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VAIRANO PATENORA – AMPLIAMENTO DELLA CAVA PIZZOMONTE, SI PARTE: LA GIUNTA CANTELMO HA DETTO “SI”. E MARTONE TACE. L’AMPLIAMENTO GRANDE COME 8 CAMPI DA CALCIO

VAIRANO PATENORA -Cava di Pizzomonte, l’ampliamento è cosa fatta. Lo ha stabilito la giunta comunale guidata dal sindaco Bartolomeo Cantelmo con la delibera 121 dello scorso 23 settembre. Lino Martone, leader dell’opposizione(?) consiliare, sulla vicenda tace. Un silenzio che è “assordante”, se si considera che sull’ambiente ha  incentrato la propria attività politica. Sulla delibera di giunta che autorizza l’ampliamento della cava Pizzomonete,  invece, il silenzio è assordante. L’ampliamento sarà di oltre 80mila metri, cioè otto campi di calcio messi uno vicino all’altro. Sarà la Ici srl, del gruppo Patriciello, a gestire la coltivazione concessa dal comune vairanese. La Ici prende quindi il posto della Italcal srl, anch’essa del gruppo Patriciello

ECCO LA DELIBERA DI GIUNTA

 

Comune di Vairano Patenora

Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE

Numero  121   Del  23-09-13

 

OGGETTO: PROSECUZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DEL RECUPERO AMBIENTALE COMPRENSIVO DI AMPLIAMENTO PER LA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITÀ PIZZOMONTE DEL COMUNE DI VAIRANO PATENORA – DECRETO N. 88 DEL 13.12.2010 EMESSO DAL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI CASERTA A CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 – DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 25.03.2013, ESECUTIVA – AVVENUTA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA REGIONE CAMPANIA, SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO – MANCATO RISCONTRO – DETERMINAZIONI

 

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di settembre, alle ore 14:10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

 

Dott. CANTELMO BARTOLOMEO SINDACO Presente
SUPINO STANISLAO ASSESSORE Presente
Dott. DEL VECCHIO RAFFAELE ASSESSORE Assente
RUSSO ANGELO ASSESSORE Presente
ZANFAGNA MARCO ASSESSORE Presente

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune ne risultano presenti n.   4 e assenti n.    1.

 

Assume la presidenza Dott. BARTOLOMEO CANTELMO in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr. ANTONIO CIORLANO;

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere FAVOREVOLE:

Il  Responsabile del Servizio proponente, ai sensi dell’art.49-comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, in ordine alla sola regolarità tecnica, specifica del proprio servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to   GEOM. NATALE ERNESTO

 

 

Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti vigenti della proposta di deliberazione in oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. ANTONIO CIORLANO

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 

OGGETTO: PROSECUZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DEL RECUPERO AMBIENTALE COMPRENSIVO DI AMPLIAMENTO PER LA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITÀ PIZZOMONTE DEL COMUNE DI VAIRANO PATENORA – DECRETO N. 88 DEL 13.12.2010 EMESSO DAL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI CASERTA A CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 – DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 25.03.2013, ESECUTIVA – AVVENUTA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA REGIONE CAMPANIA, SETTORE BILANCIO E CREDITO AGRARIO – MANCATO RISCONTRO – DETERMINAZIONI

“LA GIUNTA COMUNALE

A – PREMESSO che:

1 – La coltivazione della cava comunale di calcare sita in località Pizzomonte risale al 1959, come documentato dai certificati del distretto minerario di Napoli del 03.9.1974, ed è stata oggetto di regolare denuncia di esercizio prodotta il 27.10.1959 dalla ditta Cantelmo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 128 del 09.04.1959.

 

Con L. R. n. 54 del 13.12.1985 è stata introdotta la disciplina per la coltivazione di cave e torbiere, subordinando l’esercizio dell’attività di coltivazione di cava a regime autorizzatorio (art. 4 della L. R. n. 54/85).

 

La normativa regionale, per le cave già in atto, ha previsto all’art. 36 disciplina transitoria.

 

La norma richiamata stabilisce in particolare che La coltivazione delle cave in atto alla data dell’8 gennaio 1986, per le quali, a norma dell’art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, è stata presentata denuncia al Comune e alla Regione Campania, potrà essere proseguita, purchè, entro sei mesi dalla stessa data, l’esercente abbia presentato domanda di proseguimento, con la procedura e documentazione prevista dall’articolo 8 della presente legge ed adempia agli obblighi  previsti dagli artt. 6 e 18 della presente legge. 2. La denunzia d’esercizio ai sensi dell’art. 28 D.P.R.. 9 aprile 1959, n. 128, è titolo legittimamente ai fini del precedente comma 1 purchè la stessa risulti presentata al Comune, o al Distretto minerario, o alla Regione, o alla Provincia e sia relativa a particelle già interessate dallo svolgimento del piano di coltivazione di cava. 3. In caso di mancata presentazione della domanda, alla scadenza del termine predetto, l’attività di coltivazione si considera cessata e l’eventuale continuazione dei lavori è sottoposta alle sanzioni di cui all’art. 28 della presente legge. 4. L’autorizzazione di cui al comma I non può essere denegata se non quando l’attività estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesaggistici, idrogeologici ed archeologi derivanti da altre leggi nazionali o regionali. 5. Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologi, derivanti da leggi nazionali o regionali già oggetto di coltivazioni alla data di opposizione degli stessi l’attività estrattiva può essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle ovvero della superficie già oggetto di coltivazione. 6. Per i vincoli imposti successivamente e semprechè siano suscettibili di deroga, si applicherà la procedura di cui all’art. 11, commi 4 e 5, della presente legge. 7. Qualora la cava sia ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dallo strumento urbanistico vigente, l’autorizzazione ai sensi dell’art. 11, comma 5 della presente legge costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico stesso”.

 

Il sig. Luigi Cantelmo avanzava in data 26.06.1986 istanza di prosecuzione, ex art. 36 L. R. 54/85 della coltivazione della cava “sul foglio mappale n. 30 particella 101 su una superficie di mq. 83.330, su terreni di proprietà comunale per la durata di anni 20 (venti). Contestualmente faceva presente di essere proprietario delle seguenti particelle 99, 100, 159, 125, 127, 144/b, 144/c, 96 per una superficie totale di mq. 21832″.

 

Il Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 10321 del 10.6.1990 ha accolto l’istanza di prosecuzione formulata dalla ditta Cantelmo, autorizzando la prosecuzione dell’attività sino al 13.3.1999.

 

L’autorizzazione di cui al precitato decreto presidenziale n. 10321/90, legittima la prosecuzione, ai sensi dell’art. 36 della L. R. 54/85, dell’attività estrattiva sui suoli riportati al NCT, al foglio di mappa 30, particella 101 per un’estensione di mq. 83.330 conformemente al progetto di coltivazione e recupero ambientale del 09.5.87.

 

L’autorizzazione interessa, più in particolare, il seguente particellare: mappale 30, particella 101, su terreno di proprietà comunale ai fini di coltivazione; e particelle 99-100-159-160-125-127-144/B-145-95 foglio 25 quest’ultimo destinato a servizio della cava, di proprietà privata.

 

Tale autorizzazione, ai sensi dell’art. 4 della citata  L. R. 54/85, “tiene luogo di ogni altro atto, nulla-osta e autorizzazione di competenza regionale, attinente ad aspetti connessi con l’attività di cava e previste da specifiche normative “.

 

Con decreto del dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta n. 12913 del 02.08.1996, l’autorizzazione, già rilasciata alla ditta individuale Cantelmo Luigi, veniva trasferita, ex art. 12 L.R. Campania 54/85 alla Ditta Cantelmo S.r.l..

 

Con successivo decreto n. 19326 del 22.09.1997 del Dirigente del precitato Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, l’autorizzazione n. 10321/90, già in titolarità della ditta Cantelmo, veniva trasferita, ex art. 12 della L. R. Campania 54/85, alla ITALCAL S.R.L..

 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 626/94, recante norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto, in attuazione della Direttiva CEE 92/91, la Soc. Italcal predisponeva una specificazione del piano di coltivazione del 09.05.1987, allegato al D.P.G.R. 10321/90, conformemente alle previsioni introdotte dal legislatore del 1996, ai fini di una totale eliminazione dei rischi correlati all’attività di coltivazione.

La nuova specifica del progetto veniva approvata con provvedimento prot. n. 15950 del 30.09.1997 dal Genio Civile di Caserta.

 

L’autorizzazione rilasciata è relativa ai lavori estrattivi da svolgere nelle aree ricadenti nelle particelle indicate nel D.P.G.R.C. n. 10321 del 20.06.1990 e per l’attuazione di quanto descritto dal nuovo Piano di lavoro presentato in data 30.09.1997 prot. n. 15950.

La nuova pianificazione è stata approvata con atto prot. n. 15950 del 30.9.1997 dal Dirigente del Genio Civile di Caserta.

 

Negli atti amministrativi è rimarcato che l’autorizzazione è relativa ai lavori estrattivi da svolgersi nella aree ricadenti nelle particelle indicate nel provvedimento di autorizzazione DPGR 10321 del 20.6.1990 e per l’attuazione di quanto descritto dal nuovo piano di lavoro presentato in data 30.9.97 prot. 15950.

 

Il Piano di Coltivazione, approvato con ordini di servizio del Dirigente del Genio Civile di Caserta n. 15950 del 30.9.97 e n. 870 del 16.2.98, prevede che l’attività estrattiva venga svolta integralmente all’interno del perimetro dell’area oggetto di autorizzazione regionale DPGR 10321 del 20.6.1990.

 

Si sottolinea che il nuovo Piano di Coltivazione, approvato dagli atti  dirigenziali richiamati, costituisce atto tecnico prodromico alla realizzazione dei lavori previsti nel progetto di modellamento e recupero ambientale.

 

L’art. 36 ter della L. R. n. 54/1985, introdotto dall’art. 24 della L. R. n. 17/95, al I comma prevede che “La coltivazione delle cave su terreni in uso civico, in atto alla data dell’08.1.1986 o alla data di entrata in vigore della legge n. 431/85, in assenza di mutamento di destinazione, può essere esercitata in attesa dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 12 della L. 16.6.1927 n. 1766, perché entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’esercente presenti apposita domanda con la procedura e documentazione prevista dal precedente art. 8 ed adempia agli obblighi previsti dagli art. 6 e 18 della presente legge, inviando all’ente titolare dei diritti di uso civico una copia di essa corredata da una perizia firmata e da una planimetria catastale dell’ambito estrattivo coltivato e da coltivare ed un’istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione”.

 

Al IV comma dell’art. 36 ter L. R. 54/85 è previsto che “l’Ente titolare dei diritti di uso civico richiede alla Regione l’autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi dell’art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per i terreni interessati dalle cave di cui al comma 1 del presente articolo”.

 

Il V comma della previsione normativa in esame statuisce che “l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso non può essere negata se non quando l’attività estrattiva risulti in contrasto con vincoli paesaggistici non suscettibili di deroga”.

 

La ditta Cantelmo s.r.l., poi ITALCAL S.R.L. ha inoltrato in data 06.09.95 istanza ex art. 36 ter della L. R. 17/95 nel rispetto del termine individuato dalla disposizione normativa in esame.

