TEANO – Impianto rifiuti ex Isolmer, accolto ricorso Gesia. L’autorizzazione potrebbe arrivare entro 90 giorni

TEANO – La regione Campania e il Comune di Teano stanno percorrendo una strada che finora ha prodotto solo sperpero di denaro pubblico, soldi che chiaramente pagheranno i cittadini. L’impianto proposto da Gesia nello stabilimento ex Isolmer, appare sempre più vicino tanto che con l’ultima sentenza emessa pochi giorni fa dai giudici del Consiglio di Stato è stato accolto il ricorso della società Gesia. La società chiedeva ai giudici di imporre alla Regione la conclusione della conferenza dei servizi per il rilascio dell’autorizzazione. I giudici hanno accolto ordinando che la riattivazione del procedimento dovrà avvenire nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Nel caso di decorrenza di tale termine, senza che l’Amministrazione intimata abbia provveduto all’esecuzione della sentenza, il Collegio si riserva di nominare un commissario ad acta, che provvederà all’esecuzione della sentenza, in via sostitutiva. Questo, chiaramente, comporterà ulteriori spese a carico dei cittadini.

La sentenza:
sul ricorso numero di registro generale 6035 del 2023, proposto da Ge.S.I.A. S.p.A. – Gestione Servizi Igiene Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Teano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpac Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Caserta, Asl Caserta, Ministero dell’Interno – Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco, Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, Ministero della Transizione Ecologica – Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ente Idrico Campano (Ex Ato 2 Napoli-Volturno), Albo Nazionale Gestori Ambientali Presso La Camera di Commercio di Napoli, Asl Caserta – U.O.P.C. di Teano, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta, non costituiti in giudizio.

nei confronti

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Caserta, Confidenza Castallo Fratelli Onlus, Comitato #No Imp – Comitato per Dire No All’Impianto di Rifiuti, non costituiti in giudizio.

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 03479/2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Teano, di Arpac, del Ministero della Salute;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso di primo grado GE.SI.A. S.p.a. agiva dinanzi al Tar Campania per ottenere a) l’annullamento del decreto dirigenziale della regione Campania n. 145 del 13 luglio 2021 di diniego della autorizzazione unica, ex art. 208 T.U. Ambiente, alla realizzazione dell’impianto di “gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi” da ubicare nel Comune di Teano, zona ASI; del verbale prot. n. 2021.0304095 del 7 giugno 2021 di chiusura dei lavori della conferenza di servizi; dei pareri, proposte, verbali di detta conferenza; del parere del Comune di Teano prot. 1898 del 9 dicembre 2020; del parere della Provincia di Caserta acquisito al prot. n. 193957 del 12 aprile 2021; b) l’accertamento del diritto della ricorrente alla conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 208 T.U., c) il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e dal ritardo nella conclusione di un procedimento avviato dalla ricorrente con istanza del 12.6.2014.

Il T.a.r., con la decisione 27 maggio 2022, n. 3622, respingeva il ricorso.

  1. Questa Sezione, in riforma della sentenza di primo grado, con la decisione 4 aprile 2023, n. 3479, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava “i provvedimenti impugnati dalla società nel giudizio di primo grado”.

2.1. In particolare, con la predetta decisione n. 3479/2023 la Sezione statuiva l’illegittimità del provvedimento di diniego della autorizzazione unica ex art. 208 T.U., per le ragioni riportate nel successivo punto 13.1.

3.In data 5 aprile 2023, GE.SI.A. S.p.a. ha notificato la sentenza alla Regione Campania, invitando contestualmente quest’ultima a convocare, in esecuzione del giudicato amministrativo, una conferenza di Servizi finalizzata a rilasciare l’Autorizzazione Unica.

  1. La Regione Campania, in data 17 aprile 2023, con D.D. n. 67/2023, ha revocato, con effetto immediato, il D.D. n. 3 145 del 13 luglio 2021 di diniego dell’autorizzazione unica e, poi, con D.D. n. 0201781 del 17 aprile 2023 ha riconvocato: “la Conferenza di Servizi DECISORIA per il giorno 10.05.2023 ore 10.30, finalizzata esclusivamente alla Presa d’Atto della Sentenza del Consiglio di Stato n.3479/2023 ed eventualmente all’acquisizione di pareri resi sulla scorta della stessa, fermi i pareri favorevoli già acquisiti”.
  2. Contro tale determinazione GE.SI.A. S.p.A. ha proposto ricorso in ottemperanza lamentando che, nonostante il fatto che la conferenza di servizi del 10 maggio 2023 fosse stata convocata esclusivamente al fine di prendere atto del giudicato amministrativo, la Regione Campania avrebbe illegittimamente avviato una nuova istruttoria, avanzando nuove richieste di chiarimenti ed osservazioni sulle medesime questioni già trattate nel corso dell’originario procedimento amministrativo.

