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DRAGONI – Impianto Biometano, i giudici del Tar bocciano D’Aloia e il Comitato

DRAGONI – Revocare il permesso a costruire per la centrale biogas voluta dalla società Cannavina è stato un errore. Lo hanno sentenziato i giudici del Tar di Napoli accogliendo il ricorso presentato dalla società che propone l’impianto in quel di Dragoni.  Sonora bocciatura per il sindaco Antonella D’Aloia e per il comitato civico che si oppone al progetto.

Ecco la sentenza:
sul ricorso numero di registro generale 6023 del 2023, proposto da Cannavina Biometano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Dragoni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
nei confronti
Comitato Civico “No biogas A Dragoni”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento ad opponendum:
Comitato Civico “No Biogas A Dragoni”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del 06.11.2013, successivamente comunicato, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Dragoni ha comunicato “la decadenza del permesso di costruire rilasciato in uno alla Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2023” assentita dalla Regione Campania in data 15.02.2022, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di biometano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Dragoni, della Regione Campania, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comitato Civico “No biogas A Dragoni”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente – che afferma di essere promittente cessionaria del diritto di superficie di un terreno sito in Dragoni, alla via Case Sparse 12, avente un’estensione di circa 47.000 mq, individuato in catasto alle p.lle 5043 e 5045 del foglio 13 e che, con Decreto Dirigenziale n. 14 del 15/02/2022 della Regione Campania, è stata autorizzata, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., … alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano (LNG) della potenza di 500 smc/h alimentato da biomassa e relative opere connesse, ubicato nel comune di Dragoni (CE), in località Case Sparse” con le prescrizioni ivi riportate – con ricorso notificato il 21/12/2023 e depositato in giudizio in pari data, impugna a) il provvedimento del 06.11.2013, successivamente comunicato, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Dragoni ha comunicato “la decadenza del permesso di costruire rilasciato in uno alla Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2023” assentita dalla Regione Campania in data 15.02.2022, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di biometano di cui sopra detto; b) ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi della ricorrente.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 5, DEL D.VO 29.12.2003 N. 387. VIOLAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 2, DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 7 BIS DELLA L. 15.07.2022, N. 91. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 SEPTIES DEL D.L. 21.03.2022, N. 21. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. ERRONEITA’ DELLA ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. SVIAMENTO DI POTERE.
In via meramente subordinata:
II. ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL MOTIVO CHE PRECEDE. VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 5, DEL D.VO 29.12.2003 N. 387 E 14 QUATER DELLA L. 07.08.1990 N. 241. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI. ERRONEITA’ DELL’ISTRUTTORIA. ERRONEITA’ ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. SVIAMENTO DI POTERE. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI CONTRARIUS ACTUS.
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 DELLA l. 07.08.1990, N. 241. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.
Il 27/12/2023, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 29/12/2023, si è costituito in giudizio il Comitato di cittadini, denominato “Comitato no biogas a Dragoni” (attraverso il proprio Presidente), depositando all’uopo una memoria di costituzione nella quale ha eccepito l’inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto del ricorso siccome inammissibile, improcedibile ed infondato.
Il 29/12/2023, il Comitato civico no biogas a Dragoni ha depositato in giudizio un’istanza di riunione, chiedendo “di disporre la riunione dei (due) giudizi TAR (rgn. 675/2023 e rgn. 6023/2023), ai fini della trattazione congiunta degli stessi per un’unica Udienza pubblica da fissare in epoca successiva alla pregiudiziale trattazione di merito dell’Appello in Consiglio di Stato (rgn.8342/2023), già prevista per il 1.2.2024 ed al netto del conseguente termine di deposito della decisione”.
Il 02/01/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Dragoni, depositando un atto di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare, poiché inammissibile, improcedibile ed infondato.
Il 04/01/2024, anche il Comune resistente ha depositato in giudizio un’istanza di riunione, chiedendo di “disporre la riunione dei due giudizi R.G. n° 675/2023 e 6023/2023, ai fini della trattazione congiunta degli stessi per un’unica Udienza Pubblica da fissare in epoca successiva alla pregiudiziale trattazione di merito dell’Appello innanzi al Consiglio di Stato r.g. n° 8342/2023, prevista per il 01.02.2024, al netto del conseguente termine di deposito della decisione”.