 

La superficie indicata nel contesto delle domande formulate ai sensi e per le finalità dell’art. 36 ter L. R. 54/85, introdotto dalla L. R. 17/95, comprende l’area di 83.330 mq. nelle particelle 101, foglio 30, già oggetto dell’autorizzazione di cui al DPGR n. 10341/90 ed un area, adiacente al perimetro di cava già autorizzato, di 16.660 mq. costituente parte della particella 56 del foglio 30.

 

La domanda ex art. 36 L.R. 54/85 è stata corredata da:

– Una perizia giurata a firma dell’arch. Paolo Laghezza;

– Una planimetria catastale dell’ambito estrattivo coltivato e da coltivare a firma dell’arch. Paolo Laghezza;

– Un’istanza di autorizzazione al mutamento di destinazione usi civici del 04.09.95 a firma del sig. Cantelmo Luigi in qualità di amministratore della Cantelmo s.r.l..

 

In data 05.06.96 la ditta Cantelmo s.r.l., poi ITALCAL SRL, inoltrava all’amministrazione comunale, all’amministrazione provinciale ed al dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta progetto esecutivo a firma dell’ing. Fabio Valente integrativo del progetto di massima alla istanza di prosecuzione ex art. 38 ter L. R. n. 54/85 come modificato dall’art. 24 L. R. n. 17/95.

 

Con atto datato 26.9.2000 il Sindaco del Comune di Vairano Patenora, richiamata l’istanza della ditta Cantelmo s.r.l., poi ITALCAL S.R.L., inoltrata ai sensi dell’art.  36 ter L. R. 54/85, modificato dalla L. R. 17/95, la delibera di G. R. n. 17540 del 22.12.1978, con cui veniva autorizzato il mutamento di destinazione d’uso, e la richiesta dell’ente titolare del diritto di uso civico di rinnovo del cambio di destinazione d’uso della parte di territorio comunale su cui insiste l’attività di cava, prendeva atto, ai fini paesaggistici ed ambientali, della presentazione nei termini di legge (L. R. 17/95) da parte della ditta Cantelmo, poi ITALCAL S.R.L., dell’istanza di prosecuzione dell’attività di coltivazione della cava posizionata nel Comune di Vairano Patenora, di cui al mappale n. 30 part.lla 101 e degli effetti ad essa connessi.

 

È opportuno evidenziare che nel testo dell’atto sindacale si dà atto altresì dell’esistenza di progetto di ricomposizione ambientale in fase di esecuzione da parte della ditta Italcal ovvero del progetto approvato dal Genio Civile di Caserta giusta ordini di servizio del 1997 e del 1998.

 

La valutazione dell’istanza inoltrata da Italcal s.r.l. ai fini dell’art. 36 ter L. R. 54/85, e della documentazione ad essa allegata, ne attesta e la ritualità e la conformità alle prescrizioni contenute nella norma transitoria della legge regionale.

 

Preliminarmente si evidenzia che la previsione contenuta all’art. 36 ter della L. R. 54/85 come mod. dall’art. 24 della L. R. 17/85, è norma che consente la prosecuzione dell’attività di coltivazione su terreni in uso civico pur in difetto della preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 12 della legge n. 1766 del 1927.

 

La norma ha funzione di sanatoria di situazioni in essere di occupazione sine titulo e/o illegittime di demanio in uso civico.

La funzione individuata è rilevabile, in uno con il favor accordato dal legislatore regionale alla prosecuzione della attività estrattiva anche su terreni in uso civico, dalla previsione del V comma dell’art. 36 ter in commento, ove il mutamento di destinazione è atto dovuto eccezione fatta per i terreni gravati da vincoli paesaggistici inderogabili.

 

La disposizione regionale vincola la P.A. all’accoglimento della istanza: tale è il significato della espressione legislativa l’autorizzazione al mutamento di destinazione di uso non può essere negata.

È evidente che la norma in esame ha tipizzato e, quindi, limitato il potere di diniego al solo presupposto – nella specie inesistente – del contrasto dell’attività estrattiva con vincoli paesaggistici non suscettibili di deroga.

Sul terreno interessato dal progetto approvato dal Settore del Genio Civile della Regione Campania  non esiste alcun vincolo paesaggistico insuscettibile di deroga.

Consegue che il rilascio dell’atto autorizzativo era atto dovuto, pena la grave illegittimità dell’atto di diniego.

 

La fondatezza delle suesposte conclusioni trova supporto autorevole e nella chiarezza inequivoca del dato normativo e nella giurisprudenza del Tribunale di S. Maria C.V. che sul punto specifico ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti amministrativi condizionanti il legittimo esercizio dell’attività rimarcando con particolare riferimento alla domanda inoltrata in data 06.09.95 che “la ditta gerente l’attività di cava de qua ha presentato rituale domanda di prosecuzione di attività estrattiva a norma dell’art. 36 ter L. R. 54/85 introdotto dall’art. 22 della L. R. 17/95, nel termine di 120 giorni (ricordando che, in caso di termini indicati in giorni, il dies a quo non computatur in termine) dalla data di entrata in vigore della L. R. 17/95 pubblicata il 24.04.95, da computarsi dal 10.05.1995(quindici giorni liberi dopo la pubblicazione).

 

Il Tribunale preso atto dell’intervenuto assolvimento da parte della Italcal srl degli oneri imposti dalla normativa regionale in materia di cave, ai fini della prosecuzione dell’attività su terreni in uso civico, ha qualificato l’attività della cava in sequestro pienamente legittima poiché esercitata nel rispetti della normativa vigente in subjecta materia”.

 

La sentenza del GUP del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, datata 2.2.2005, nell’assolvere gli imputati dai reati ascritti, affronta anche la problematica della coltivazione di cava su terreni gravati da uso civico rimarcando al riguardo quanto segue:

Accertato che l’attività di cava veniva autorizzata dalla Giunta Regionale previo parere favorevole della Sovrintendenza ai BBAA di Caserta, dalla Sovrintendenza Archeologica della Provincia di Napoli e Caserta e soprattutto previa delibera della G. R. n. 17540 del 22.12.1978, con la quale veniva autorizzato il Comune di Vairano Patenora a mutare la destinazione di un terreno di uso civico  di Ha 8.33.30, distinto in catasto al mappale 30 particella 101.

Detta autorizzazione regionale ineriva la particella 101 mappale 30 su di una superficie di mq. 83.300, terreno di proprietà comunale, nonché le particelle 99, 100, 159, 160, 125, 127, 144/b, 145/b, 95 di cui al folio 25 per una superficie complessiva di mq. 21832 di proprietà esclusiva della ditta titolare della cava, e destinata al servizio della cava medesima.

Il giudice penale ha accertato inoltre le seguenti circostanze di fatto.

In data 2.7.1990 il Sindaco del Comune di Vairano Patenora, sentita la Commissione integrata, autorizzava la prosecuzione dell’attività di cava sotto il profilo del rinnovo dello svincolo dagli usi civici, autorizzazione che non risulta mai essere caducata.

In data 6.9.1995 la ditta gerente la cava in oggetto presentava domanda di prosecuzione di attività estrattiva a norma dell’art. 36 ter L. R. 54/85, introdotto dall’art. 22 della L. R. 17/95, nel rispetto del termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. R. 54/85, che decorre dal 10.5.1995 (ovvero 15 giorni liberi dopo la pubblicazione avvenuta il 24.4.1995), rammentando che in caso di termini indicati in giorni il dies a quo non computatur in termine, e conseguentemente deve ritenersi errata la conclusione cui perveniva la Guardia Forestale, ovvero l’assenza di titolo autorizzativo, fondata sulla tardività della domanda di prosecuzione dell’attività estrattiva in quanto presentata al 121° giorno.

Viceversa l’attività della cava deve considerarsi pienamente legittima poiché esercitata nel rispetto della normativa vigente e dunque in presenza di titoli autorizzatori quali il decreto regionale n. 10321 del 10.6.1996 e la successiva domanda di prosecuzione di attività estrattiva a norma dell’art. 36 ter L. R. 54/85 introdotto dall’art. 22 della L. R. 17/95”.

 

Il Tribunale nell’escludere che il vincolo per usi civici sia idoneo a qualificare l’area oggetto del sito di cava come bellezza naturale identifica la natura e finalità del vincolo per usi civici “come diretto a conformare un’area territoriale non per la sua natura paesaggistica quanto piuttosto per l’utilità collettiva che la stessa può assumere”.

Ne segue che avendo la ditta titolare dell’autorizzazione osservato tutti gli obblighi imposti dall’art. 36 ter, la realizzazione del progetto a suo tempo inoltrato, che ricomprende attività di coltivazione da effettuarsi sulla particella 101 e su parte della particella 56 ai fini anche di ricomposizione ambientale, sia da qualificarsi pienamente legittima pur in difetto della preventiva autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 12 della legge n. 1766 del 1927.

 

Come emerge dal dato testuale dell’art. 36 ter detta disposizione in parte qua consente la prosecuzione dell’attività di cava su terreni gravati da uso civico consentendone il mutamento di destinazione e non individua un termine finale di efficacia al mutamento di destinazione.

 

La funzione di sanatoria che connota la disciplina di cui all’art. 36 ter ne implica la natura di norma speciale con portata derogatoria rispetto alle norme generali disciplinanti la fattispecie.

 

Ne consegue che nella ipotesi in esame, gli atti abilitativi rilasciati con specifico riferimento al progetto esecutivo allegato all’istanza di prosecuzione dell’attività inoltrata per le finalità di cui all’art. 36 ter hanno spiegato la loro efficacia essendo stata realizzata dalla società l’attività oggetto del progetto che ha originato la delibera consiliare di definitivo mutamento di destinazione d’uso.

 

Va invero rilevato che la consiliare n. 23 del 30.5.97,  nel decidere il mutamento di destinazione di parte di Monte S. Angelo loc. Pizzomonte lo correla in via generale alla realizzazione delle attività in progettazione poi autorizzate dalla Regione Campania .

 

Deve quindi propendersi in linea con la volontà manifestata dall’ente titolare del diritto di uso civico, per la stretta funzionalità dell’autorizzato mutamento di destinazione con la compiuta esecuzione delle attività progettuali.

 

Va esclusa, pertanto, la necessità da parte del Comune di ulteriori adempimenti al di fuori del mero rinnovo del contratto di fitto, ove spirato il termine di durata, e, in attuazione agli obblighi di cui al decreto n. 88/2010, della sottoscrizione di atto di convenzione.

 

La legittimazione alla prosecuzione della attività su terreni gravati da uso civico deriva dal chiarissimo tenore letterale dell’art. 36 ter della L. 54/85 come modificata dalla L. R. n. 17/85 e, precipuamente dal dato della inesistenza di vincoli paesaggistici insuscettibili di deroga.

 

In relazione al dato testuale della fonte speciale regionale e del titolo alla prosecuzione della attività che la stessa radica in capo alla azienda, è del tutto illegittimo e privo di fondamento giuridico l’invito di cui al provvedimento del 16.09.2003 del settore usi civici a rientrare in possesso del terreno concesso all’Italcal srl.

 

Lo stesso viola apertamente la fonte primaria regionale che rende del tutto inapplicabili alla fattispecie le disposizioni del R. D. n. 332 del 26.02.28 e della legge 1766 del 1927.

Si materializza la deroga da parte della fonte speciale alle previsioni della legge generale in applicazione del principio “genius  per speciem derogatur”.

