Piedimonte Matese – “Ogni consigliere comunale ha il diritto di prendere visione della documentazione con modalità che impongono una diligenza minima: recarsi presso gli uffici comunali”. E’ uno dei tanti richiami fatti dal giudice ai consiglieri comunali di minoranza del capoluogo matesino promotori del ricorso all’epoca dei fatti presentato davanti ai giudici del Tar Campania. Sono durissime le motivazioni con cui i giudici del Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso presentato dal sindaco Vittorio Civitillo per la riforma della sentenza emessa dai giudici del Tar della Campania. I giudici romani nell’accogliere il ricorso “maltrattano” i consiglieri comunali di minoranza (Cristina Palumbo, Costantino Leuci, Gianfrancesco D’Andrea, Rosario Carmine Rossi) che avevano presentato il ricorso.
I ricorrenti hanno dedotto l’asserita violazione dell’art. 227 comma 2 del d.lgs. 267/2000 – ossia la tardiva messa a disposizione dei documenti; dalla circostanza di fatto che il Comune avesse omesso di trasmettere loro, via pec, tali documenti. Quindi in assenza di quella trasmissione di atti non avrebbero potuto svolgere correttamente la loro funzione di consiglieri. Sulla vicenda i giudici del Consiglio di Stato sono categorici: “Va sgombrato il campo da un primo equivoco. Nessuna delle disposizioni sopra menzionate prevede la trasmissione via pec della documentazione a corredo della proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione ai consiglieri comunali. Ogni consigliere comunale ha il diritto di prendere visione della documentazione con modalità che impongono una diligenza minima: recarsi presso gli uffici comunali. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte”. Né nella fonte primaria né nelle fonti secondarie, in questo caso, si rinviene traccia di obblighi di trasmissione della documentazione a corredo delle proposte di deliberazione. L’attenzione si sposta dunque sulla “messa a disposizione” dei consiglieri della proposta di approvazione del rendiconto della gestione. Nel caso qui esaminato non vi è minima prova circa la lesione dei diritti dei consiglieri comunali ricorrenti che, in primo grado, hanno lamentato che gli atti erano stati (…) “trasmessi al solo capogruppo, Prof. Leuci e non all’intero gruppo consiliare di minoranza”. Il punto è che, come già evidenziato, i consiglieri comunali ricorrenti in primo grado hanno lamentato la mancata trasmissione dei documenti. Quindi, il mancato adempimento di un dovere di cui non è dato trovare traccia nelle disposizioni che si assumono violate.I diritti dei consiglieri comunali trovano fondamento nel principio democratico e della rappresentanza politica spettante ai componenti degli organi elettivi. Tali diritti risultano funzionali alla cura dell’interesse pubblico connessa al munus e al mandato conferito.
Nel particolare caso qui esaminato i consiglieri comunali non hanno in alcun modo contestato che gli atti non fossero a disposizione per la consultazione, bensì che essi non fossero stati loro trasmessi.
La partecipazione non consapevole alla seduta consiliare di approvazione del rendiconto della gestione è da imputare agli stessi consiglieri comunali che non risulta abbiano esercitato i diritti connessi al mandato adoperandosi con la diligenza richiesta: consultare gli atti presso gli uffici comunali. Diverso esito sarebbe seguito alla vigenza di differenti disposizioni regolamentari in ordine alle modalità di messa a disposizione degli atti ai consiglieri, disposizioni di cui, però, nel caso qui all’esame, si ribadisce, non vi è traccia”.