Il 04/01/2024, il Ministero resistente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, rilevando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il 05/01/2024, il Comune di Dragoni ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell’azione (legittimazione ad agire ed interesse ad agire), “attesa la perdita della disponibilità delle aree su cui edificare a far data dal 31.12.2022”, “in quanto dal contratto preliminare di concessione del diritto di superficie, stipulato tra la società Cannavina e Fazzone Maria il 15.12.2020 [cfr. ancora doc. n° 5], non registrato e, per l’effetto, inopponibile al Comune di Dragoni, emerge che la validità dello stesso è stata prevista SINO AL 31.12.2022” e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, chiedendo, in rito, di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto delle condizioni dell’azione e, nel merito, di rigettare il ricorso poiché infondato.

 

Il 05/01/2024, si è costituita in giudizio la Regione Campania, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale.
Con atto di intervento ad opponendum notificato e depositato in giudizio il 05/01/2024, il Comitato civico no biogas a Dragoni ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva della Società ricorrente, “atteso che questi aveva già perso medio tempore (ovvero, per espressa previsione contrattuale, a far data dal 31.12.2022) la disponibilità delle aree su cui pretenderebbe di edificare l’impianto” e, dunque, il palese difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. “risultando venuto meno il presupposto essenziale per la prosecuzione dell’operazione immobiliare, che preclude(va) la realizzazione di un progetto non conforme alla normativa edilizio urbanistica”, nonché l’infondatezza dello stesso.
L’08/01/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza, in cui, in via preliminare, ha sottolineato “che oggetto del ricorso introduttivo è unicamente il provvedimento di decadenza dalla A.U. Regionale 14/22 adottato dal Comune resistente, in palese difetto di competenza, sulla base dell’inesistente presupposto costituito dalla scadenza dei termini per l’inizio dei lavori assentiti”; che “Tutte le eccezioni avanzate negli scritti difensivi aventi ad oggetto la A.U., il presunto mendacio nella domanda di sanatoria dei manufatti demoliti e la loro conseguente abusività o meno, non sono oggetto della presente controversia: le stesse contestazioni, già proposte con il ricorso del Comune di Dragoni 917/23, sono state già ritenute erronee e rigettate con la Sentenza del Tar Campania, Napoli, 4763/2023”, nonché l’inammissibilità di “tutte le eccezioni aventi ad oggetto la pretesa illegittimità delle proroghe regionali, in quanto le stesse non sono mai state impugnate del Comune resistente” e dell’“avvenuta integrazione postuma della motivazione effettuata in sede del presente giudizio, mediante gli atti processuali e gli scritti difensivi delle controparti”, replicando alle eccezioni in rito ed alle argomentazioni svolte nella memoria del Comune resistente e nell’atto di intervento del Comitato civico “no biogas a Dragoni”. Ha evidenziato, altresì, che non merita accoglimento la richiesta, avanzata dalle controparti, di riunione del ricorso introduttivo del presente giudizio con quello avente n.r.g. 675/2023, non sussistendo “alcuna connessione soggettiva e/o oggettiva tra i due ricorsi” e concluso per l’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
L’08/01/2024, il Comune di Dragoni ha depositato in giudizio una memoria in replica a quella di pari data della Società ricorrente, insistendo per il rigetto del gravame.