 

Resta dimostrata la illegittimità, per contrasto con la normativa speciale, dell’invito di cui al provvedimento del 16.09.2003 del Dirigente del Servizio Usi civici della Regione Campania come pure di un provvedimento adesivo a tale richiesta.

 

La esattezza della conclusione trova fondamento nelle circostanze che di seguito si indicano:

– l’Italcal srl, ex ditta Cantelmo, ha presentato rituale domanda ex art. 36 ter L. R. 17/95;

– il  terreno oggetto della predetta istanza non è gravato da alcun vincolo paesaggistico insuscettibile di deroga, talché l’Italcal srl era in possesso di parere paesaggistico prot. 5046 del 07.06.2001, regolarmente inviato al Ministero dell’Ambiente che non ha ritenuto ricorrere ipotesi per un eventuale annullamento dello stesso, a riprova della derogabilità del rimedio.

 

Va inoltre osservato, che l’ininfluenza ai fini della prosecuzione dell’attività di cava, dei rilievi mossi dal servizio regionale usi civici con la nota prima richiamata, indirizzata al settore provinciale del Genio Civile di Caserta, è dimostrata dal contenuto della relazione prot. 343439 dell’8/7/2003 con cui il citato settore, richiamata la documentazione agli atti dell’ufficio ed il dato testuale dell’art. 36 ter, perviene alle conclusioni che qui integralmente si riportano.

“Alla luce della normativa surrichiamata, nonché della situazione di fatto ed amministrativa, la norma in oggetto consentiva la prosecuzione dell’attività estrattiva anche su aree di uso civico pur in assenza di autorizzazione al mutamento di destinazione, purché fosse prodotta domanda nel termine di legge.

Trattasi in tutta evidenza di una norma la cui ratio era ed è la sanatoria di eventuali occupazioni senza titolo e/o illegittime di terreni di demanio civico, tanto che all’ultimo comma prevede il rilascio della autorizzazione al mutamento di destinazione quale provvedimento non discrezionale, ma obbligatorio, salvo il contrasto con vincoli paesaggistici non suscettibili di deroga.

Si rappresenta che non è dato conoscere a questo Settore se il Comune di Vairano Patenora abbia rispettato gli adempimenti di rito per ottenere l’autorizzazione regionale sta di fatto che ha manifestato la sua volontà con delibera n. 40/90.

In conclusione è parere dello scrivente Settore che, prodotta la istanza ex art. 36 ter e pendente il relativo procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione di uso in assenza di vincoli paesaggistici inderogabili, la attività estrattiva possa legittimamente continuare nei limiti delle aree indicate negli elaborati allegati alla istanza, ai fini di coltivazione e recupero dell’intera cava”.

 

La Regione Campania alla scadenza del termine di efficacia dell’autorizzazione n. 75 del 21.1.2003 ha rilasciato in favore della ditta nuove autorizzazioni funzionali alla prosecuzione dell’attività di coltivazione e ricomposizione ambientale sulle particelle site nel Comune di Vairano Patenora località Pizzomonte. (cfr. Decreto n. 17 del 5.5.2008 del Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento AGC 15 lavori pubblici, opere pubbliche attuazione espropriazione).

Ne consegue alla luce dei rilievi esposti e dalla documentazione richiamata, l’impossibilità di qualificare ostativa alla sottoscrizione della convenzione la nota a firma del Dirigente del servizio amministrativo usi civici del 24.7.2003, anche perché, i rilievi in essa contenuti, superati dal procedimento definito con decreto della Regione Campania, sono da intendersi la realizzazione del progetto predisposto dalla ditta ITALCAL ai sensi dell’art. 27 delle norme di attuazione del Piano Regionale della Attività Estrattive.

2 – dalle premesse del decreto n. 88/2010 del 13.12.2010 emesso dalla Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta di autorizzazione alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento della cava di che trattasi, ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 delle norme di attuazione del PRAE, è dato rilevare che la società istante ha inoltrato richiesta di autorizzazione relativa a progetto che contempla sia il completamento delle residue coltivazioni già autorizzate, che l’ampliamento della superficie estrattiva nella misura del 20% (pari a mq. 16.600) dell’estensione originariamente assentita.

 

Il progetto insiste sulle stesse particelle che erano oggetto della progettazione allegata alla istanza inoltrata dalla società ITALCAL srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 ter della L. R. n. 54/85 come modificata ed integrata dalla L. R. n. 17/85.

 

L’ampliamento impegna l’area individuata catastalmente al foglio 30 part. 56 parte, di proprietà comunale, gravata da uso civico.

 

In data 22.1.2008 veniva indetta dalla Regione Campania conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta per l’approvazione del progetto di coltivazione proposto dalla ditta ITALCAL srl.

 

In data 13.12.2010 veniva emesso il menzionato decreto dirigenziale n. 88 da parte della Regione Campania – Settore Provinciale del Genio civile di Caserta -.

 

Nel corso della prima seduta si registrava l’intervento delle amministrazioni interessate, ad eccezione, tra l’altro, dei rappresentanti della Regione – Settore Bilancio e Credito Agrario che adducevano a sostegno della assenza “la impossibilità di partecipare”. (cfr verbale della prima riunione del 22.01.2008).

 

Si concludeva la riunione con richieste di documentazione integrativa e rinvio alla seduta del 18.03.08.

Medio tempore i lavori della conferenza venivano sospesi in ragione delle pronunzie rese dal TAR Campania Napoli che, chiamato a valutare la legittimità del PRAE, ne sanciva lo annullamento. (cfr Tar Campania Napoli sez I sen. n. 568/08).

Sospensione, poi, revocata per effetto delle ordinanze del Consiglio di Stato che in fase di delibazione cautelare ripristinavano la efficacia del PRAE. (cfr. Consiglio di Stato sez VI ordinanza n. 3078/08).

 

Di qui, la convocazione giusta nota prot. n. 687744 del 06.08.2008 della seconda seduta della conferenza di servizi fissata per il giorno 23.09.08 presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta.

 

Ancora una volta, il Settore Bilancio Credito Agrario, regolarmente convocato, ometteva di presenziare ai lavori limitandosi a comunicare con nota prot. n. 762289 del 13.09.08 di “non ravvisare la utilità di una partecipazione ai suddetti lavori”. (cfr. verbale del 23.09.08), il che esprime il massimo dell’attenzione, da un lato, dall’altro prova che la prosecuzione dell’attività non è assoggettata ex lege ad autorizzazioni.

 

Seguiva l’aggiornamento della seduta al 11.11.08, nel corso della quale il Settore Bilancio Credito Agrario nuovamente giustificava la propria assenza con la semplicistica affermazione di “non ravvisare la utilità di una partecipazione ai suddetti lavori”. (cfr. verbale del 11.09.08)

 

Nell’ultima e successiva riunione del 03.12.2008, ferma la perdurante assenza del settore  Bilancio e Credito Agrario, ed acquisite tutte le integrazioni, pareri e/o osservazioni richiesti, i lavori conferenziali venivano “dichiarati chiusi” con esito positivo, avendo tutte le amministrazioni “espresso i rispettivi pareri favorevoli all’intervento proposto dalla Italcal s.r.l.”.

 

Non è superfluo riportare i contenuti della determinazione assentiva di cui al verbale del 03.12.21008 in parte qua si attesta che: “i partecipanti hanno compilato le allegate schede, che sono parte integrante del presente verbale nelle quali hanno espresso i rispettivi pareri favorevoli all’ intervento proposto dalla Italcal s.r.l.”. (cfr. verbale del 03.12.2008).

Con decreto n. 791 del 09.10.2009 la Commissione VIA della Regione Campania escludeva il progetto dalla procedura di V.I.A.

 

All’esito di tale provvedimento, il Genio Civile subordinava all’acquisizione di un nuovo contratto di fitto il rilascio del titolo abilitativo richiesto da Italcal srl; contratto, questo, stipulato in data 27/11/2009 con l’Amministrazione Comunale di Vairano Patenora.

 

Ottemperati gli incombenti istruttori – seppure disposti successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi indetta il 22.01.2008 –  il Settore Genio Civile della Regione Campania subordinava, ancora, il rilascio del titolo abilitativo alla autorizzazione “al mutamento di destinazione d’uso delle aree gravate dal vincolo di usi civici”, per l’effetto diffidandosi la ricorrente dal “riprendere qualsiasi attività fino al momento del rilascio di tutte le indispensabili autorizzazioni”. (cfr. nota prot. n. 2009.1075807 del 11.12.2009)

 

Infine, il Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania con nota prot. n. 2009.1119003 del 28.12.2009 ha espresso “dissenso al mutamento di destinazione delle aree gravate da usi civici” muovendo dall’affermazione per cui non sarebbe stato espletato “il procedimento di cui all’art. 12 L 1766/27” e sarebbe ancora in corso di adozione “deliberazione da parte della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto definizione ai sensi dell’art 4 co. 2 LR n. 13/08 degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriali e delle destinazioni d’suo ammissibili per le terre gravate da usi civici”.

 

L’art. 14 quater legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/05, espressamente prevede che: Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato,(..)”.

 

Per inequivoco disposto di legge, quindi, l’amministrazione chiamata a pronunciarsi in seno alla conferenza di servizi deve esprimere il parere di competenza unicamente nel corso dei lavori della stessa a pena di consumazione del relativo potere.

 

Nella specie, come provano i verbali delle sedute relative allo svolgimento della istruttoria della conferenza, il Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania, ritualmente convocato per ciascuna della quattro sedute in cui la conferenza si è cadenzata, ha ritenuto di non presenziare affermando  la “non utilità di una partecipazione ai suddetti lavori”. (cfr verbali del 22.01.08, del 23.09.08, del 11.11.2008).

 

In alcuno dei momenti che hanno segnato l’attività dell’organo conferenziale l’amministrazione cui è demandata, tra l’altro, la tutela degli usi civici ha mai ravvisato la necessità di esprimere un giudizio, tampoco non favorevole, alla prosecuzione della attività di cava gestita da Italcal srl.

 

Solo a chiusura dei lavori conferenziali, consunto, dunque, ogni potere finanche di valutazione in ordine al progetto della ricorrente, il Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario con nota prot. n. 2009.1119003 del 28.12.09 oppone un giudizio negativo, con ciò inibendo la attività di coltivazione.

Si deve ritenere in coerenza con univoco orientamento del Giudice amministrativo la nullità del dissenso espresso ad avvenuta conclusione della conferenza di servizi in quanto espresso “al di fuori della conferenza di servizi … e quindi in violazione del termine tassativo di cui all’art 14 quater co. 1 della legge n. 241/90”.

