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CELLOLE – Ordinanza sindacale confusionaria, i giudici bocciano Di Leone. E i cittadini pagheranno le spese

CELLOLE – Pochi giorni fa i giudici del Tar di Napoli hanno emesso sentenza con la quale annullano l’ordinanza a firma del sindaco Guido Di Leone a carico di un complesso residenziale. I giudici hanno bocciato l’operato del sindaco condannando il municipio alle spese; spese che, chiaramente, pagheranno i cittadini.
La sentenza arriva sul ricorso numero di registro generale 4907 del 2022, proposto da Condominio Parco Sim, in persona del legale rappresentante pro tempore; contro Comune di Cellole che non si è nemmeno costituito in giudizio. Il ricorrente chiedeva l’annullamento  dell’ordinanza sindacale n. 7 del 17.6.2022, pubblicata in data 24.6.2022, avente ad oggetto “intervento fitoterapico per lotta alla cocciniglia”, con la quale si ordina “1) ai proprietari delle piante di pino, ricadenti all’interno delle proprietà private sul territorio comunale, di provvedere all’intervento di endoterapia contro insetti fitomizi (toumeyella parvicornis), al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità, che può essere minacciata dal crollo degli arbusti; 2) nel caso che la pianta di pino sia già morta a causa dell’infestazione, il proprietario dovrà presentare apposita perizia di un agronomo, con richiesta di abbattimento e ripiantumazione della medesima specie adulta”.  Con Ordinanza n. 1926/2022 l’adito TAR ordinava al Comune, ai fini della decisione sulla richiesta cautelare, l’esibizione degli atti richiamati nell’ordinanza impugnata (delibera di G.C. n. 58 dell’8.4.2022; nota Regione Campania prot. n. 26511 del 31.8.2021; nota a mezzo tecnica endoterapica autorizzata con decreto del Ministero della Salute del 24.4.2021 con interventi di profilassi fitosanitaria nel Comune di Cellole; atti istruttori ed eventuali relazioni di sopralluogo mediante i quali si erano individuate le circa 500 piante oggetto dell’ordine). L’ordine istruttorio era reiterato con ordinanza n. 2088/2022; infine, con Ordinanza n. 160/2023 veniva accolta l’istanza cautelare.
“Non si comprendono dunque le modalità di intervento dei privati, di cui pure è auspicata la collaborazione; in particolare, non si comprende se essi debbano intervenire limitandosi a sopportare gli oneri economici dell’intervento della ditta specializzata ovvero debbano essi stessi farsi carico della materiale effettuazione dello stesso; infine, non si comprende il presupposto applicativo della sanzione pecuniaria prevista in caso di inottemperanza, in particolare se la stessa si colleghi formalmente all’inottemperanza all’ordinanza ovvero al mancato intervento sulla singola pianta o sul complesso delle piante ricadenti nella proprietà; il che evidenzia la genericità della previsione e la palese sproporzione degli effetti, indistintamente connessi a violazioni diverse quanto a contenuto e gravità delle stesse”.
Per questa ragione i giudici hanno accolto il ricorso condannando anche il comune ala pagamento delle spese processuali quantificate in 1.000 euro.

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