Ad esito della Camera di Consiglio dell’11/01/2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 126 del 15/01/2024, la ha accolta e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di decadenza impugnato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 giugno 2024, con la seguente motivazione: “RILEVATO che, impregiudicato ogni eventuale e più ampio aspetto legato alla “insistenza” del permesso di costruire nell’ambio del procedimento di autorizzazione unica, quest’ultima è, allo stato, pienamente valida ed efficace;
RITENUTO che il ricorso in esame non appare, prima facie, sfornito del necessario fumus boni iuris, atteso che il Comune di Dragoni adduce quale motivo di decadenza del permesso di costruire il mancato inizio dei lavori entro il termine a tal uopo assegnato, senza però tener conto che, a differenza di quanto asserito nel provvedimento impugnato, il termine di inizio dei lavori di cui alla A.U. 14/2022 è ancora pendente;
RILEVATO, sotto tale profilo, che con la autorizzazione unica regionale n. 14 del 15.02.2022, è stato concesso il termine di 6 (sei) mesi per l’inizio dei lavori, ovvero fino al 15.08.2022: la Regione Campania, con nota del 14.07.2022, non impugnata dal Comune resistente, ha prorogato di un anno il termine anzidetto, ovvero fino al 15.08.2023; in pendenza dei termini innanzi individuati, è entrato in vigore l’art. 7 bis della legge n. 91 del 15.07.2022, rubricato “Proroga dell’efficacia temporale del permesso di costruire”, che ha aggiunto, al comma 2, dell’art. 15 del d.P.R. n. 380/01, il seguente periodo: “per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato”, come nella fattispecie per cui è causa, “ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine di inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo”;
RILEVATO che con nota del 20.07.2023, la società ricorrente ha comunicato alla Regione Campania, “con riferimento alla Autorizzazione Unica in oggetto 14/2022”, “che la scrivente società intende avvalersi delle disposizioni dell’art.15, comma 2, del d.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 (comma così sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014, poi così modificato dall’art. 7-bis, comma 1, legge n. 91 del 2022), che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fissa il termine per l’inizio dei lavori in tre anni dal rilascio del titolo”;
RITENUTO, altresì, che, in presenza di un’autorizzazione unica regionale, non annullata, né sospesa ed ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 380 del 2001, la decadenza del permesso di costruire, dichiarata per mancato inizio dei lavori entro un termine predeterminato, comporta un pregiudizio, grave ed irreparabile, al quale è possibile ovviare unicamente sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato;
RITENUTO di riservare le spese della presente fase cautelare al definitivo e di fissare per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del giorno 20 giugno 2024.”
Il 04/05/2024, il Comitato interventore ha depositato in giudizio una memoria conclusiva, nella quale si è riportato ai rilievi ed alle eccezioni d’inammissibilità ed infondatezza rese nei propri precedenti scritti difensivi, ed ha eccepito, altresì, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto “1) alla preliminare pianificazione dell’impianto da parte dalla soc. Cannavina (legale rapp.te sig. Pendolino), sull’area concessa dalla sig.ra Fazzone (consorte) in virtù del contratto preliminare di mero diritto di superficie (sebbene invalido siccome mai registrato), non è seguita la predisposizione del progetto esecutivo”, “2) a tutt’oggi, manca persino un contratto definitivo (registrato) tra i coniugi (Fazzone e Pendolino), imprescindibile per l’inizio lavori” e “3) l’impianto di cui all’A.U. n. 14 del 15.2.2022, peraltro, ricadrebbe nella fascia di rispetto del progetto A.N.A.S. per la realizzazione de: “adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 “Telesina” dal km 0+000 al km 60+900””, chiedendo di rigettarsi il ricorso siccome inammissibile, improcedibile ed infondato.
Il 17/05/2024, il Comune resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha ribadito le già sollevate eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell’azione (legittimazione ad agire ed interesse ad agire) ed eccepito la improcedibilità del ricorso per la perdita della legittimazione attiva di parte ricorrente e per la sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente perduto definitivamente la titolarità del diritto di superficie, in quanto “con contratto del 03.04.2024 …, Fazzone Maria, proprietaria dei terreni oggetto dell’A.U. n° 14/2022, ha ceduto il diritto di superficie alla SOCIETÀ AGRICOLA RETINA LAND S.R.L.”, nonché per l’inclusione dei suoli oggetto della Autorizzazione unica nei progetto dell’A.N.A.S. relativo ai lavori di ampliamento della SS Telesina, chiedendo, in via istruttoria, di autorizzare il deposito tardivo di documentazione decisiva; in rito, di dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza delle condizioni dell’azione, ovvero inammissibile per originario difetto delle condizioni dell’azione e, nel merito, di rigettare il ricorso poiché infondato.
Il 20/05/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui, riportandosi al ricorso introduttivo del giudizio e alle note di udienza depositate l’08.01.2024, in via preliminare, ha sottolineato nuovamente che “oggetto del ricorso introduttivo è unicamente il provvedimento di decadenza dalla A.U. Regionale 14/22, adottato dal Comune resistente, in palese difetto di competenza, sulla base dell’inesistente ed unico presupposto costituito dalla pretesa scadenza dei termini per l’inizio dei lavori assentiti”, e che “Non vi è, pertanto, alcuna connessione oggettiva e/o soggettiva tra la presente controversia e quella proposta dalla sig.ra Fazzone, n.q. di proprietaria delle opere demolite, avverso l’Ordinanza di demolizione dei preesistenti manufatti”, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso e, in particolare, del primo, con il quale ha dedotto che il termine di inizio dei lavori di cui alla A.U. 14/2022 è ancora pendente.

