017. Quanto all’asserita impossibilità, in particolare, di effettuare adeguati lavori di messa in sicurezza, l’affermazione del Sindaco sarebbe stata sconfessata dalla determina n. 583 del 9 giugno 2023, recante approvazione del certificato di regolare esecuzione trasmesso dal direttore dei lavori già effettuati, certificato che ai sensi dell’art. 102, comma 2, del d.lgs. 50 del 2016 sostituisce quello di collaudo; per contro, proseguiva la ricorrente, non sarebbe comprovato l’indice di maggior sicurezza della scuola ospitante (Vitale) che, peraltro, sarebbe provvista di un certificato di idoneità statica ed abitabilità solo provvisorio, all’esito di interventi edilizi risalenti. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente impugnava quindi la determinazione del Settore LL.PP. n. 807 del 2023 avente ad oggetto la riorganizzazione funzionale del Plesso scolastico Vitale.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Piedimonte Matese eccepiva in primis il difetto di legittimazione attiva e di interesse della ricorrente, non essendosi neppure chiarito quale fosse la specifica lesione derivante, in ipotesi, per la ricorrente dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati; nel merito chiedeva comunque il rigetto del gravame, siccome infondato.
Con sentenza 15 febbraio 2024, n. 1091, il giudice adito respingeva il ricorso ed i motivi aggiunti, sul presupposto che “le condizioni di criticità del plesso “Ventriglia”, come emergenti dalla relazione di vulnerabilità depositata in atti dal Comune (Valutazione della sicurezza sismica), facoltizzava l’emanazione di atti extra ordinem al fine di scongiurare il pericolo per l’incolumità degli alunni, del personale scolastico e non scolastico e dell’utenza in generale; ciò non esclude, peraltro, che l’ente locale non possa esimersi dalla concreta verifica della sussistenza e permanenza delle condizioni di sicurezza dell’edificio scolastico di destinazione, nell’esercizio del potere – dovere di vigilanza a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana”.
Avverso tale decisione la sig.ra Piccirillo Mariarosaria interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Error in iudicando. Erronea, superficiale ed approssimativa valutazione dei presupposti di fatto. Carente istruttoria. Illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, ed evidente travisamento dei fatti nonché palese contraddittorietà con i detti decreti. Eccesso di potere per sviamento.
2) Error in iudicando. Carente istruttoria. Violazione di legge. Violazione e distorta applicazione dell’art. 54, comma 1 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.P.R. 66/1981; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto. Carente e contraddittoria motivazione. Carente istruttoria. Palese inottemperanza dell’ordine impartito con decreto monocratico cautelare n. 1205/2023 del 25/07/2023 e reiterato con decreto monocratico cautelare n. 1334/2023 del 02/08/2023. Sviamento.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Piedimonte Matese concludeva per l’infondatezza dell’appello, chiedendo che fosse respinto.
Con ordinanza 5 aprile 2024, n. 1238, la Sezione incaricava il Provveditorato OO.PP. Campania – Ufficio 3 di redigere una relazione sull’agibilità dell’edificio già sede centrale dell’Istituto comprensivo “Nicola Ventriglia”, nonché sull’agibilità dell’edificio ospitante il plesso scolastico “G. Vitale” dello stesso Comune.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 18 luglio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello – relativo alla presunta inidoneità antisismica dell’Istituto ospitante la scuola “Ventriglia” – l’appellante deduce in primis che erroneamente il TAR avrebbe considerato i lavori effettuati sulla Scuola “Ventriglia” come di semplice miglioria e non anche di adeguamento sismico, circostanza quest’ultima che sarebbe invece dimostrata da quanto riportato sul sito internet della fondazione privata “Openpolis”, che invece qualifica detto intervento come di “adeguamento sismico”.