 

Tale l’orientamento seguito dal GA: “Per quanto concerne, quindi, il citato parere negativo espresso dalla Regione (dal quale il Comune ha fatto discendere automaticamente la conclusione sfavorevole alla ricorrente del procedimento di sanatoria), lo stesso va dichiarato nullo ai sensi del combinato disposto fra l’art. 14-quater, comma 1, e l’art. 21-septies della L. n. 241/1990. Al riguardo, si evidenzia che:l’art. 14-quater, comma 1, come modificato dalla L. n. 15/2005, prevede che “Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso”. Come si vede, anche se la norma utilizza un termine abbastanza atecnico e di matrice processuale (parlando di “inammissibilità” del c.d. parere postumo), si deve ritenere che la sanzione applicabile nel caso di specie è la nullità per carenza di potere, trattandosi di uno dei non molti casi in cui la legge stabilisce che il potere deve essere esercitato entro un termine tassativo, a pena di “consumazione”. Il disposto di cui all’art. 14-quater trova conferma anche nella norma di cui al precedente art. 14-ter, comma 6-bis, il quale dispone che “All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”, con ciò volendo rimarcare il fatto che l’autorità procedente, in sede di adozione dell’atto terminale, può e deve tenere conto solo degli apporti forniti in sede di conferenza di servizi;ciò, del resto, obbedisce alla natura stessa della conferenza di servizi, per come l’istituto si è andato modificando nel corso degli anni. Senza voler ripercorrere funditus l’evoluzione normativa, è sufficiente ricordare che, sino alla novella del 2005,  le amministrazioni invitate alla conferenza di servizi avevano la possibilità di esprimere il proprio parere anche al di fuori della sede assembleare, il che ha dato spesso luogo ai c.d. “ribaltoni”, ossia a situazioni nelle quali l’orientamento emerso in sede di conferenza in base ai pareri espressi dalle amministrazioni presenti veniva poi ribaltato a seguito della resa di pareri negativi postumi da parte di amministrazioni rimaste assenti (le quali, in ipotesi, potevano anche essere numericamente prevalenti rispetto a quelle che invece avevano partecipato alla conferenza);al fine di evitare tali situazioni decisamente incresciose e di rafforzare la valenza acceleratoria e semplificatoria dell’istituto, il Legislatore del 2005 ha introdotto un principio chiaro ed indiscutibile, e cioè che le amministrazioni convocate debbono esprimersi in sede di conferenza di servizi, dal che discende la nullità dei pareri postumi. Ciò, ovviamente, non esclude che il parere negativo postumo non possa essere tenuto in considerazione dall’Amministrazione procedente (e, ovviamente, anche dall’interessato, il quale potrebbe abbandonare o modificare l’iniziativa approvata dalla conferenza di servizi, laddove dal parere postumo risulti, ad esempio, la sussistenza di profili di responsabilità penale nel caso di realizzazione del progetto oppure laddove vengano espresse riserve sulla fattibilità tecnica dell’opera assentita), ma ciò può trovare uno sbocco provvedimentale solo attraverso un procedimento di autotutela, da svolgersi naturalmente nel rispetto delle regole e dei principi di cui all’art. 21-nonies della L. n. 241/1990. (cfr in terminis Tar Puglia Lecce sez III, 13.05.08 n. 1371; nonché in senso conforme Cons. Stato sez VI 03.03.06 n. 1023; id 14.02.2002 n. 847)

 

Nel decreto di autorizzazione alla realizzazione del progetto ed in particolare, nei considerata del decreto si rinviene prova inequivoca della irrilevanza, recte ininfluenza, del dissenso espresso dal Settore Bilancio e Credito Agrario con nota del 28.12.2009 e, quindi, oltre un anno dopo la conclusione con esito unanimemente favorevole dei lavori della conferenza dei servizi.

Si legge nella parte conclusiva dei considerata del decreto n. 88/2010 quanto segue:

  • con riferimento sia alle esigenze istruttorie sopra indicate sia ai motivi ostativi espressi dal Settore Bilancio e Credito Agrario, occorre precisare che:

–          la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, visti i pareri delle competenti Soprintendenza, ha comunicato il proprio parere favorevole sul progetto come già specificato nella premessa (nota n. 567 del 19.1.2009);

–          il Consiglio Comunale di Vairano Patenora, con propria deliberazione n. 12 del 7/6/2010, ha approvato il “Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di uso civico”, trasmettendolo con nota prot. n. 6052 del 14.7.2010 anche al Settore Bilancio e Credito Agrario;

–          la deliberazione avente ad oggetto “Definizione, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d’uso ammissibili per le terre gravate da usi civici” è stata adottata dalla Giunta Regionale della Campania con atto n. 368 del 23.3.2010, ma non è vincolante visto che, trattandosi di atto regolamentare, si è ancora in attesa del completamento delle procedure di cui all’art. 56 della Legge Regionale n. 6 del 28 maggio 2009;

–          il Comune di Vairano Patenora (CE), con la propria nota n. 9853 del 9.11.2010 acquisita al prot. dell’A.G.C. n. 15 e al n. 915934 del 16.11.2010 e successivamente trasmessa al Settore provinciale del Genio Civile di Caserta, ha reiterato “…l’istanza di mutamento di destinazione d’uso dal vincolo degli usi civici sulla particella n. 101 e parte della particella n. 56, entrambe del foglio di mappa n. 30…”, rammentando che parte dell’area era già stata oggetto di mutamento di destinazione d’uso e che, per la rimanente area in ampliamento, era già stata prodotta regolare istanza a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30.5.1997, in ottemperanza all’art. 12 comma 2 della l. 1766/27 e agli artt. 39 e 41 del R.D. 332/28;

  • che, in riscontro alla nota comunale n. 9853 del 9.11.2010, il Settore Bilancio e Credito Agrario della Giunta Regionale della Campania ha, con propria nota prot. n. 902478 del 11.11.2010, confermato quanto già precedentemente comunicato.

 

Le ragioni della irrilevanza (cfr. decreto 88/2010) del dissenso espresso dal Settore Regionale Bilancio e Credito Agrario si rinvengono nella parte conclusiva dell’autorizzazione, laddove l’amministrazione regionale rileva testualmente quanto segue:

Preso atto:

–          delle esigenze istruttorie espresse dal Settore Bilancio e Credito Agrario della Giunta Regionale della Campania e delle relative precisazioni annotate nel considerato;

–          dei motivi ostativi espressi dal Settore Bilancio e Credito Agrario della Giunta Regionale della Campania e delle relative precisazioni annotate nel considerato;

–          che il settore Bilancio e Credito Agrario non ha comunicato l’esito dell’eventuale riscontro al parere richiesto alla competente Avvocatura Regionale “,…sulle questioni concernenti il progetto di cui all’oggetto…”, di cui al considerato;

–          che il Comune di Vairano Patenora ha recentemente e formalmente confermato, a valle dell’incontro ufficiale del 5.11.2010 intervenuto con il Settore Bilancio e Credito Agrario, la volontà di rinnovare sia l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso relativamente alle aree individuate catastalmente col foglio 30 part. 101 (mq. 83.300) sia di richiedere l’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso relativa alla superficie in ampliamento identificata catastalmente con il Foglio 30 part. 56/parte, ponendo in essere tutte le procedure prescritte dal competente settore regionale Bilancio e Credito Agrario, così come precisato nella propria nota prot. n. 9853 del 9.11.2011;

–          che questo ufficio ha, per quanto di competenza, ottemperato a fornito chiarimenti in merito alle esigenze istruttorie comunicate formalmente dal settore regionale Bilancio e Credito Agrario e che ritiene essere superati i motivi a supporto del dissenso espresso dal predetto settore;

–          che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento conseguente obbligatoriamente ad un’istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

 

Nel disciplinare del decreto viene subordinato l’inizio dell’attività ad oneri posti a carico della ditta titolare dell’autorizzazione nonché ad adempimenti a carico dell’ente locale.

 

In particolare, per quanto concerne gli oneri posti a carico del Comune di Vairano Patenora al punto 6 del decreto n. 88/2010 l’inizio delle attività estrattive è espressamente subordinato alla proroga del contratto di fitto in essere con l’amministrazione.

 

Al punto 9 del decreto n. 88 del 13.12.2010, l’inizio dell’attività  è altresì condizionata alla trasmissione da parte delle ditta ITALCAL della Convenzione stipulata con il Comune di Vairano Patenora ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L. R. n. 54/85.

 

Gli adempimenti effettuati prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione comunale erano i seguenti:

– Con propria delibera n. 23 del 18.2.2011, esecutiva, la Giunta Comunale di Vairano Patenora modificava la delibera di G.M. n. 184 del 20.11.2009, decideva di prorogare il contratto di fitto n. 1158/2009 per un ulteriore quadriennio e segnatamente sino al 31.12.2016.

– il Consiglio Comunale di Vairano Patenora attenendosi alle prescrizioni del Settore Bilancio e Credito Agrario ha approvato con delibera n. 12 del 7/6/2010 il regolamento usi civici.

 

Il regolamento è stato trasmesso con nota prot. 6052 del 14.7.2010 al settore provinciale del Genio Civile di Caserta, nonché al Settore Bilancio e Credito Agrario.

 

Nel contesto della nota di trasmissione del regolamento è espressamente richiamato l’art. 42 che testualmente prevede che:

– possono essere sottoscritti atti concessori per aree gravate da usi civici sulla base di convenzioni approvate dal Consiglio Comunale e nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge in particolare:

– per la conduzione e l’uso di strutture;

– per l’esercizio dell’attività estrattiva;

– per ogni altro utilizzo compatibile con le esigenze di crescita culturale ed economica della collettività degli aventi diritto;

– Nei casi di cui al precedente comma, può essere attivata nei modi di legge la procedura di mutamento permanente o temporaneo della destinazione di uso civico, fatto salvo quanto previsto dal citato art. 36 ter della l.r. 17/95 nei casi di attività estrattiva.

 

Il regolamento che in parte qua esclude all’art. 42 la previetà della attivazione dalla procedura di mutamento temporaneo o permanente della destinazione di uso civico per l’attività estrattiva realizzata in attuazione di progetti inoltrati nel rispetto e per le finalità dell’art. 36 ter, non è stato oggetto di contestazione da parte del Servizio Regionale usi civici.

 

Se ne deduce che nella fattispecie, il progetto oggetto di autorizzazione in favore di ITALCAL srl, essendo identico a quello già inoltrato e parzialmente realizzato per le finalità di cui all’art. 36 ter, sia sottratto all’obbligo di preventiva sdemanializzazione e ciò in virtù di inequivoca previsione del regolamento comunale degli usi civici, valida ed efficace.

 

Residua pertanto ai fini dell’utilizzabilità dell’autorizzazione la sola sottoscrizione della convenzione da parte dell’ente locale che alla luce di quanto sin qui rilevato si configura come atto dovuto coerente con la volontà costantemente manifestata dall’amministrazione di mutamento di destinazione dell’area interessata all’attività di cava.

La stipula di convenzione è altresì funzionale alla realizzazione di pubblici interessi della collettività locale.

Infatti il sito nell’attualità, in ragione della paralisi del progetto di coltivazione e rimodellamento si presenta caratterizzato da roccia affiorante e pertanto, non utilizzabile per la finalità dell’uso civico: pascolo – legnatico.

 

La convenzione consente la realizzazione dell’attività in progetto e per essa la ricomposizione ambientale, funzionale alla restituzione del sito di cava allo status quo ante e, per esso, alla originaria destinazione.

 

La realizzazione del progetto è indispensabile per la messa in sicurezza del sito, la cava presenta fatture di rocce, che per effetto degli agenti atmosferici possono determinare eventi franosi con conseguenze esiziali per la pubblica incolumità.

 

Ne discende improcrastinabile per tale specifico aspetto la messa in sicurezza dell’intera area di cava.

 

Il blocco dell’attività autorizzata dalla Regione Campania, riferibile a comportamento inadempiente dell’amministrazione comunale determina gravissimo vulnus ai livelli occupazionali nell’attuale situazione di notoria recessione economica.

Sussistono per quanto innanzi esposto, evidenti ragioni di pubblico interesse che impongono l’immediata sottoscrizione della convezione e quindi l’inizio dei lavori per la realizzazione del progetto approvato dall’amministrazione regionale.

