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CALVI RISORTA – Occupazione di suolo senza “giusto” esproprio, il comune trionfa in Consiglio di Stato. Sconfitta la Agricola Milite

CALVI RISORTA  (Nicola De Napoli) – Occupazione di suolo della Agricola Milite, il comune vince in Consiglio di Stato. I giudici riomani hanno ribaltato la sentenza del Tar affermando che il comune aveva agito in maniera corretta. Tar aveva emesso sentenza sul ricorso n. 6077 del 2008 proposto dai Sigg. Tescione Rosa in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Soc. Agricola Milite Albino & C., Milite Maria Teresa, Milite Albino, Milite Gennaro e Milite Romeo, rappresentati e difesi dall’avv. Girolamo Izzo contro  il Comune di Calvi Risorta i per l’accertamento della illegittima occupazione dei suoli e per il risarcimento del danno.

Il Consiglio di Stato, ha ribaltato la questione, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6668 del 2013, proposto da:

Comune Di Calvi Risorta, rappresentato e difeso dall’avvi Luigi M, D’Angiolella, con domicilio eletto presso Sergio Como in Roma, via Antonelli N.48;

contro

Tescione Rosa in Proprio E Quale Legale Rappresentante Della Soc.Agricola Milite Albino & C, Maria Teresa Milite, Albino Milite, Gennaro Milite, Romeo Milite, rappresentati e difesi dall’aw. Girolamo 1220, con domicilio eletto presso Cons, Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

per la riforma

della sentenza del XA.R. CAMPANIA – NAPOLI: SEZIONE V n. 03568/2013, resa tra le parti, concernente restituzione aree occupate per pubblica utilità – ris.danni

Visti il ricorso in appello e i telativi allegati; Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tescione Rosa in Proprio E

Quale Legale Rappresentante Della SocAgricola Milite Albino & C.

e di Maria Teresa Milite e di Albino Milite e di Gennaro Milite e di

Romeo Milite;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Luigi M. D’Angiolella e Girolamo Izzo;

Considerato che, anche a prescindere dalla possibile nullità della CTU, l’appello appare prima facie suscettibile di un esito favorevole in relazione alla rilevanza, processuale e sostanziale, sia del provvedimento di cui all’art. 42-bis concernente il terreno per il campo sportivo e sia della cessione bonaria del terreno per la strada sottoscritta P8 ottobre 2004.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 6668/2013) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata. Condanna gli appellati alle spese del presente giudizio che vengono  liquidate in € 1.500,00 oltre all’IVA ed alla CPA come per legge. La presente ordinanza sarà eseguita daU’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che prowederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 25/09/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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