 

Il 24/05/2024, il Comitato interventore ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale, in rito, ha ribadito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte ricorrente, determinata dal recente avvio del procedimento espropriativo da parte del Commissario straordinario A.N.A.S., nonché dall’assenza in capo alla Società Cannavina di un valido titolo di disponibilità dell’area (di proprietà Fazzone) imprescindibile “per eseguire l’attività edificatoria”, avendo il Comune prodotto agli atti di causa “l’atto di compravendita del 3.4.2024 (rep. n. 28.882, racc. n. 22.668) trascritto in data 9.4.2024, con il quale la proprietaria (Fazzone Maria) trasferiva il diritto di superficie alla società agricola Retina Land srl”, e, nel merito, che “L’oggetto del ricorso introduttivo afferisce alla legittima declaratoria di decadenza per mancata proroga espressa del termine di inizio lavori ex art. 11, comma 5, L. reg.le n.38/2017”, evidenziando “l’inevitabile declaratoria di decadenza, peraltro, già contemplata dal punto 3 dell’A.U. n.14 del 15.2.2022 (secondo cui: “la presente autorizzazione si intende decaduta in caso di fermo prolungato superiore ad un anno”-cfr. pag.7), in linea con i precetti di cui all’art.11, comma 5, L. R. n.37/2018”, “ferma l’impossibilità per la società Cannavina (legale rapp.te il sig. Raffaele Pendolino, marito della sig.ra Fazzone Maria) di rivendicare l’ulteriore II^ proroga del termine per l’inizio lavori (fissato in sei mesi dall’Autorizzazione Unica n.14 del 15.2.2022), avanzata con richiesta del 20 luglio 2023, siccome mai espressamente accordata, così come impone l’art.11, comma 5, L. R. n.37/2018 (dalla Regione previo concerto con il Comune, quale unica amministrazione locale titolare della potestà di vigilanza del territorio)”, chiedendo di rigettarsi il ricorso siccome inammissibile, improcedibile ed infondato.
Il 27/05/2024, il Comune di Dragoni ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Il 30/05/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria di replica, nella quale ha evidenziato, in via preliminare, “che tutte le eccezioni in rito formulate sono fondate su circostanze (la pretesa perdita della disponibilità dell’area e la presunta incompatibilità del progetto con quello ANAS, le quali impedirebbero la realizzazione dell’impianto di biometano), la cui rilevanza potrebbe essere, al più, oggetto di valutazione soltanto da parte della competente Regione Campania, in sede di eventuale procedimento amministrativo sulla attuale validità ed efficacia della Autorizzazione Unica da lei rilasciata”, che “sono fondate prevalentemente su documentazione tardivamente depositata in violazione dei termini di cui all’art. 73 del c.p.a. e non attinente all’oggetto della causa”, e, comunque, “che le stesse sono comunque infondate in fatto e in diritto”. In particolare, ha prodotto, in replica alla eccezione di sopravvenuta carenza di interesse per la perdita della titolarità del diritto di superficie in capo alla odierna ricorrente (in quanto “con contratto del 03.04.2024 …, Fazzone Maria, proprietaria dei terreni oggetto dell’A.U. n° 14/2022, ha ceduto il diritto di superficie alla SOCIETÀ AGRICOLA RETINA LAND S.R.L.”), “il contratto preliminare stipulato tra la Fazzone, la ricorrente Cannavina e la Agricola Retina Land srl, in data 03.04.2024”, con il quale «si è stabilito, per quanto interessa in questa sede, così come nel precedente preliminare tra la Fazzone e la Cannavina, che “il concedente (Retina Land) si obbliga a costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 953 c.c., in favore del concessionario” (Cannavina), “il diritto di superficie dell’appezzamento di terreno” per cui è causa: “il contratto definitivo di costituzione del diritto di superficie sull’area superficiaria e dei diritti di servitù a questo strumentali”…”verrà stipulato entro e non oltre il 31.12.2024”.», e ha dedotto, in replica alla eccezione di sopravvenuta carenza di interesse per l’inclusione dei suoli oggetto della Autorizzazione unica nei progetto dell’A.N.A.S. relativo ai lavori di ampliamento della SS Telesina, che trattasi di “atti endoprocedimentali, non definitivi, non immediatamente lesivi, insuscettibili di autonoma impugnazione”, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
Il 31/05/2024, il Comune di Dragoni ha depositato in giudizio note di udienza, in cui ha evidenziato che “La mancanza di una progettazione esecutiva della Cannavina e la oggettiva conflittualità del progetto preliminare assentito con A.U. n.14/2022, con la nuova arteria stradale ANAS, quale opera strategica ricompresa nella cd. legge obiettivo, per la quale è avviato l’esproprio dei terreni di proprietà Fazzone, così come rappresentato dalla stessa (Cannavina) nelle osservazioni al progetto Anas, conferma della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse” e che, peraltro, “i lavori non potranno mai avviarsi in quanto neppure risulta agli atti una proroga espressa dopo quella concessa sino al 15.8.2023 (ed esclusivamente per cause di forza maggiore), così come prescritto dall’art. 11, comma 5, L. reg. n.38/2017, recepita nell’ambito della stessa A.U. n. 14/22”, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nella pubblica udienza del 20/06/2024, la causa, chiamata congiuntamente al ricorso N.R.G.  675/2023, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto con riferimento al dedotto e assorbente vizio di incompetenza del gravato provvedimento comunale del 06/11/2023, recante in oggetto “comunicazione decadenza del permesso di costruire rilasciato in uno alla Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2001”, come di seguito precisato.
