TEANO – Viste le vicende verificatesi nell’ultima adunanza del Consiglio Comunale questa Presidenza ritiene opportuno fare un po’ di chiarezza sulla questione riguardante la validità della seduta dell’ultimo Consiglio Comunale tanto discussa negli ultimi giorni. Spiegando nuovamente quanto esposto già all’apertura di tale seduta, provando ad essere ancora più chiaro. Premettiamo che il regolamento in questione in vigore nel Comune di Teano è molto vecchio. E’ stato adottato in vigenza del Regio Decreto del 1915, anche se è stato aggiornato nel 2015, quando già era in vigore l’attuale Testo Unico degli Enti Locali.
L’art. 15, che disciplina la validità delle sedute, non prevede uno specifico quorum ma opera, semplicemente, un rinvio mobile alla legge. E si deve ritenere che il rinvio sia alla legge che esiste, non a quella che non esiste più. Pertanto, il riferimento deve essere il D.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL) che, a norma del nostro regolamento, è la norma cui fare riferimento: la legge, appunto, alla quale esso rinvia. In buona sostanza, con riferimento al caso specifico del quorum strutturale e quindi del numero legale necessario per poter validare la seduta del Consiglio Comunale, il Regolamento Comunale non entra mai nello specifico. Difatti nessun articolo dello stesso regolamento si esprime esplicitamente su quello che deve essere il numero legale ai fini della validazione delle varie sedute. Quindi, non essendo prevista dal regolamento in alcun caso una maggioranza aggravata si fa riferimento alla maggioranza prevista dalla norma Statale vigente e quindi dal TUEL, cosi come peraltro si fa riferimento alla legge per tutto quanto non previsto dal regolamento.
Cosa dice quindi il TUEL in merito?
L’artico 38 comma 2 del D.Lgs. 267 del 2000 recita in merito che le sedute del Consiglio Comunali sono valide con la presenza di “1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all’Ente, senza computare a tal fine il Sindaco e il Presidente della Provincia”, senza fare distinzione alcuna tra prima e seconda convocazione. Facendo adesso due conti spiccioli, anche con il “pallottoliere”, considerato che al Comune di Teano sono assegnati 16 Consiglieri oltre il Sindaco e che 1/3 di 16 è uguale a circa 5,3, arrotondando per eccesso, si ha che il numero minimo di Consiglieri che deve essere presente per dichiarare valida la seduta è di n. 6. Pertanto, essendo presenti all’ultima seduta del Consiglio 8 Consiglieri eletti, tale seduta risultava essere valida e correttamente costituita. Questo non perché l’ho deciso io ma perché lo dice la legge ed indirettamente, per tutto quanto sopra esposto, anche il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in vigore presso il nostro Ente.
A questo punto qualcuno potrebbe dire e allora la consuetudine? Visto che si è sempre fatto così. Beh si è sempre sbagliato in quanto il rinvio alla consuetudine dovrebbe essere prima di tutto previsto esplicitamente nel Regolamento e non è così, non vi è alcun riferimento alla stessa e comunque in ogni caso la consuetudine non può essere mai contraria alla legge e la legge prevale sempre sulla consuetudine.
Pertanto volendo concludere, il sottoscritto non ha stracciato nessun Regolamento ne tantomeno ha valutato e deciso per convenienza ma, si è semplicemente limitato a svolgere al meglio il suo ruolo nell’applicare quanto previsto dalla legge sovraordinata e da ogni altro tipo di regolamentazione comunale, assumendo una condotta legittima e rispettosa dei diritti e delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri le cui contestazioni apparivano un mero pretesto teso a pregiudicare l’ordinato svolgimento della seduta. (nota a cura del il presidente del consiglio comunale Pasqualino Tammaro)
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