Non va infine sottaciuto che essendo preclusivo all’utilizzo del titolo abilitativo l’inadempimento, agli obblighi imposti dal disciplinare di autorizzazione, riferibile al solo comune di Vairano Patenora, il perdurare di tale comportamento inadempiente espone l’amministrazione a grave azione risarcitoria già preannunciata dalla società con atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato al Comune in data 3.11.2011.

 

B – CONSIDERATO che:

 

1 – pur col favor delle previsioni normative di settore ( legge regionale n. 54/1985, come modificata con legge regionale n. 17/1995 ), della normativa di cui alla legge n. 241/1990, della conferenza di servizio all’uopo tenuta, del conseguente provvedimento finale ( Decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso della Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta ), nonché della richiamata giurisprudenza, questa amministrazione ha ritenuto di dover ancora una volta richiedere la manifestazione di volontà del proprio massimo organo di governo (il Consiglio Comunale), ciò allo scopo di esplicitare compiutamente lo spessore motivazionale che ha determinato il procedimento di che trattasi, la volontà del Comune, nella propria qualità di ente esponenziale, di tutelare pienamente l’interesse pubblico emergente dalla fattispecie, e la perfetta legittimità degli atti fin qui posti in essere nonché di quelli finali che dovranno consentire la concreta prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale comprensivo di ampliamento per la cava di calcare sita in località Pizzomonte.

Tanto per ulteriore riprova, sebbene non necessaria, della perfetta legittimità del percorso del procedimento alla luce della nota prot. n. 2009.1119003 del 28.12.2009, con la quale  il Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania ha espresso “dissenso al mutamento di destinazione delle aree gravate da usi civici” muovendo dall’affermazione per cui non sarebbe stato espletato “il procedimento di cui all’art. 12 L 1766/27” e sarebbe ancora in corso di adozione “deliberazione da parte della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto definizione ai sensi dell’art 4 co. 2 LR n. 13/08 degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriali e delle destinazioni d’suo ammissibili per le terre gravate da usi civici”.

Questa amministrazione ha inteso espletare il procedimento di cui all’art. 12 delle legge n. 1766/1927.

 

Infatti con delibera consiliare n. 10 del 25.03.2013, esecutiva, si adottava, con riferimento al citato decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 e al citato dissenso espresso dal Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania, il seguente dispositivo:

“A – PRENDERE ATTO del decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, col quale la ditta ITALCAL S.r.l., con sede legale in Località Fontana Fairnina nel Comune di Venafro (IS), è stata autorizzata alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento sulle aree individuate catastalmente col Foglio 30, part. 101, pari a mq. 83.300, e part. 56/parte, pari a mq. 16.660, di proprietà comunale, e col Foglio 25 partt. 99, 100, 159, 160,125, 127, 144/b e 96, pari a mq. 21.832, di proprietà della ITALCAL S.r.l., queste ultime da utilizzare quali pertinenze della cava stessa, per un’estensione totale pari a mq. 121.792;

B – PRENDERE ATTO di tutti i pareri che sono stati acquisiti nel corso della conferenza di servizi che ha condotto all’adozione del citato decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010;

C – RICHIEDERE alla Giunta Regionale della Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario il mutamento di destinazione d’uso dal vincolo degli usi civici sull’intera particella n.  101, pari a mq. 83.300, e su parte, pari a mq. 16.660, della particella n. 56, entrambe del foglio di mappa n. 30 del catasto terreni del Comune di Vairano Patenora, e ciò allo scopo di consentire che sulle individuate superfici sia concretamente esercitata l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento sulle precitate aree di proprietà comunale, e sulle aree individuate col Foglio 25 partt. 99, 100, 159, 160,125, 127, 144/b e 96, pari a mq. 21.832, di proprietà della ITALCAL S.r.l., queste ultime da utilizzare quali pertinenze della cava stessa, per un’estensione totale pari a mq. 121.792 – autorizzazione concessa con decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, a favore della ditta ITALCAL S.r.l., con sede legale in Località Fontana Fairnina nel Comune di Venafro (IS);

D – DARE ATTO che:

– l’area individuata catastalmente col Foglio 30, part. 101, pari a mq. 83.300 era già stata oggetto di mutamento di destinazione d’uso ( ciò con deliberazione n. 17540 del 22.12.1978 della Giunta regionale della Campania, con la quale il Comune di Vairano Patenora (CE) venne autorizzato a mutare la destinazione d’uso delle aree distinte catastalmente con il Foglio 30 part. 101, per la durata di anni nove, avente estensione pari ad Ha  8.33.30 per lo sfruttamento di cava di pietra calcarea, considerando anche che “…la zona demaniale in oggetto si presenta completamente nuda con roccia affiorante e pertanto inidonea ad alcuna forma di utilizzazione  prevista dalla legge…”);

– che, per la rimanente area in ampliamento parte della particella n. 56, pari a mq. 16.660, anch’essa del foglio di mappa n. 30, era già stata prodotta regolare istanza a seguito della delibera di Consiglio comunale n. 23 del 30.05.1997, in ottemperanza all’art. 12, comma 2, della legge n. 1766/27 e agli artt. 39 e 41 del R. D. n. 332/1928, con procedimento mai completato;

E – DARE ATTO che in data 03.12.2008 si è svolta la quarta ed ultima  seduta della Conferenza di Servizi che ha condotto all’adozione del decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso conclusivamente dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, in occasione della quale gli Enti intervenuti hanno espresso i propri pareri di competenza come di seguito riportati:

1 – parere favorevole dell’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, relativa alle aree individuate nello specifico strumento di pianificazione di bacino;

2 – parere favorevole del Comune di Vairano Patenora, per quanto concerne il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

3 – parere endoprocedimentale favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, per quanto concerne il controllo di legittimità di cui all’art. 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

4 – parere endoprocedimentale favorevole del Settore Tecnico Amministrativo provinciale delle Foreste della Giunta regionale della Campania, per quanto concerne il vincolo idrogeologico ex R. D. 3267/1923 e L. R. n. 11/96;

5 – parere favorevole del Settore Tutela Territorio e Protezione Civile dell’Amministrazione provinciale di Caserta;

6 – il parere del Settore Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell’Amministrazione provinciale di Caserta è stato acquisito in applicazione dell’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/90;

7 – il Comune di Vairano Patenora ha altresì certificato che le aree oggetto della coltivazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 75 del 02.01.2003 non sono state percorse dal fuoco (art. 10 della legge L. 353/2000);

8 – con nota n. 567 del 19.01.2009 la  Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha comunicato il proprio parere favorevole visti i pareri di competenza espressi dalle Soprintendenze interessate;

9 – il Settore Bilancio e Credito Agrario della Giunta regionale della Campania ha più volte comunicato, con note prot. n. 129812 del 12.02.2008, n. 762289 del 15.09.2008, n. 931358 del 07.11.2008, n. 1006.004 del 01.12.2008, di non ravvisare l’utilità di una propria partecipazione ai lavori di conferenza;

10 – con Decreto Dirigenziale n. 791 del 09.10.2009 il Settore Tutela dell’Ambiente ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto in questione al termine della prescritta verifica di assoggettabilità;

11 – con riferimento sia alle esigenze istruttorie e ai motivi ostativi espressi al Settore Bilancio e Credito Agrario, si precisa che:

a – la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, visti i pareri delle competenti Soprintendenze, ha comunicato il proprio parere favorevole sul progetto come già sopra specificato;

b – il Consiglio comunale di Vairano Patenora, con propria deliberazione n. 12 del 07.06.2010, ha approvato il “Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di uso civico”, trasmettendolo con nota prot. n. 6052  del 14.07.2010 anche al Settore Bilancio e Credito  Agrario;

c – la deliberazione avente ad oggetto “Definizione,  ai sensi dell’art. 4, comma  2, della legge r

o

 

egionale 13 ottobre 2008, n. 13, degli  indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d’uso ammissibili per le terre gravate da usi civici” è stata adottata dalla Giunta regionale della Campania con atto 368 del 23.03.2010, ma non è vincolante visto che, trattandosi di un atto regolamentare, si è ancora in attesa del completamento delle procedure di cui all’art. 56 della legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009;

d – l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Comune di Vairano Patenora nella riunione della Conferenza di Servizi del 03.12.2008, e quindi prima del 31.12.2009;

e – il successivo controllo di legittimità svolto dalla competente Soprintendenza si è concluso positivamente con l’inoltro della nota n. 67 del 19.01.2009 da parte della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;

f – nel caso di specie è applicabile la disciplina di cui all’art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo quanto contenuto nella circolare prot. n. DGPBAACS04/ 34.01.04/2089 del 22 gennaio2010 della Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee – Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio;

g – per le attività di coltivazione di cave e torbiere, sono fatte salve anche le competenze del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui  all’articolo 2, comma  1, lettera d), della legge 08.071986, n. 349, così come prescritto dall’art. 146  co. 14 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004, relative al controllo di legittimità sulle autorizzazioni rilasciate dagli enti locali sub-delegati, per le attività di cava in aree sottoposte a vincolo paesaggistico;

F – DISPORRE l’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta od autorizzazione che dovessero rendersi necessari ai fini della utile presentazione dell’istanza di mutamento di destinazione dal vincolo degli usi civici, per la causale in argomento, sulla particella n. 101 e su parte della particella n. 56, entrambe del foglio di mappa n. 30 del catasto terreni del Comune di Vairano Patenora, da prodursi alla Giunta regionale – Settore Bilancio e Credito Agrario.

G – DARE ATTO che motivazione del presente provvedimento risiede nelle ragioni in premessa e di seguito esplicitate:

G1 – emerge con evidenza che l’area interessata per oltre mezzo secolo dall’attività estrattiva di che trattasi necessita di una imprescindibile attività di ricomposizione ambientale che è la sola che potrà consentire compiutamente la realizzazione dei correlati pubblici interessi della collettività locale. Si precisa, a tal riguardo, che:

1 – con deliberazione n. 17540 del 22.12.1978, la Giunta regionale della Campania autorizzò il Comune di Vairano Patenora (CE) a mutare la destinazione d’uso delle aree distinte catastalmente con il Foglio 30 part. 101, per la durata di anni nove, avente estensione pari ad Ha  8.33.30 per lo sfruttamento di cava di pietra calcarea, considerando anche che “…la zona demaniale in oggetto si presenta completamente nuda con roccia affiorante e pertanto inidonea ad alcuna forma di utilizzazione  prevista dalla legge…”;

È chiaro e indubitabile che la zona demaniale di che trattasi era ed è roccia affiorante e pertanto inidonea ad alcuna forma di utilizzazione prevista dalla legge;

2 – il sito nell’attualità, in ragione della paralisi del progetto di coltivazione e rimodellamento si presenta caratterizzato da roccia affiorante e pertanto, non utilizzabile per la finalità dell’uso civico di pascolo – legnatico;

3 – la realizzazione dell’attività in progetto e per essa la ricomposizione ambientale, si pongono come il solo strumento funzionale alla restituzione del sito di cava allo status quo ante e, per esso, alla originaria destinazione, vale a dire all’effettività fruibilità in termini di uso civico – fruibilità altrimenti impossibile;

È chiaro e indubitabile, pertanto, che la zona demaniale di che trattasi potrà essere restituita alla sua destinazione e alla fruibilità civica solo ed esclusivamente con l’attività di coltivazione e rimodellamento di cui al progetto prodotto dalla ditta ITASLCAL srl;

4 – il sito di cava essendo nell’attualità caratterizzato da pareti che cadono a strapiombo per decine e decine di metri, si pone come fonte di enorme pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza del territorio; la realizzazione del progetto è indispensabile, quindi, anche  per la messa in sicurezza del sito. In particolare, la cava presenta fatture di rocce, che per effetto degli agenti atmosferici possono determinare eventi franosi con conseguenze esiziali per la pubblica incolumità. Ne discende improcrastinabile per tale specifico aspetto la messa in sicurezza dell’intera area di cava;

5 – Il blocco dell’attività autorizzata dalla Regione Campania determina gravissimo vulnus ai livelli occupazionali nell’attuale situazione di notoria recessione economica.

