Caiazzo – E’ stata emessa l’ennesima sentenza sulla vicenda Decò. I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la linea da loro seguita finora ribadendo, in sostanza, che quell’immobile, realizzato in maniera irregolare, deve essere acquisito a patrimonio comunale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10712 del 2021, proposto da Ipervolturno II S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e Lauretta Fazzone, rappresentate e difese dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Caiazzo, non costituito in giudizio; nei confronti
New Golden Market S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 6411/2021. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di New Golden Market S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2024 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Giancarlo Viglione e Federico Maurizio Ricciardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante riferisce che, con la sentenza n. 255/2018, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimi, ed ha perciò annullato, l’autorizzazione commerciale e i titoli edilizi rilasciati alla propria dante causa Ipervolturno s.r.l.
Tale sentenza è stata confermata anche all’esito del giudizio di revocazione.
1.1 – All’esito di tali pronunce, intervenivano i conseguenti provvedimenti sanzionatori adottati dal Comune (ordinanze di demolizione n. 12 e n. 18 del 2018), pure impugnati e poi sospesi all’esito del rilascio del titolo edilizio in sanatoria in data 2.8.2018 (provv. n. 48) e della conseguente nuova autorizzazione commerciale (n. 1 del 10.8.2018).
1.2 – Questi ultimi provvedimenti erano, tuttavia, impugnati innanzi al Tar per la Campania che, con la sentenza n. 3608/2020, accoglieva il ricorso proposto dalla controinteressata New Golden Market s.r.l. e, quindi, li annullava. La sentenza era confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2636 del 29.3.2021.
L’appellante ha impugnato tale sentenza chiedendone la revocazione.
2 – Il Comune di Caiazzo, stante l’annullamento dei titoli in sanatoria, emanava l’ordinanza di demolizione n. 29/2021 (relativa al fabbricato ubicato nel medesimo Comune al via S.P.330, km.96+600 e riportato in catasto al foglio 12, particella 136 sub.1, 4, 5 e 7, sede dell’attività commerciale espletata dalla Iper Volturno II S.r.l), che sostituiva, riproducendone il contenuto sanzionatorio, le ordinanze di demolizione n. 12 e n. 18/2018.
Parte appellante ha impugnato tale provvedimento avanti il Tar per la Campania.
2.1 – La stessa, con motivi aggiunti del 14.6.2021, ha inoltre impugnato il verbale del 7 maggio 2021 di “accertamento inottemperanza di demolizione n. 29 del 20 agosto 2020”.
2.2 – Con ulteriori motivi aggiunti del 4.8.2021 ha infine impugnato la determina del Comune di Caiazzo n. 44 del 21 giugno 2021 con la quale, in esecuzione del predetto verbale, è stato ingiunto di versare la somma di €4.000, quale sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2011.
3 – Il Tar per la Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti depositati il 4.8.2021, e ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 14.6.2021.
4 – Avverso tale statuizione ha proposto appello l’originaria parte ricorrente che rileva come il provvedimento impugnato tragga il suo presupposto nell’annullamento, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2636/2021, del titolo abilitativo n. 48 del 2.08.2018, rimarcando come, con riferimento a tale pronuncia, sia pendente un giudizio per la sua revocazione.
Secondo l’appellante, tale circostanza, pur non comportando di per sé la sospensione dell’efficacia della ordinanza impugnata, non potrebbe non essere presa in considerazione con riferimento alla demolizione dell’immobile per cui è causa.
Nello specifico, parte appellante argomenta nel senso della legittimità del titolo abilitativo a suo tempo rilasciato, da cui deriverebbe l’illegittimità dell’ordine di demolizione oggetto del presente giudizio, insistendo nel prospettare che non può non considerarsi che il ricorso per revocazione è relativo proprio al provvedimento presupposto all’ordinanza di demolizione; conseguentemente, l’accoglimento del ricorso per revocazione farebbe venir meno il presupposto stesso che la p.a. ha posto a fondamento dell’ordinanza di demolizione.
5 – In via preliminare, deve essere disattesa la richiesta di parte appellante volta ad ottenere una pronuncia di cessata materia del contendere, dal momento che l’istanza ex art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, nonostante il rinvio già concesso dalla Sezione, allo stato, non è stata ancora esitata, dovendosi oltretutto ragionevolmente dubitare della permanenza della legittimazione di parte appellante a presentare la predetta istanza di sanatoria in ragione delle vicende procedimentali che hanno interessato l’area, culminate con l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’area.
Invero, alla luce della documentazione versata in giudizio ed alle vicende procedimentali che hanno interessato le opere per cui è causa, deve ritenersi che, stante l’inadempimento all’ordine di demolizione, l’area sia stata definitivamente acquisita al patrimonio comunale.
6 – Nel merito, l’appello è infondato.
Come già rilevato in sede cautelare (cfr. ordinanza 104/2022), il gravato ordine di demolizione si fonda sull’intervenuto annullamento del sottostante titolo edilizio disposto con sentenza di questa Sezione n. 2636/2021; la circostanza che la sentenza sia stata impugnata per revocazione non è idonea a incidere sull’efficacia della detta pronuncia, in relazione alla quale, peraltro, non è stata nemmeno chiesta la misura cautelare.
Risulta comunque dirimente il fatto che il giudizio di revocazione non è stato accolto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 4961 del 17.6.2022), essendo passata in giudicato la sentenza n. 2636 del 29.3.2021 ed essendo, per l’effetto, confermato l’annullamento del titolo edilizio sul quale si basa l’intera prospettazione di parte appellante.
6.1 – A quest’ultimo riguardo, deve precisarsi che le censure, che caratterizzavano il precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 2636 del 31.3.2021, non possono certo essere riesaminate in questa sede, dovendosi invece prendere atto del definitivo annullamento del titolo edilizio che assentiva le opere, le quali risultano pertanto illegittime.
Deve infatti ritenersi inammissibile l’impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto divenuto inoppugnabile (cfr. Cons. St. sez. VI, n. 3744 del 2015: “il soggetto, che ha prestato acquiescenza al rigetto dell’istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell’ordine di demolizione, atteso che quest’ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto”).
6 – La manifesta infondatezza dell’appello, per esigenze di economia processuale, consente di soprassedere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla contro-interessata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della società appellata, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.