Il detto adeguamento sismico, e conseguente miglioramento, sarebbe avvenuto a più riprese: quello vero e proprio nel 2014, mentre ulteriori miglioramenti strutturali sarebbero stati conclusi non più tardi del 6 giugno 2023. Ad abundantiam si legge, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 861 del 29 gennaio 2024, resa in merito ad una diversa vertenza interessante però l’immobile in questione, che “Il Ministero, infatti, ha rilevato che “l’edificio candidato oggetto di demolizione (la scuola Ventriglia) risulta già destinatario di un finanziamento regionale di euro 942.000,00 per adeguamento/miglioramento sismico a valere su fondi della Protezione Civile (ex O.P.C.M. 2 marzo 2011, n. 3927), finalizzato alla messain sicurezza e alla piena agibilità dell’immobile, e sulla base delle informazioni desunte dal sistema di monitoraggio, l’intervento, alla data della rilevazione del17 luglio 2017, risultava ancora in corso di esecuzione e ciò in contrasto conl’art. 5, comma 2, lett. i), dell’avviso pubblico e con l’avviso di chiarimenti prot. n. 1705 del 14 gennaio 2022”.
Infine, il decreto della Regione Campania n. 135 del 23 febbraio 2024 rigettava la richiesta di finanziamento del Comune di Piedimonte Matese di un polo scolastico, motivando che “l’edificio codice ARES 0610570503 (la Scuola Ventriglia) risulta beneficiario negli ultimi cinque anni di precedenti finanziamenti per le medesime finalità di adeguamento sismico”.
In tutti i casi citati si parla significativamente di “adeguamento sismico” e non già di semplice “miglioramento” sismico. Lo stesso dicasi per il certificato di idoneità statica dell’edificio prot. gen. 11484 dell’11 settembre 2017, che riporta: “il territorio comunale è stato interessato dal sisma del 6 dicembre 2013 e gennaio 2015 e che in conseguenza di tale evento sono stati predisposti controlli strutturali sulle scuole comunali; che l’edificio centrale dell’Istituto Comprensivo Ventriglia non è stato interessato dall’evento sismico in quanto oggetto di intervento di messa in sicurezza con i fondi dell’O.P.C.M. n. 3927/2011 […] considerato che non sono sopraggiunti eventi modificativi dello stato dei luoghi del suddetto immobile rispetto al collaudo strutturale […]”.
Ancora, mai il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Piedimonte Matese avrebbe potuto rilasciare il certificato di idoneità statica prot. gen. 11484 dell’11 settembre 2017, se i solai e le scale della scuola “Ventriglia” non avessero avuto l’idoneità antisismica che invece avevano in virtù di certificazione n.7207 del 28 marzo 2014.
Per contro, sulla scuola (di destinazione) “Vitale”, almeno dal 7 febbraio 2023 (recte, dal 2017 dove era stata rilasciata un’autorizzazione provvisoria con prescrizione proprio di effettuare lavori di adeguamento strutturale ed antisismico), non sarebbe stato effettuato alcun lavoro di adeguamento antisismico. Ne conseguirebbe che ad oggi la scuola “Ventriglia” sismicamente sarebbe più affidabile della scuola “Vitale” che invece dal 2017 ad oggi non solo non avrebbe subito alcun intervento, ma neppure avrebbe avuto i lavori prescritti nel 2017 dall’autorizzazione antisismica provvisoria.
Il motivo non può essere accolto.