H – DARE ATTO che, per quel che concerne il fitto delle aree interessate dalla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento della cava di che trattasi ( realizzazione autorizzata con decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, ciò con riferimento alla ditta ITALCAL S.r.l., con sede legale in Località Fontana Fairnina nel Comune di Venafro (IS), sulle aree individuate catastalmente col Foglio 30, part. 101, pari a mq. 83.300, e part. 56/parte, pari a mq. 16.660, di proprietà comunale, e col Foglio 25 partt. 99, 100, 159, 160,125, 127, 144/b e 96, pari a mq. 21.832, di proprietà della ITALCAL S.r.l., queste ultime da utilizzare quali pertinenze della cava stessa, per un’estensione totale pari a mq. 121.792):

1 – con decreto n. 19326 del 22.09.1997 del Dirigente del settore provinciale del Genio Civile di Caserta, l’autorizzazione n. 10321/90, già in titolarità dalla Ditta Cantelmo, veniva trasferita, ex art. 12 della L. R. Campania 54/85, alla Italcal S.r.l.;

2 – con contratto n. 1001/04, stipulato tra il comune di Vairano e la ditta ITALCAL  SRL, la durata del contratto di fitto dell’area oggetto dello sfruttamento ( avente una estensione di mq. 83.300 e distinta in catasto al fol.30 particella 101 di proprietà del Comune di Vairano Patenora), veniva prorogato al 31/12/2007 ed il canone locativo veniva fissato in € 7.000 annui a decorrere dal 1 gennaio 2004;

3 – alla data del 31 dicembre 2007 scadeva il decreto Regionale n.75/03  di autorizzazione allo sfruttamento;

4 – con nota del 13.12.2006 la ditta ITALCAL trasmetteva, come sopra già indicato, alle autorità competenti l’istanza per la prosecuzione della coltivazione della cava per un periodo di anni 5, con allegato un nuovo progetto ai sensi dell’art.27 commi 3 e 4 delle norme di attuazione PRAE ex art.8 LR 54/85 e s.m.i. – istanza che prevedeva anche l’ampliamento della superficie di sfruttamento per una ulteriore estensione di mq.16.600, pari al 20% della superficie già utilizzata, ricadente sulla particella 56 del fol. 30 di una consistenza complessiva di  mq.56.000;

5 – sulla richiesta di concessione in fitto di una ulteriore estensione alla ditta ITALCAL si era già pronunciato il consiglio comunale di Vairano Patenora che con delibera n.23/97 aveva deciso di concedere in fitto alla ditta predetta l’intera particella 56 del fol.30 per mq.56.000, previa attivazione della procedura di sdemanializzazione dell’area medesima;

6 – con delibera di giunta municipale n.183 del 20.11.2009 veniva approvato lo schema di contratto per attività di recupero della cava sita in località Pizzomonte;

7 – in data 27.11.2009 con l’ITALCAL srl veniva stipulato il contratto di fitto rep. n. 1158, con scadenza 31.12.2012 eventualmente prorogabile, delle aree individuate contestualmente col foglio 30 particella 101 pari a mq. 83.300, e particella n. 56/parte, pari a mq. 16.600, di proprietà comunale;

8 – come sopra già esplicitato, la Giunta Regionale della Campania, con decreto n. 88 del 13.12.2010  “Autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale per la cava di calcare sita in località Pizzomonte del Comune di Vairano Patenora CE , ai sensi dell’art. 27 delle Norme di Attuazione del piano Regionale delle Attività estrattive” autorizzava la ditta ITALCAL  srl alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di completamento sulle aree individuate contestualmente col foglio 30 particella 101 pari a mq. 83.300 e particella n. 56/parte, pari a mq. 16.600, di proprietà comunale e col foglio 25 particelle 99,100,159,160,125,127, 144/b, 96 pari a mq. 21.832, di proprietà della ITALCAL, quest’ultime da utilizzare quali pertinenze, per una estensione totale pari a mq. 121.792;

9 – le attività connesse all’attuazione del menzionato progetto dovevano essere concluse entro quattro anni e quattro mesi dalla data di inizio delle attività estrattive;

10 – per tale  motivo al punto 6 del citato decreto si subordinava l’inizio delle attività estrattive alla proroga del contratto di fitto per lo sfruttamento della Cava in località PIZZOMONTE rep. n. 1158/2009, per il tempo prescritto nell’atto di autorizzazione  medesimo;

10 – era perciò necessario stipulare idoneo atto di proroga  del contratto di fitto per un ulteriore quadriennio, così come già previsto dall’art. 3 del contratto n. 1158/2009;

11 – con atto di Giunta Comunale n. 25 del 18.2.2011 si prorogava  la concessione alla ditta ITALCAL  della coltivazione della cava in località PIZZOMONTE e precisamente fino al 31.12.2016 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 1158/2009;

12 – conseguentemente in data 05.04.2011 veniva stipulato l’atto di proroga riportante il n. 74 di repertorio;

13 – la Italcal srl con istanza pervenuta al prot. n. 10783 del 13.12.2012 ha chiesto a questo Ente il nulla-osta al trasferimento del contratto di fitto della cava in oggetto ( con riferimento ai citati contratti rep. n. 1158/09 e rep. n. 74 del 5.4.2011 ) in favore della ICI SRL ( Impresa Costruzioni Industriali S.R.L., avente sede in Roma, via Appia Antica, 103 ), dichiarando l’impegno di quest’ultima in sostituzione della ITALCAL srl medesima per tutti gli adempimenti già posti in essere e per quelli da farsi a richiesta di questo Comune e dei competenti enti sovra ordinati;

14 – questo Ente, per quanto di competenza, ha concesso, con delibera di giunta comunale n. 124 del 13.12.2012, esecutiva, il nulla osta al trasferimento da ITALCAL srlI.C.I.  srl del contratto di fitto della cava sita in località  Pizzomonte del Comune di Vairano Patenora avente rep. n. 1158 del 27.11.20009 come prorogato con contratto rep. n. 74 del 5.4.2011; e ciò con assunzione da parte della ditta subentrante I.C.I. srl dell’onere concernente tutti gli adempimenti di legge e tutti gli oneri che scaturiscono dai menzionati atti negoziali, tra di essi prioritari quelli economici nei confronti del Comune di Vairano Patenora ad oggi non soddisfatti dalla ITALCAL srl, nonché quelli che saranno dovuti fino alla scadenza del contratto;

15 – con la precitata delibera di giunta comunale n. 124 del 13.12.2012, esecutiva, veniva altresì disposta la stipula di apposito negozio giuridico con la ditta subentrante I.C.I. srl per la formalizzazione del trasferimento di che trattasi;

16 – allorquando sarà stato conseguito il mutamento di destinazione d’uso dal vincolo degli usi civici sull’intera particella n.  101, pari a mq. 83.300, e su parte, pari a mq. 16.660, della particella n. 56, entrambe del foglio di mappa n. 30 del catasto terreni del Comune di Vairano Patenora, questo Ente stipulerà il negozio giuridico con la ditta subentrante I.C.I. srl per la formalizzazione dell’intervenuto trasferimento del contratto di fitto delle precitate aree;

I – DARE ATTO, infine, che la convenzione prevista dal punto 9) del dispositivo del  decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal precitato Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, sarà stipulata, una volta conseguito il provvedimento autorizzatorio che sarà emesso dalla Giunta Regionale della Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario in ordine al mutamento di destinazione d’uso dal vincolo degli usi civici sull’intera particella n. 101, pari a mq. 83.300, e su parte, pari a mq. 16.660, della particella n. 56, entrambe del foglio di mappa n. 30 del catasto terreni del Comune di Vairano Patenora, con la ditta ICI SRL ( Impresa Costruzioni Industriali S.R.L., avente sede in Roma, via Appia Antica, 103 ) a favore della quale, come innanzi specificato, è stato emesso da questo Comune il nulla osta al trasferimento del contratto di fitto della cava in oggetto ( con riferimento ai citati contratti rep. n. 1158/09 e rep. n. 74 del 5.4.2011 );

L – APPROVARE, per quanto di competenza, l’allegato schema di convenzione che sarà stipulato da questo Ente con la ICI S.r.l., prima dell’inizio delle attività estrattive, pena la decadenza dall’autorizzazione regionale, ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L. R. 54/85.”

 

2 – col precitato atto consiliare il massimo organo di questo Ente, al fine di tutelare gli interessi pubblici consistenti, nella fattispecie, nell’imprescindibile necessità di prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale comprensivo di ampliamento per la cava di calcare sita in località Pizzomonte del comune di Vairano Patenora – ciò perchè la realizzazione del correlato progetto è l’unico strumento in grado di consentire il conseguimento della ricomposizione ambientale del sito e la restituzione delle superfici all’effettiva fruibilità in termini di uso civico da parte cittadini –, ha provveduto a “RICHIEDERE alla Giunta Regionale della Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario il mutamento di destinazione d’uso dal vincolo degli usi civici sull’intera particella n.  101, pari a mq. 83.300, e su parte, pari a mq. 16.660, della particella n. 56, entrambe del foglio di mappa n. 30 del catasto terreni del Comune di Vairano Patenora, e ciò allo scopo di consentire che sulle individuate superfici sia concretamente esercitata l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento sulle precitate aree di proprietà comunale, e sulle aree individuate col Foglio 25 partt. 99, 100, 159, 160,125, 127, 144/b e 96, pari a mq. 21.832, di proprietà della ITALCAL S.r.l., queste ultime da utilizzare quali pertinenze della cava stessa, per un’estensione totale pari a mq. 121.792 – autorizzazione concessa con decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, a favore della ditta ITALCAL S.r.l., con sede legale in Località Fontana Fairnina nel Comune di Venafro (IS)”;

3 – conseguentemente con nota prot. n. 3453 del 18.04.2013 detta delibera consiliare n. 10 del 25.03.2013, esecutiva, in uno con la documentazione integrativa della stessa, veniva trasmessa al Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania, per quanto di competenza e in ottemperanza al disciplinare di cui al decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 assunto, a conclusione dei lavori di apposita conferenza di servizi, dalla Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta;

 

4 – non conseguono effetti inibitori sul procedimento in argomento dalla sentenza n. 67/2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge regionale n. 14/2008 con riferimento all’art. 117 della Costituzione.

Infatti la citata legge regionale (recante “Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive) detta una disciplina di eccezionale prorogatio destinata a surrogare, ex lege e in forma automatica, i controlli tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione di cave, con ciò eludendo la normativa nazionale, di grado superiore, che prescrive le preventive valutazioni a tutela dell’ambiente ( VIA). Da ciò la dichiarazione di illegittimità costituzionale.

