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foto di repertorio

Francolise / Cellole – Donna sotto processo per falsa testimonianza, Montecuollo: serve ripristinare la verità dei fatti

Francolise / Cellole – In relazione all’articolo pubblicato oggi 03.12.2022, ove viene data parola, unilateralmente e senza contraddittorio alcuno, al difensore dell’imputata Lippiello Franca, si significa che:
1) E’ Falso che il Fascitiello sia stato condananto in via definitiva (si parla di sentenza irrevocabile), avendo lo stesso proposto appello alla sentenza di primo grado per quanto concerne la posizione del marito della Lippiello Franca. L’eventuale esistenza dell’ attestazione di irrevocabilità cristallizzerebbe un dato giuridico e giudiziario non veritiero circa il presunto passaggio in giudicato della sentenza ritualmente impugnata;
2) Non si comprende quale afferenza abbia la posizione del marito della Lippiello Franca dal momento che il processo vede come imputata per calunnia  e falsa testimonianza ai danni del Fascitiello  la Lippiello Franca  e non il marito di quest’ultima, che non c’entr assolutamente nulla. Mai come in questo caso occorre ricordare il pensiero di Shaw: “Spesso ci si attacca ai numeri come gli ubriachi si attaccano ai lampioni, non per farsi illuminare ma per farsi sostenere”. In questo caso però nemmeno i numeri(rectius: fatti) vengono chiamati in causa!
3) Non si comprende, ancora una volta, quale afferenza abbiano le posizioni delle atlete volley nella collaterale vicenda, le cui posizioni in relazione alle “spericolate” dichiarazioni espresse in dibattimento saranno oggetto di altro vaglio giudiziale. Ci si chiede: perche’ scomodare le altre posizioni non difese dallo stesso difensore della Lippiello per difendere la posizione della stessa cliente, ormai imputata? SI ribadisce che il capo di imputazione riguardante sia la calunnia che la falsa testimonianza attiene alle condotte della Lippiello Franca perpetrate contro il Fascitiello. La questione delle ragazze non c’entra assolutamente nulla se non per gettare fumo negli occhi e per assolvere alla stessa necessità di cui al punto 2)!
4) Il P.M. ha , dopo la denuncia sporta dal Fascitiello, esercitato l’azione penale contro la Lippiello che risulta imputata appunto di falsa testimonianza e calunnia ai danni del Fasctiello, ora persona offesa. Chiaramente se questa circostanza fosse stata falsa sarebbe stata facilmente sbugiardata dalla Lippiello ma non pare che nell’articolo ci sia una smentita di ciò. Peraltro il P.M. ben poteva richiedere l’archiviazione per la Lippielllo che pure rendeva interrogatorio a suo discarico ma invece esercitava comunque l’azione penale richiamandosi anche alla querela del Fascitiello ed alla sentenza del Giudice di primo grado;
5) Il difensore evidenzia, come punto positivo per la sua cliente, come il Giudice non abbia trasmesso gli atti alla Procura per falsa testimonianza (prerogativa e facoltà del tutto discrezionale peraltro)ma non da conto che , in sentenza e testulamente, la Lippiello e’ definita dallo stesso Giudice ” donna matura, disinibita, di larghe vedute tanto da essere aperta a un rapporto di coppia libero, che ha tranquillamente assitito alle udienze in cui la sua vita privata e sessuale veniva scandagliata, guardando i filmati davanti al marito ( che invece a un certo punto ha lasciato l’aula)” ed ancora ” Pietra tombale sulla credibilità di Lippiello Franca e’ rappresentata dai filmati visionati in aula che la riprendono mentre consapevolemente e volontariamente si fa fotografare sul letto con indosso solo degli slip, dopo aver categoricamente negato durante il suo esame testimoniale di aver dato il consenso a dette riprese, anzi dichiarando addirittura di non riconoscersi”. Insomma anche per un fatto di ritegno e prudenza sarebbe il caso di tacere sul punto. Sopratutto non da conto che un Pubblico Ministero della Procura proprio in ragione della querela sporta dal Fascitiello chieda il rinvio a giudizio della Lippiello  e che nel giudizio di primo grado lo stesso P.M., alla luce della istruttoria dibattimentale, chieda l’assoluzione del Fascitiello per i reati che avrebbe commesso ai danni della sedicente vittima Lippiello, evidentemente ritenuta ” inaffidabile” dal P.M. stesso e poi dal Giudice. Peraltro la questione dell’onirico sequestro che la Lippiello avrebbe subito e’ stata affrontata dal Giudice e si rimane sconcertati che nell’articolo addirittura si arrivi a mentire sostenendo che i testi non avrebbero smentito l’episodio. Ancora una volta pare opportuno ricorrere alle parole del Giudice e non alle chiacchiere. Il Giudice in sentenza ( e non nei desideri di ciasccuno di noi) dichiara ” inversonile il racconto delle 5 ore di sequestro, di cui nessuno si era