Preliminarmente ad ogni altra considerazione in fatto, va rilevato che l’ordinanza sindacale impugnata con il ricorso di primo grado aveva quale esclusivo oggetto l’attuale idoneità (o meno) all’uso scolastico dell’immobile che ospitava l’Istituto scolastico “Ventriglia”; a seguito della proposizione di motivi aggiunti, all’oggetto di contenzioso si aggiungeva la questione dell’idoneità strutturale dell’Istituto “Vitale” (di destinazione degli alunni del primo); non rientrava invece nel perimetro del giudizio la verifica dell’idoneità ad altri fini (diversi da quelli scolastici) dei due edifici. Ciò premesso, ritiene il Collegio, alla luce delle risultanze in atti, di poter condividere le conclusioni raggiunte nella relazione istruttoria del Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania, resa in esecuzione della già richiamata ordinanza di Sezione n. 1238 del 2024, nella quale si documenta quanto segue (quanto al compendio immobiliare nel quale è ubicata la scuola “Ventriglia”):
– allo stato attuale sulla porzione di edificio adibita a scuola sono presenti agli atti solo i certificati di cui agli allegati b2, b3, b4 e b5;
– relativamente agli allegati b2 e b3 (copia di certificati di idoneità igienico sanitaria), si tratta di certificati datati rispettivamente 2018 e 2020 e non aggiornati alla data attuale;
– relativamente all’allegato b4 (copia certificato di Collaudo Statico) si evince che gli interventi di miglioramento antisismico hanno determinato un innalzamento dell’indice di vulnerabilità sismica da 0,102 a 0,309 (dunque conforme alla normativa all’epoca vigente, ma non a quella sopravvenuta, attualmente in vigore: allo stato, in effetti, il miglioramento conseguito è ancora idoneo a garantire l’utilizzabilità dell’edificio in classe III, ma non più ad adibirlo ad uso scolastico);
– relativamente all’allegato b5 (copia certificato di idoneità statica ed abitabilità provvisoria) si evince che lo stesso è stato redatto in data 11 settembre 2017 (era dunque conforme alla normativa all’epoca vigente).
Con l’entrata in vigore della nuova normativa antisismica “NTC2018”, il livello di sicurezza sismica ζE (Cap. 8 p.gr. 8.4.2 – intervento di miglioramento -) per le costruzioni esistenti di Classe III ad uso scolastico viene però a mutare in termini più rigorosi, in quanto non deve essere minore di 0,6 affinché le stesse possano essere utilizzate a tal specifico fine.
Per l’effetto, una volta preso atto di quanto riscontrato nell’allegato b6 (copia ordinanza sindacale n. 7 del 4 luglio 2023), dal quale si evince che a seguito di apposita valutazione tecnica eseguita in data 26 gennaio 2022, il livello di sicurezza sismica è risultato pari a ζE = 0,373 < 0,6 deve necessariamente concludersi che allo stato attuale l’edificio scolastico “Istituto Comprensivo Statale Nicola Ventriglia Via Angelo Scorciarini Coppola n. 198” deve considerarsi non idoneo ad uso scolastico, dunque non agibile per accogliere gli alunni per lo svolgimento delle attività didattiche.
Quanto invece all’Istituto Comprensivo Statale “Giacomo Vitale” (ad quem), la relazione di verifica evidenzia che il parametro ζE del corpo principale dell’edificio risulta pari a 0,728, quindi ampiamente superiore al parametro 0,6 previsto dalla vigente normativa. Per l’effetto “le condizioni di agibilità, dell’edificio scolastico Istituto Comprensivo Statale Giacomo Vitale Via V. Caso n. 2, sussistono a condizione che vengono ottemperate le prescrizioni cosi come riportate nel certificato di agibilità provvisoria, prot. n. 8765 del 16.04.2024 (all. b2) emesso dall’Architetto Lorenzo Codone responsabile dell’area tecnica del Comune di Piedimonte Matese, oltre le ulteriori prescrizioni sotto elencate:
1) adeguamento degli infissi esterni ai fini del D.lgs 81/2008;
2) adeguare con lavori del secondo stralcio le strutture verticali relative al piano primo “(cosi come riportato nel certificato di idoneità statica ed abitabilità provvisoria prot. n. 302 del 25.09.2017 emesso dal responsabile dell’area Tecnica Urbanistica “Arch. Maria Cristina Volpe)” (all. b3)., o in alternativa sottoporre il plesso scolastico a una nuova verifica di vulnerabilità sismica, da parte di un professionista esterno esperto in strutture, al fine di accertare la conformità del plesso scolastico all’attuale normativa vigente (NTC2018 – Cap. 8)
3) adeguare il plesso scolastico a quanto prescritto nel verbale di sopralluogo, del 27.09.2023, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta (all. 3)”.