 

Ma il procedimento posto in essere dal Comune di Vairano Patenora e dalla Regione Campania  al fine di autorizzare la realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento sulle aree individuate catastalmente col Foglio 30, part. 101, pari a mq. 83.300, e part. 56/parte, pari a mq. 16.660, di proprietà comunale, e col Foglio 25 partt. 99, 100, 159, 160,125, 127, 144/b e 96, pari a mq. 21.832, di proprietà della ITALCAL S.r.l., queste ultime da utilizzare quali pertinenze della cava stessa, per un’estensione totale pari a mq. 121.792, invoca la normativa di cui alla legge regionale n. 54/1985, come modificata con legge regionale n. 17/1995, e non la legge regionale n. 14/2008.

L’istanza per la realizzazione del precitato progetto è stata inoltrata dalla società ITALCAL srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 ter della L. R. n. 54/85 come modificata ed integrata dalla L. R. n. 17/85.

 

L’ampliamento impegna l’area individuata catastalmente al foglio 30 part. 56 parte, di proprietà comunale, gravata da uso civico.

 

In data 22.1.2008 veniva indetta dalla Regione Campania conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri e/o nulla osta per l’approvazione del progetto di coltivazione proposto dalla ditta ITALCAL srl.

 

In data 13.12.2010 veniva emesso il menzionato decreto dirigenziale n. 88 da parte della Regione Campania – Settore Provinciale del Genio civile di Caserta -.

Conseguentemente la Sentenza n. 67/2010 della Corte Costituzionale non tocca i provvedimenti fin qui emessi, come il decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, né quelli ancora da adottare ( come la convenzione che questo Ente deve stipulare con la ditta ITALCAL srl oggi ICI srl per consentire la concreta effettuazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento sulle aree all’uopo individuate ).

 

Infatti la conferenza dei servizi indetta dalla Regione Campania, che ha condotto all’adozione del provvedimento finale ( il decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2012 ):

– non invoca la norma di cui alla legge regionale n. 14 / 2008;

– ha consentito l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni all’uopo occorrenti; in particolare con Decreto Dirigenziale n. 791 del 09.10.2009 il Settore Tutela dell’Ambiente ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto in questione al termine della prescritta verifica di assoggettabilità.

La qual cosa determina l’estraneità dell’intero procedimento rispetto alla portata della Sentenza di che trattasi.

5 – il Consiglio Comunale di Vairano Patenora, con propria deliberazione n. 12 del 07.06.2010, esecutiva, ha approvato il “Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di uso civico”, trasmettendolo con nota prot. n. 6052  del 14.07.2010 anche al Settore Bilancio e Credito  Agrario.

6 – con contratto rep. n. 194 dell’11.06.2013 è stata disposta la voltura da ITALCAL SRL  a ICI SRL del contratto di fitto delle aree gravate da uso civico che dovranno essere oggetto di intervento per la realizzazione del progetto di prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale comprensivo di ampliamento per la cava di calcare di che trattasi;

C – CONSIDERATO, ancora, che:

1 – la nota prot. n. 3453 del 18.04.2013 con la quale questo Ente ha trasmesso Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania la menzionata delibera consiliare n. 10 del 25.03.2013, esecutiva, è stata ricevuta dal precitato Settore in data 29.04.2013;

 

2 – ad oggi nessun riscontro alla stessa è pervenuto a questo Ente;

3 – con riferimento alla conferenza dei servizi che ha condotto all’assunzione del decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 da parte della Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Vivile di Caserta, alla mancata partecipazione alla conferenza medesima da parte del Settore Bilancio e Credito Agrario e al dissenso successivamente manifestato da quest’ultimo Settore, l’art. 14 quater legge n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15/05, espressamente prevede, come peraltro innanzi già evidenziato, che: Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato,(..)”.

 

Per inequivoco disposto di legge, quindi, l’amministrazione chiamata a pronunciarsi in seno alla conferenza di servizi deve esprimere il parere di competenza unicamente nel corso dei lavori della stessa a pena di consumazione del relativo potere.

 

Nella specie, come provano i verbali delle sedute relative allo svolgimento dell’istruttoria della conferenza, il Settore Bilancio e Credito Agrario della Regione Campania, ritualmente convocato per ciascuna della quattro sedute in cui la conferenza si è cadenzata, ha ritenuto di non presenziare affermando  la “non utilità di una partecipazione ai suddetti lavori”. (cfr verbali del 22.01.08, del 23.09.08, del 11.11.2008).

 

In alcuno dei momenti che hanno segnato l’attività dell’organo conferenziale l’amministrazione cui è demandata, tra l’altro, la tutela degli usi civici ha mai ravvisato la necessità di esprimere un giudizio, tampoco non favorevole, alla prosecuzione della attività di cava gestita da Italcal srl.

 

Solo a chiusura dei lavori conferenziali, consunto, dunque, ogni potere finanche di valutazione in ordine al progetto della ricorrente, il Dirigente del Settore Bilancio e Credito Agrario con nota prot. n. 2009.1119003 del 28.12.09 oppone un giudizio negativo, con ciò inibendo la attività di coltivazione.

Si deve ritenere in coerenza con univoco orientamento del Giudice amministrativo la nullità del dissenso espresso ad avvenuta conclusione della conferenza di servizi in quanto espresso “al di fuori della conferenza di servizi … e quindi in violazione del termine tassativo di cui all’art 14 quater co. 1 della legge n. 241/90”.

4 – l’art. 20 della legge n. 241/1990 testualmente recita:

“c. 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

c. 2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

c. 3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

c. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5 – il decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, è stato adottato previa acquisizione ( agli atti della conferenza medesima ) dei seguenti pareri favorevoli, tra di essi quelli in materia paesaggistica e ambientale:

– parere favorevole dell’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno, relativa alle aree individuate nello specifico strumento di pianificazione di bacino;

– parere favorevole del Comune di Vairano Patenora, per quanto concerne il vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

– parere endoprocedimentale favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, per quanto concerne il controllo di legittimità di cui all’art. 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

– parere endoprocedimentale favorevole del Settore Tecnico Amministrativo provinciale delle Foreste della Giunta regionale della Campania, per quanto concerne il vincolo idrogeologico ex R. D. 3267/1923 e L. R. n. 11/96;

– parere favorevole del Settore Tutela Territorio e Protezione Civile dell’Amministrazione provinciale di Caserta;

– il parere del Settore Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell’Amministrazione provinciale di Caserta è stato acquisito in applicazione dell’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241/90;

– il Comune di Vairano Patenora ha altresì certificato che le aree oggetto della coltivazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 75 del 02.01.2003 non sono state percorse dal fuoco (art. 10 della legge L. 353/2000);

– con nota n. 567 del 19.01.2009 la  Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha comunicato il proprio parere favorevole visti i pareri di competenza espressi dalle Soprintendenze interessate;

– il Settore Bilancio e Credito Agrario della Giunta regionale della Campania ha più volte comunicato, con note prot. n. 129812 del 12.02.2008, n. 762289 del 15.09.2008, n. 931358 del 07.11.2008, n. 1006.004 del 01.12.2008, di non ravvisare l’utilità di una propria partecipazione ai lavori di conferenza;

– con Decreto Dirigenziale n. 791 del 09.10.2009 il Settore Tutela dell’Ambiente ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto in questione al termine della prescritta verifica di assoggettabilità;

– con riferimento sia alle esigenze istruttorie e ai motivi ostativi espressi al Settore Bilancio e Credito Agrario, si precisa che:

a – la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, visti i pareri delle competenti Soprintendenze, ha comunicato il proprio parere favorevole sul progetto come già sopra specificato;

b – il Consiglio comunale di Vairano Patenora, con propria deliberazione n. 12 del 07.06.2010, ha approvato il “Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di uso civico”, trasmettendolo con nota prot. n. 6052  del 14.07.2010 anche al Settore Bilancio e Credito  Agrario;

c – la deliberazione avente ad oggetto “Definizione,  ai sensi dell’art. 4, comma  2, della legge r

o

 

egionale 13 ottobre 2008, n. 13, degli  indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni d’uso ammissibili per le terre gravate da usi civici” è stata adottata dalla Giunta regionale della Campania con atto 368 del 23.03.2010, ma non è vincolante visto che, trattandosi di un atto regolamentare, si è ancora in attesa del completamento delle procedure di cui all’art. 56 della legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009;

d – l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Comune di Vairano Patenora nella riunione della Conferenza di Servizi del 03.12.2008, e quindi prima del 31.12.2009;

e – il successivo controllo di legittimità svolto dalla competente Soprintendenza si è concluso positivamente con l’inoltro della nota n. 67 del 19.01.2009 da parte della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;

f – nel caso di specie è applicabile la disciplina di cui all’art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo quanto contenuto nella circolare prot. n. DGPBAACS04/ 34.01.04/2089 del 22 gennaio2010 della Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee – Servizio IV – Tutela e qualità del paesaggio;

g – per le attività di coltivazione di cave e torbiere, sono fatte salve anche le competenze del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui  all’articolo 2, comma  1, lettera d), della legge 08.071986, n. 349, così come prescritto dall’art. 146  co. 14 del D. Lgs. 42 del 22.01.2004, relative al controllo di legittimità sulle autorizzazioni rilasciate dagli enti locali sub-delegati, per le attività di cava in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

6 – in ragione dei pareri favorevoli acquisiti in materia paesaggistica e ambientale durante la citata conferenza di servizi che ha condotto all’adozione del decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 da parte della Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, si deve ritenere superato l’impedimento di cui al comma 4° del menzionato art. 20 della legge n. 241/1990, ostativo all’utilizzo dell’istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell’articolo medesimo;

D – RITENUTO, pertanto, che in relazione alla richiesta inoltrata da questo Ente alla Regione Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario con nota prot. n. 3453 del 18.04.2013, con la quale è stata trasmessa la delibera consiliare n. 10 del 25.03.2013 in uno con la documentazione integrativa della stessa, per quanto di competenza e in ottemperanza al disciplinare di cui al decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 assunto, a conclusione dei lavori di apposita conferenza di servizi, dalla Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, il silenzio del citato competente Settore Bilancio e Credito Agrario, maturato a partire dal 29.04.2013, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide;

E – VISTI:

– l’art. 12, comma 2, della legge n. 1766/27;

– gli artt. 39 e 41 del R. D. n. 332/1928;

– il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

– la L. R. 54/85;

– il decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, col quale la ditta ITALCAL S.r.l., con sede legale in Località Fontana Fairnina nel Comune di Venafro (IS), è stata autorizzata alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento sulle aree individuate catastalmente col Foglio 30, part. 101, pari a mq. 83.300, e part. 56/parte, pari a mq. 16.660, di proprietà comunale, e col Foglio 25 partt. 99, 100, 159, 160,125, 127, 144/b e 96, pari a mq. 21.832, di proprietà della ITALCAL S.r.l., queste ultime da utilizzare quali pertinenze della cava stessa, per un’estensione totale pari a mq. 121.792;

– tutti i pareri che sono stati acquisiti nel corso della conferenza di servizi che ha condotto all’adozione del citato decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010;

– la legge n. 241/1990, in particolare l’art. 20;

– il D. Lgs. n. 267/2000;