5.1. A sostegno del ricorso GE.SI.A. S.p.A assume ulteriormente che, in data 5 giugno 2023, la Regione Campania (su richiesta del Comune di Teano), con nota prot. 2023.0287260, ha ulteriormente rinviato la conferenza di servizi decisoria a data da destinarsi ed ha sospeso il procedimento sulla scorta di asserite difformità tra il progetto definitivo e quello oggetto di VIA, inducendo la ditta proponente ad “attivare la procedura di verifica preliminare prevista dall’art. 6 comma 9 e 9 bis del d.lgs 152/06”.

E ciò, nonostante il fatto che l’Ufficio VIA, con nota del 06 giugno 2023 prot PG/2023/0288096 (in riscontro alle osservazioni trasmessegli dal Comune di Teano), avesse precisato che “questa fase del procedimento non afferisce alle competenze dello scrivente Staff il quale 4 ha già svolto la richiesta valutazione ambientale sul progetto presentato dalla GE.S.I.A. e si è espresso con DD n. 64/2016, prorogato con DD n. 57/2021”.

GE.SI.A. S.p.A fa inoltre presente che, nonostante le molteplici diffide, la Regione Campania non ha ancora concluso il procedimento in esame, dimostrando così di non voler dare esecuzione alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3479/2023.

5.2. Sulla base di tali motivi, GE.SI.A. S.p.A nel presente giudizio di ottemperanza, chiede: a) l’esatta esecuzione della Sentenza n. 3479/2023 e la conseguente dichiarazione di nullità degli atti emessi successivamente alla predetta sentenza; b) la nomina di un commissario ad acta; c) la condanna della Regione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114 comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per il ritardo nella esecuzione del giudicato.

  1. Si è costituita in giudizio la Regione Campania, eccependo l’inammissibilità e in ogni caso l’infondatezza del ricorso in ottemperanza.

6.1. Ad avviso della Regione, contrariamente a quanto ritenuto da GE.SI.A. S.p.A., sarebbe stata data corretta esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato n. 3479/23, riprendendo i lavori della Conferenza, considerato che l‘indicata pronuncia non avrebbe accertato la fondatezza della pretesa in ordine al rilascio dell’autorizzazione.

  1. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Teano eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso in ottemperanza sulla base di argomentazioni sovrapponibili a quelle articolate dalla regione Campania.
  2. Si è, inoltre, costituita in giudizio Arpac, chiedendo l’accertamento della propria carenza di legittimazione e la conseguente estromissione dal giudizio.
  3. Si è, infine, costituito in giudizio il Ministero della salute con memoria di stile.

10.La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 21 dicembre 2023.

11.Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

  1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione, sollevata da Arpac, di difetto di legittimazione passiva.

L’eccezione non è fondata.

La conferenza di servizi costituisce, come oramai riconosciuto da un constante orientamento giurisprudenziale, un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti.
Essa, infatti, consente l’assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluri-strutturale specificatamente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all’amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore (Corte Costituzionale 179 del 2012).
Ne consegue che la natura complessa del rapporto giuridico dedotto in giudizio giustifica la legittimazione passiva di Arpac alla luce del parere favorevole con prescrizioni espresso con atto del 25 febbraio 2021, n. 106507.

  1. Ciò posto la questione all’esame del Collegio consiste nello stabilire se la Regione ha riesercitato il suo potere in conformità alla statuizione di annullamento della decisione di questa Sezione 4 aprile 2023, n. 3479.

13.1. Dall’esame di quest’ultima decisione si ricava che la pronuncia di annullamento ha riguardato un limitato e ben individuato profilo dell’iter autorizzativo!

Nella suddetta decisione è stato, infatti, affermato quanto segue.

La motivazione resa all’esito della conferenza di servizi non è adeguata per le seguenti ragioni, ciascuna delle quali potrebbero determinare l’illegittimità degli atti impugnati.

In primo luogo, si afferma di volere dare prevalenza anche alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente con richiamo ai pareri negativi di Provincia e Comune che non hanno, però, una specifica competenza nelle suddette materie.