In ragione di quanto precede deve pertanto concludersi che l’ordinanza ab origine impugnata – relativamente alla sussistenza dei presupposti di una sua valida adozione, in primis quanto all’evidenza ed all’attualità del periculum in mora, vada esente dalle contestate censure.
Né varrebbe obiettare che il pericolo per l’incolumità degli allievi e del personale scolastico avrebbe potuto essere fronteggiato con mezzi di intervento ordinari (primi tra tutti quelli di manutenzione e/o ristrutturazione), sia per la documentata impossibilità di eseguirli a regola d’arte ed in modo completo (quanto all’edificio dell’Istituto “Ventriglia”), sia per l’impossibilità – in ogni caso – di valutare lo scarto tra i tempi di effettuazione degli interventi strutturali comunque realizzabili e la probabilità del verificarsi, nelle more della loro realizzazione, di un evento sismico con capacità distruttive, tanto più in una delle aree maggiormente a rischio d’Italia.
Va poi rilevato, quanto al quadro normativo vigente per le costruzioni già in essere al momento della sua entrata in vigore, che l’art. 8 delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) del 2018 individua distinte tipologie di limitazioni per gli edifici di classe III ad uso scolastico già in attività ed in particolare:
– art. 8.4.2: prevede, per il miglioramento sismico, che “Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di ζE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e di classe IV il valore di ζE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,6 , mentre per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ζE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1”; il concetto di miglioramento è quindi differenziato tra le costruzioni di “classe III ad uso scolastico” e le “rimanenti costruzioni di classe III” o di classe II.
– art. 8.4.3: per l’adeguamento sismico, la lett. e) nuovamente differenzia le nozioni di cui sopra, laddove prevede “apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV”.
Deve pertanto concludersi che sia i rilievi istruttori effettuati su indicazione della Sezione, sia l’impugnato provvedimento sindacale di necessità ed urgenza siano stati preceduti da valutazioni di carattere tecnico-discrezionale in linea con il quadro normativo vigente, valutazioni per le quali non emergono dagli atti, con evidenza, profili di manifesta contraddittorietà o irragionevolezza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di appello va dunque respinto.
Con il secondo motivo di gravame viene in primo luogo censurato l’assunto del primo giudice secondo cui la ricorrente non avrebbe neppur dimostrato l’inidoneità antisismica dell’Istituto scolastico “Vitale” sotto il profilo tecnico, come invece avrebbe fatto il Comune di Piedimonte Matese con l’Istituto “Ventriglia” tramite apposita relazione dell’Ing. Mercorio: obietta al riguardo che, essendo il plesso dell’Istituto “Vitale” un edificio pubblico, un ipotetico consulente tecnico di parte privata non avrebbe avuto comunque libero accesso alla detta struttura per effettuarvi i necessari rilievi (fermo restando che l’unico organo a ciò abilitato sarebbe comunque il Genio civile).
L’arresto motivazionale della sentenza impugnata, teso a giustificare l’idoneità ai fini antisismici della scuola “Vitale”, non avrebbe però tenuto conto che, mentre per la scuola “Ventriglia” si disporrebbe di un certificato di idoneità statica e di agibilità (prot. gen. 11484 dell’11 settembre 2017) senza prescrizioni, l’istituto scolastico che ospita la scuola “G. Vitale” disporrebbe solamente di un certificato di “idoneità statica ed abitabilità provvisorio”, richiamato dal provvedimento ab origine impugnato (prot. LL.SS.PP. n. 302 del 25 settembre 2017).
In ogni caso non risulterebbero, per l’edificio scolastico “Vitale”, né l’inizio, né il completamento “dell’adeguamento strutturale nel rispetto della normativa vigente in materia antisismica” richiesto dal Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Piedimonte Matese per l’emissione del certificato “definitivo” di idoneità statica ed abitabilità.
Il motivo non può essere accolto, per le ragioni già esposte – alla luce degli esiti dell’accertamento istruttorio – in ordine al precedente motivo di gravame.
In conclusione, l’appello va respinto. La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica peraltro l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.