F – VISTO, infine l’atto rep. 5697 del 01.08.2013, a rogito dell’avv. Luigi Colella, notaio in Cassino, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Cassino, col quale tra la ITALCAL SRL e la ICI SRL viene stipulato il contratto di affitto, dalla prima alla seconda, dell’azienda posseduta e gestita dalla prima in Vairano Patenora, Località Pizzomonte, avente per oggetto la coltivazione di cava calcarea su suolo demaniale, esercitata in virtù del precitato decreto autorizzativo n. 88 del 13.12.2010 della Giunta Regionale della Campania (emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta);

DELIBERA

A –  DARE ATTO che il presente provvedimento viene assunto in ragione delle motivazioni, norme ed atti di cui alla premessa che qui è da intendere integralmente riportata e approvata per quanto di competenza;

B – RITENERE E DARE ATTO che in relazione alla richiesta inoltrata da questo Ente alla Regione Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario con nota prot. n. 3453 del 18.04.2013, con la quale è stata trasmessa la delibera consiliare n. 10 del 25.03.2013 in uno con la documentazione integrativa della stessa, per quanto di competenza e in ottemperanza al disciplinare di cui al decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 assunto, a conclusione dei lavori di apposita conferenza di servizi, dalla Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, il silenzio del citato competente Settore Bilancio e Credito Agrario, maturato a partire dal 29.04.2013 ( data di ricezione della citata nota prot. n. 3453 del 18.04.2013 ), equivale a provvedimento di accoglimento della domanda inoltrata da questo Ente, senza necessità di ulteriori istanze o diffide – domanda che è consistita nel RICHIEDERE alla Giunta Regionale della Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario il mutamento di destinazione d’uso dal vincolo degli usi civici sull’intera particella n.  101, pari a mq. 83.300, e su parte, pari a mq. 16.660, della particella n. 56, entrambe del foglio di mappa n. 30 del catasto terreni del Comune di Vairano Patenora, ciò allo scopo di consentire che sulle individuate superfici sia concretamente esercitata l’autorizzazione alla realizzazione del progetto di coltivazione e recupero ambientale comprensivo di ampliamento sulle precitate aree di proprietà comunale, e sulle aree individuate col Foglio 25 partt. 99, 100, 159, 160,125, 127, 144/b e 96, pari a mq. 21.832, di proprietà della ITALCAL S.r.l., queste ultime da utilizzare quali pertinenze della cava stessa, per un’estensione totale pari a mq. 121.792 – autorizzazione concessa con citato decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, a favore della ditta ITALCAL S.r.l., con sede legale in Località Fontana Fairnina nel Comune di Venafro (IS)”;

 

C – DARE ATTO che:

con contratto rep. n. 194 dell’11.06.2013 è stata disposta la voltura da ITALCAL SRL  a ICI SRL ( Impresa Costruzioni Industriali, avente sede in Roma, via Appia Antica, 103 ) del contratto di fitto delle aree gravate da uso civico che dovranno essere oggetto di intervento per la realizzazione del progetto di prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale comprensivo di ampliamento per la cava di calcare di che trattasi, ciò come da autorizzazione concessa con decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta a conclusione della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge n. 241/1990, a favore della ditta ITALCAL S.r.l., con sede legale in Località Fontana Fairnina nel Comune di Venafro (IS)”;

– la stipula del precitato contratto rep. n. 194 dell’11.06.2013 è stata peraltro richiesta dalla Giunta Regionale della Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta – ciò con nota prot. 0132536 del 21-02-2013 – ai fini della voltura, di competenza della precitata Regione, dell’Autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale data con decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010;

D – DARE ATTO che con atto rep. 5697 del 01.08.2013, a rogito dell’avv. Luigi Colella, notaio in Cassino, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Cassino, tra la ITALCAL SRL e la ICI SRL è stato stipulato il contratto di affitto, dalla prima alla seconda, dell’azienda posseduta e gestita dalla prima in Vairano Patenora, Località Pizzomonte, avente per oggetto la coltivazione di cava calcarea su suolo demaniale, esercitata in virtù del precitato decreto autorizzativo n. 88 del 13.12.2010 della Giunta Regionale della Campania (emesso dal Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta);

E – CONFERMARE, anche in ragione del precitato contratto di affitto di azienda, tutti gli atti fin qui adottati dal Comune di Vairano Patenora;

F – RICHIEDERE e AUTORIZZARE il responsabile del procedimento ad adottare tutti gli atti che conseguono al presente dispositivo, tra di essi, in particolare, la stipula della convenzione prevista al punto 9) del dispositivo del decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010 emesso dalla Regione Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta – col più volte innanzi menzionato decreto dirigenziale n. 88 del 13.12.2010, con la ditta ICI SRL ( Impresa Costruzioni Industriali S.R.L., avente sede in Roma, via Appia Antica, 103 ) a favore della quale con contratto rep. n. 194 dell’11.06.2013 è stato volturato il contratto di fitto della cava in oggetto (si fa riferimento ai contratti rep. n. 1158/09 e rep. n. 74 del 5.4.2011 precedentemente  stipulati da questo Ente con la ditta ITALCAL srl );

G – DARE ATTO che lo schema della convenzione a stipularsi tra questo Ente e la ICI S.r.l. è stato approvato con atto consiliare n. 10 / 2013, esecutivo;

H – DARE ATTO che detta convenzione dovrà essere stipulata prima dell’inizio delle attività estrattive, pena la decadenza dall’autorizzazione regionale, ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della L.  R. n. 54/85;

I – DARE ATTO che:

– alla stipula della menzionata convenzione conseguiranno tutti gli effetti dalla stessa e dai pregressi atti tutti previsti e autorizzati, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti del Settore Bilancio e Credito Agrario che possano essere ritenuti rilevanti per i fini perseguiti e per gli interessi pubblici tutelati.

– che la convenzione medesima costituirà titolo abilitante al concreto ed effettivo inizio delle attività di coltivazione e recupero ambientale della cava in argomento solo all’atto dell’avvenuta adozione da parte della Giunta Regionale della Campania – Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta – del provvedimento di voltura della titolarità dell’Autorizzazione alla prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale  n. 88 del 13.12.2010 dalla ITALCAL srl alla ICI S.r.l.;

L – DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Regione Campania – Settore Bilancio e Credito Agrario di Napoli e al Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, ciò per quanto di competenza.

 

 

LA GIUNTA

 

VISTA la proposta di deliberazione, sopra integralmente riportata;

 

UDITO il Presidente il quale, dopo aver dato ampia illustrazione della stessa, ne propone l’approvazione;

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla medesima dai responsabili dei servizi per quel che concerne la regolarità tecnica e contabile, e ciò a norma dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000,

 

Con votazione unanime, resa come per legge,

 

DELIBERA

 

APPROVARE, come approva, la suestesa proposta di deliberazione che qui è da intendere integralmente riportata;

 

Il presente atto viene reso immediatamente eseguibile con separata votazione unanime, resa come per legge su separata proposta del Presidente, ciò a norma dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000, stanti le ragioni di urgenza che presiedono all’adozione della stessa.

 

 

 

 

 

 

 

Il  Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Ernesto Natale

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
f.to Dr. ANTONIO CIORLANO 

f.to Dott. BARTOLOMEO CANTELMO 

____________________________________________________________________________

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio On-Line del Comune il 24-09-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 09-10-2013(art. 124 del decreto Lgs. 267/2000).

 

Dalla Residenza Comunale, lì  24-09-2013     .

IL SEGRETARIO COMUNALE
 

 

Dr. ANTONIO CIORLANO 

 

___________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì  24-09-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANTONIO CIORLANO

____________________________________________________________________________

 

 

E’ stata data comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari con nota n.  8134   del  24-09-2013  [art. 125 D. Lgs. 267/2000].

IL SEGRETARIO COMUNALE
 

 

f.to Dr. ANTONIO CIORLANO

___________________________________________________________________________________

 

E S E C U T I V I T A’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che

 

– che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-09-2013 :

[  ]- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n.  267/2000);

[x]- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.   267/2000;

 

Dalla Residenza Comunale, lì  24-09-2013     .

IL SEGRETARIO COMUNALE
 

 

 

f.to Dr. ANTONIO CIORLANO 

 

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8 commenti

  1. BISOGNA VEDERE ADESSO COSA NE PENSA LA PROCURA,MA NON QUELLA DI SANTA MARIA,LA DDA DI NAPOLI.

  2. E di che meravigliarsi il sindaco ha mantenuto quanto detto in campagna elettorale . L’opposizione fa solo comunicati sui burattini ma le cose importanti no le tocca.

  3. E bravo il sindaco! Prima se ne va in giro a raccogliere rifiuti sparsi per le strade mostrandosi come paladino dell’ambiente e poi acconsente ad un simile scempio!
    Sinceramente non mi sono meravigliata di questo atto vandalico, sapendo che in campagna elettorale ebbe il coraggio di affermare che le “polveri sottili” non sono nocive, figuriamoci la sua cava! Cari amministratori, visto che vi trovate, perchè non contattate anche il gruppo Moccia e gli date il permesso per costruire un bell’inceneritore?
    E MENOMALE CHE SIETE VAIRANESI!!! Chissà cosa o quanto avete ricevuto in cambio!

  4. DDA di Napoli, già che ci sei chiama pure l’FBI e Scotland Yard. Vogliamo una politica VERA, non frottole. Inutile denunciare quando i giochi già sono stati fatti!

  5. grillo sparlante

    Un tale scempio ambientale ed urbanistico del territorio, consumato per di più in combutta tra maggioranza e opposizione, richiede un sussulto di dignità, una ribellione della cittadinanza, un mettere in pratica l’antico motto “vairanum impugnans in nullo profecit”.
    Si organizzi una manifestazione di dissenso e, poi, un’azione popolare, una class action, per impugnare innanzi al tribunale amministrativo regionale la delibera della vergogna e farla annullare: se non lo fa l’opposizione – che fa solo chiacchiere chiamando in causa e a sproposito la DDA di Napoli, ma sono solo chiacchiere perché è tutta una pastetta con la maggioranza – lo facciano i cittadini se hanno dignità e a cuore le sorti del paese.

  6. Grillo sparlante sono d’accordo con lei! Incominci a raccogliere le firme.

  7. come si può sostenere la valorizzazione del paesaggio e delle ricchezze del proprio territorio e poi acconsentire ad ampliare lo sventramento di una montagna che ha già un orribile impatto visivo sui visitatori che dicono di voler reclutare “recuperando” il castello medioevale???? Solo nella logica del “business” a tutti i costi può essere la risposta!!!! ad una tale azione amministrativa deve necessariamente corrispondere un’azione decisa dei cittadini i quali avranno da guadagnarci SOLTANTO….POLVERE…!!!

  8. grillo sparlante

    È indispensabile un forte sentimento di indignazione che, però, non resti isolato ma sia accompagnato da fatti ed azioni concrete sul piano legale.
    Da vairanese mi sento mortificato e mi vergogno di essere rappresentato da un’amministrazione ed una classe politica in generale che pensa solo a fare affari e poco, molto poco, all’interesse generale.
    Cosa ne guadagna la comunità locale, oltre allo scempio ambientale, dalla ripresa dello scavo dalla cava di Pizzimonte???
    Questo dalla delibera non si evince ma, evidentemente, ne guadagnano solo lor signori con la protervia e l’arroganza che li contraddistingue, mascherata da falsa umiltà.
    VERGOGNATEVI