In secondo luogo, si richiamano le esigenze di tutela urbanistica ma sulla base del mero riferimento ad uno strumento urbanistico che risulta solo adottato e non anche approvato e ciò senza che venga fatto, nella parte finale del provvedimento, alcun richiamo alle misure di salvaguardia, che avrebbero comunque valenza limitata nel tempo.

In terzo luogo, si richiamo le esigenze di tutela del paesaggio facendo riferimento ad un «possibile pregiudizio» senza prendere espressa posizione in ordine alla effettiva sussistenza di una fascia fluviale di rispetto.

Infine, fermo quanto esposto, non viene neanche effettuato un giudizio di bilanciamento che tenga conto che tre Autorità di settore hanno espresso parere favorevole.

In definitiva, l’autorità procedente ha esercitato in modo illegittimo il proprio potere discrezionale di definizione delle posizioni prevalenti, esternando una motivazione che risulta inadeguata e non congruente con quanto risulta dagli atti del procedimento.

13.2. In elusione dell’effetto conformativo promanante dalla predetta pronuncia, la Regione ha nondimeno scelto, in sede di riedizione del potere, di ripartire dall’inizio non tenendo conto del fatto che erano stati già acquisiti al procedimento i pareri favorevoli dei seguenti soggetti: i) vigili del fuoco di Caserta, che hanno espresso, con atto 1° febbraio 2021, n. 53640, un parere favorevole con prescrizioni; ii) Arpac, che ha espresso, con atto 25 febbraio 2021, n. 106507, un parere favorevole con prescrizioni iii) Consorzio generale di Bonifica del Bacino inferiore del Volturno, che, con atto 29 aprile 2021, n. 231737, ha anch’esso espresso un parere favorevole con prescrizioni.

13.3. Ne discende che, in violazione dei principi di conservazione, di economicità dell’azione amministrativa e di divieto di aggravamento del procedimento, la Regione ha proceduto a riesercitare il potere anche in relazione alle parti dell’originario procedimento autorizzatorio che non sono state incise dalla predetta pronuncia di annullamento.

Osserva, a tal riguardo, il Collegio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che fa leva sui predetti principi dell’azione amministrativa, l’amministrazione è tenuta a rinnovare il procedimento soltanto in relazione alle fasi viziate da illegittimità (Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 936).

Ne consegue che, nel caso in esame, a fronte del giudicato derivante dalla sentenza 4 aprile 2023, n. 3479., così come in precedenza perimetrato, la Regione avrebbe dovuto riprendere l’iter del procedimento, mantenendo fermi i segmenti procedimentali immediatamente antecedenti a quello annullato, limitandosi a motivare differentemente il provvedimento conclusivo sulla base dell’istruttoria copiosa e completa già effettuata, tenendo conto dei vincoli conformativi derivanti dalla sentenza..

13.4. In conclusione, alla luce delle osservazioni che precedono, gli atti impugnati vanno dichiarati nulli.

  1. Va invece, allo stato respinta, la domanda di riconoscimento della penalità di mora ex art. 114 comma 4 lett. e), cod. proc. amm., per il ritardo nella esecuzione del giudicato.

14.1.L’art. 114, comma 3, lettera e), cod. proc. amm., dispone che il giudice, in caso di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza, “salvo che non sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm., attribuisce al giudice un ampio potere discrezionale nel valutare la sussistenza delle condizioni ritenute ostative all’attribuzione della penalità di mora (Cons. Stato, Adunanza Plenaria 25 giungo 2014, n. 15; Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1444).

Nel caso in esame osta al riconoscimento della penalità di mora la natura particolarmente complessa del procedimento nell’ambito del quale si è collocato il comportamento elusivo della regione.

  1. In conclusione, per le ragioni suesposte, il ricorso in ottemperanza deve essere accolto.

Ne consegue che la Regione dovrà pronunciarsi nuovamente in relazione ai profili motivazionali censurati dalla predetta decisione 4 aprile 2023, n. 3479, tenendo ferme le risultanze istruttorie non colpite dalla pronuncia di annullamento.

La riattivazione del procedimento dovrà avvenire nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nel caso di decorrenza di tale termine, senza che l’Amministrazione intimata abbia provveduto all’esecuzione della sentenza, il Collegio si riserva di nominare un commissario ad acta, che provvederà all’esecuzione della sentenza, in via sostitutiva.

  1. La particolare complessità del procedimento, da cui è scaturita la controversia esaminata, giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza n. 6035 del 2023:
– accoglie la domanda di ottemperanza, nei sensi di cui in motivazione;
– compensa tra le parti le spese di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere

 

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