accorto, ecc. ecc…” ed ancora A.W: ( testimone)..” in servizio presso il reparti di medicina, dopo aver premesso ceh tutto l’ospedale era a consocenza delle relazione tra la donna e l’imputato , ha smentito di aver ricevuto confidenze della lippiello in occasione del famoso sequestro e ne ha affermato l’impossibilità non pessendo pensabile che all’epoca con 2 soli infermiri di turno uno sparisse per diverse ore”. Da notare l’ironia del Giudice nel defnire il sequestro ” famoso”( proprio al fine di evidenziarne l’inverosmiglianza )  e la circostanza che il teste , come gli altri, smentiscono non il fatto solo ma anche l’ipotesi del fatto stante l’impossibiltià assoluta di sparire per 5 ore da un reparto ospedaliero per 2 infermieri! un reparto ospedaliere, e’ notorio, non e’ l’equipollente di un hotel; 6) La circostanza che il Fascitiello sarebbe stato ingiustamente accusato di un falso stalking ai danni della Lippiello non e’ un ipotesi di questo difensore ma si evince in modo scolastico  dai capi di imputazione ben noti alla Lippiello per aver la stessa già ricevuto l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari nonche’ l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare ove la stessa riveste lo status di imputata dei reati di cui agli art 368 e 372 c.p. per aver mediante denuncia falsamente attribuito a Federico Fascitiello una condotta staalkerizzante nei propri confronti e aver falsamente affermato nel corso dell’udienza in cui veneiva sentita come teste- persona offesa innanzi al giudice Dott.ssa Auriemma, che le foto che la ritraevono in momenti intimi acquisite quali prove fossero state scattate dal Fascitiello senza il proprio consenso, nonche’ di essere stata oggetto di un sequestro di 5 ore da parte del Fascitiello”.Per aver falsamente attribuito una condotta stalkerizzante al Federico Fascitiello cosa vorrà mai dire? non pare necessaria l’esegesi a riguardo!Singolare poi che vengano definite tendeziose notizie che sono accluse nei capi di imputazione e nella sentenza del Giudice e non nelle elucubrazioni ad libitum che ciascun cittadino può coltivare nel propria dimensione spirituale ed intellettuale. Ci si lagna poi del fatto che per la Lippiello potrebbe non esserci decreto che dispone il giudizio. Ma non si comprende: ci si lagna dell’ovvio? la notizia giudiziaria e’ che per la Lippiello e’ stato richiesto il rinvio a giudizio ed e’ imputata per i reati di cui sopra. L’eventualità giustamente coltivata dal difensore dell’imputata ed afferente ad un sentenza di non luogo a procedere attiene alle previsioni, aspettative future ma giustamente un articolo giornalistico riporta la cronaca in relazione ai fatti accaduti e non a quelli che potrebbero accadere, altrimenti il termine giornalismo sarebbe sinonimo di chiromanzia.
7) I fatti sono cosa ben diversa dalle opinioni. I fatti sono che il Fascitiello E’ STATO ASSOLTO PERCHE’ IL FATTO NON SUSSISTE DALL’ACCUSA DI STALKING ED INTERFERENZA ILLECITA NELLA VITA PRIVATA ALTRUI ove la LIPPIELLO RIVESTIVA IL RUOLO DI PARTE CIVILE. ALTRO FATTO E’ CHE LA LIPPIELLO PER QUEI FATTI DENUNCIATI CONTRO IL FASCITIELLO OGGI RISULTA INCRIMINATA PER FALSA TESTIMONIANZA E CALUNNIA IN RAGIONE DELLA DENUNCIA SPORTA DAL FASCTIELLO E DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE DEL P.M. Le altre questioni sollevate nell’articolo non hanno alcuna attinenza ed appaiono piu dei paliativi per distrarre dal fatto gravissimo rappresentato da una presunta vittima di stalking che all’esito del processo vittima non viene considerata e che dopo addirittura risulta essere imputata per le stesse accuse per cui aveva chiesto la condanna del Fascitiello ed il relativo risarcimento del danno.Insomma una nemesi che potrà non essere gradita a tutti ma di cui bisogna prendere atto con equilibrio ed rispetto laico per gli atti giudiziari di cui si invita lettura;
L’informazione giudiziaria deve ben tenere disgiunti i fatti dalle opinioni, il contenuto degli atti giudiziari dalle aspettative, magari disilluse, delle parti processuali. In tal senso quindi si auspica una presa d’atto serena e corretta della vicenda giudiziaria atteso che la gravità di un presunto stalking deve ritenersi, in un paese civile, pari alla gravità di una presunta calunnia e falsa testimonianza per falso stalking, in ragione del quale un uomo ha dovuto subire ingiustamente, per anni, un processo per poi essere assolto perche’ il fatto non sussiste in ragione proprio delle accuse oggetto della calunnia e della falsa testimonianza di cui dovrà rispondere la Lippiello Franca. Parimenti l’informazione deve tenerne conto con uguale equlibrio ed equidistanza facendo leva sugli atti giudiziari e non sulle opinioni, tutte legittime ovviamente.

 

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