Occorre, anzitutto, premettere che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Società ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Dragoni del 06/11/2023, che ha comunicato la “decadenza del permesso di costruire rilasciato in uno alla Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2001” per mancato inizio dei lavori nel termine ivi previsto, nel mentre non è oggetto del presente giudizio la legittimità della Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2001 rilasciata dalla Regione Campania in data 15.02.2022 alla odierna ricorrente per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di biometano in questione, né la legittimità della nota della Regione Campania prot. PG/2022/0632109 del 21 dicembre 2022 di riscontro (negativo) dell’istanza inoltratale il 12 dicembre 2022 dal Comune di Dragoni per l’esercizio del potere di autotutela in rapporto alla predetta autorizzazione unica regionale (oggetto di separato ricorso n.r.g. 917/2023 proposto dal Comune di Dragoni e respinto con la sentenza n. 4763/2023 di questo Tribunale, avverso la quale il Comune di Dragoni ha interposto appello n.r.g. 8342/2023 al Consiglio di Stato, che lo ha rigettato con la sentenza n. 3205/2024 dell’08/04/2024, intervenuta nelle more del presente giudizio e avverso la quale pende giudizio di revocazione), né la legittimità dell’ordinanza n. 1 del 05.12.2022, con la quale il Comune di Dragoni ha ingiunto alla proprietaria dell’area in questione la demolizione di talune opere abusive (oggetto di separato ricorso n.r.g. 675/2023, chiamato congiuntamente al ricorso introduttivo del presente giudizio nella pubblica udienza del 20/06/2024); sicché, in via preliminare, vanno disattese le eccezione di inammissibilità e improcedibilità del ricorso per carenza (originaria e sopravvenuta) di legittimazione attiva e interesse della Società odierna ricorrente, in disparte la tardività del deposito della documentazione prodotta dal Comune resistente.
Osserva, infatti, il Collegio che la Società ricorrente, quale titolare del provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 14 del 15/02/2022 della Regione Campania, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 – allo stato non annullato, revocato o oggetto di declaratoria di decadenza da parte della Regione Campania – deve ritenersi munita della legittimazione e dell’interesse ad agire avverso il gravato provvedimento comunale di decadenza impugnato, nel mentre le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti per la dedotta indisponibilità (originaria o sopravvenuta) dell’area e la irrealizzabilità sopravvenuta del progetto, sono fondate su circostanze attinenti direttamente alla validità e all’efficacia del titolo abilitativo rilasciato dalla Regione Campania, che non costituiscono oggetto del presente giudizio e che non possono essere valutate in questa sede, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, prima parte, c.p.a., secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, nella specie, dalla (competente) Regione Campania.
