Bellona- Perde il braccio durante il lavoro, viene condannato il datore di lavoro. Si é concluso il processo a carico di Cafaro Pasquale, difeso dall’Avv. Luigi Trocciola, imputato del reato di lesioni colpose e violazione norme sulla sicurezza sul lavoro e’ stato condannato alla pena condannato di anni 1 e mesi 9 di reclusione, con risarcimento danni riconoscimento di una provvisionale e al risarcimento dei danni in separata sede in favore della parte offesa Perone Francesco, costituito parte civile, difeso dall’Avv. Raffaele Russo.
Il processo si e’ svolto innanzi al Tribunale di Santa Maria C. V., giudice Dr.ssa Sellitto, mentre per l’ufficio di Procura, le indagini e l’accusa sono state svolte dal PM Dr ssa Gaudino che ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione. I fatti risalgono all’anno 2017 quando il Perone Francesco, alle dipendenze dell’imputato si recava ad effettuare, alla guida del trattore del suo datore di lavoro, ad effettuate l’espurgo di una vasca biologica presso un locale frantoio. Il Perone era dipendente del Cafaro da oltre trent’anni con mansioni di trattorista. A causa della mancanza dei dispositivi di protezione di un giunto cardanico il Perone subiva la perdita del braccio sinistro, proprio per la mancanza dei sistemi di salvaguardia dei dipendenti per il fatto che si impigliavano gli abiti del lavotatore nell’albero di trasmissione. La parte offesa riusciva a salvare la vita solo grazie alla fortuita presenza in loco di un medico che gli prestava subito le prime cure, bloccando l’emorragia in atto, per poi allertare i soccorsi. Il Perone, tuttavia, giungeva in Ospedale, in imminente pericolo di vita a causa dell’abbondante perdita di sangue. Nel corso delle indagini, tre giorni dopo il fatto, viene accertato che l’imputato cerca di sottrarre gli attrezzi irregolari agli accertanenti investigativi, attrezzi che erano sottoposti a sequestro, per cancellare tracce della sua responsabilita’.
Nel corso delle indagini gli ispettori inail e asl ebbero anche ad accettare che l’azienda dell’imputato non disponeva della certificazione obbligatoria rispetto alle prescrizioni fatte dagli enti deputati alla vigilanza aziendale. In sostanza veniva accertato che l’azienda dell’imputato non disponeva delle autorizzazioni obbligatorie per legge e non gli era consentito svolgere lavori per conto terzi.
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