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RIARDO – Diritto di superficie, comune condannato

RIARDO – Diritto di superficie, i giudici del Tar condannano il comune; lo hanno deciso i giudici che hanno pronunciato sentenza  sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2013, proposto da Istituto Autonomo Case Popolari Per La Provincia Di Caserta, contro il comune Di Riardo  per l’annullamento del silenzio sulla richiesta di costituzione del diritto di superficie in occasione di apposito intervento di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l. 60/1963, in relazione all’area di mq. 2100, in catasto al f. 14-partita 2031, p.lla 41. Il ricorso – volto all’annullamento del silenzio serbato dal comune di Riardo sulla richiesta di costituzione del diritto di superficie in occasione di apposito intervento di edilizia residenziale pubblica ai sensi della l. 60/1963, in relazione all’area di mq. 2100, in catasto al f. 14-partita 2031, p.lla 41. – è fondato e va accolto per le ragioni che seguono. Premesso che con gli artt. 31 e 117 del D. Lgs. n. 104/2010, il Legislatore ha previsto che i ricorsi avverso il silenzio dell’Amministrazione sono decisi con sentenza succintamente motivata a fronte della domanda volta all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, nel caso di specie è indubitabile che – a fronte della diffida prot. 255 del 31.01.2013 – si configura quantomeno un obbligo di risposta da parte delle Amministrazioni intimate, che assurga a seria e significativa delibazione della istanza medesima, sì da porsi come doveroso atteggiamento di dialettico confronto con gli interessi privati confluiti nel procedimento amministrativo. Al riguardo, considerato come presupposto per l’applicazione del rito speciale il silenzio della PA (e, in particolare, l’omissione di provvedimento che acquista rilevanza come ipotesi di silenzio-rifiuto), la protratta inerzia dell’amministrazione non può sottrarsi ad una valutazione di illegittimità essendo anche decorso un certo lasso di tempo durante il quale, peraltro, si può determinare uno stato di incertezza della situazione fattuale. E’ – pertanto – necessario che l’amministrazione resistente si pronunci espressamente e compiutamente sulla citata istanza, atteso che la perdurante condotta di inerzia viola il dovere di provvedere tempestivamente con provvedimento espresso e concludente. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere dunque accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Riardo di assumere un provvedimento espresso sulla istanza di parte ricorrente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione.  Quanto alle spese di giudizio, appare equo quantificarle in Euro 750,00 (settecento) da porsi a carico del Comune di Riardo.  Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)  definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Riardo di assumere un provvedimento espresso sulla istanza di parte ricorrente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente decisione. Condanna il Comune di Riardo soccombente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio nella misura complessiva di Euro 750,00 (settecentocinquanta).

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