Nel merito, il Collegio – rilevando che, con ordinanza cautelare n. 126 del 15/01/2024, questa Sezione aveva ritenuto, prima facie, non sfornito del necessario fumus boni iuris il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha dedotto che il termine di inizio dei lavori di cui alla A.U. 14/2022 è ancora pendente, “impregiudicato ogni eventuale e più ampio aspetto legato alla “insistenza” del permesso di costruire nell’ambio del procedimento di autorizzazione unica” – ritiene fondata e assorbente la censura incentrata sulla “incompetenza del Comune di Dragoni ad adottare l’atto di decadenza (della A.U. 14/22)”, benché formulata dalla ricorrente solo in via subordinata con il secondo motivo di gravame, in quanto, in base ai principi affermati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 27/04/2015 e confermati dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato, «in tutte le situazioni di incompetenza … si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus. A ben vedere, nel disegno del codice tale tipologia di vizi è talmente radicale e assorbente che non ammette di essere graduata dalla parte. A quest’ultima, se intende ottenere una pronuncia su tali peculiari modalità di (mancato) esercizio del potere amministrativo, si aprono perciò due strade: non sollevare la censura di incompetenza (e le altre assimilate), oppure sollevarla ma nella consapevolezza della impossibilità di graduarla» (nello stesso senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 11/09/2023, n. 8252).
In particolare, osserva il Collegio che l’Autorizzazione Unica di che trattasi, rilasciata ex art. 12 del D. Lgs. 387/2001 dalla Regione Campania all’esito di apposita conferenza di servizi, “costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato”, come, peraltro, rilevato anche nella sentenza n. 4763/2023 di questo Tribunale (di rigetto del separato ricorso proposto dal Comune di Dragoni n. 917/2023), secondo cui «l’autorizzazione unica regionale disciplinata dall’art. 208, D.Lgs. n. 152/2006 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione dell’impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all’amministrazione comunale rifluiscono nella prevista Conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa Amministrazione comunale e che rappresenta il luogo procedimentale deputato alla complessiva valutazione del progetto presentato…. dal momento che l’art. 208, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, assegna al provvedimento regionale conclusivo del procedimento una funzione sostitutiva di tutti gli atti e provvedimenti ordinariamente di competenza di altre autorità territoriali»; sicché, a ben vedere, come rilevato dalla odierna ricorrente, nella fattispecie di causa, «non vi è alcun “permesso di costruire rilasciato in uno alla Autorizzazione Unica” che possa essere oggetto di un atto comunale (e non regionale) di secondo grado», bensì, “in presenza di un’Autorizzazione Unica regionale, qualunque atto di secondo grado avente ad oggetto la stessa potrebbe essere adottato soltanto dalla Regione Campania n.q. di autorità procedente”, anche in base al principio del contrarius actus.
Del resto, nel gravato provvedimento comunale di decadenza “del permesso di costruire rilasciato in uno alla Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2001” (rectius, della Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2001 n. 14/2022), viene espressamente richiamata la clausola di cui al punto 5 della predetta Autorizzazione Unica regionale n. 14/2022, secondo cui la Regione Campania decreta “di stabilire che i lavori di realizzazione dell’impianto, hanno inizio entro sei mesi dalla notifica del presente atto …”, a conferma che trattasi, a ben vedere, di atto avente ad oggetto l’Autorizzazione Unica regionale in questione (che “assorbe” il permesso di costruire).
Né, come pure rilevato da parte ricorrente, la competenza del Comune potrebbe derivare, nel particolare caso di specie, dal suo potere generale di vigilanza e controllo ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e dai “principi giurisprudenziali desumibili dalla sentenza del Tar Lazio Latina n° 504/2019”, confermata in appello con Sentenza n. 9332/2023 (come si legge nella motivazione del gravato provvedimento comunale), in quanto le predette sentenze, da un lato, confermano che l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2001 “riguarda anche gli aspetti urbanistici ed edilizi, per cui “assorbe” l’eventuale permesso di costruire” e, dall’altro lato, si riferiscono ad una fattispecie del tutto diversa da quella per cui è causa, riguardando la concreta realizzazione dell’impianto “da parte del privato e dunque le modalità di esercizio di detto potere generale di vigilanza dell’Amministrazione comunale sull’attività edilizia svolta sul proprio territorio”, ossia non un “intervento eliminatorio sull’autorizzazione unica, rilasciata dalla Provincia di Frosinone, alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto fotovoltaico de quo, bensì la legittimità un provvedimento repressivo adottato dal Comune di Villa Latina nell’esercizio della propria competenza generale ed esclusiva a vigilare sull’attività edificatoria svolta sul proprio territorio”.

 

Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra precisati, e, per l’effetto, va annullato il provvedimento comunale di decadenza impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della Regione Campania.
Sussistono i presupposti di legge (avuto riguardo alle peculiarità fattuali del caso di specie, nonché alla complessità e novità delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento comunale di decadenza impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti della Regione Campania.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:

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