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Francolise / Cellole – Stalking e false testimonianze, la verità del difensore della donna

Francolise / Cellole – In riferimento all’articolo pubblicato ieri, innanzitutto, è necessario precisare che Federico Fascitiello, indicato come “ingiustamente accusato di stalking”  è stato – in quello  stesso processo – condannato, con sentenza irrevocabile e per lo stesso reato, ad un anno di reclusione nonché al pagamento di una somma di euro 10.000 euro a titolo di risarcimento del danno a favore di un altro suo collega di lavoro, anch’egli costituitosi parte civile per  mio tramite. Le condotte di stalking per le quali il Fascitiello è stato condannato in relazione a tale ulteriore soggetto, peraltro, coincidono in buona parte con quelle già denunciate dalla signora Lippiello. Senza entrare nel dettaglio, l’invio di lettere minatorie, messaggistica ingiuriosa, foto e registrazioni audio imbarazzanti recapitate nella cassetta delle lettere o sul parabrezza dell’auto della vittima costituisce solo una parte dell’attività marcatamente persecutoria del Fascitiello riconosciuta sussistente in sentenza. L’ indagine scaturita dalla denuncia della mia assistita, inoltre, ha costituito l’occasione per recuperare incidentalmente, nel corso di un  sequestro  di materiale informatico disposto dall’autorità giudiziaria,  immagini e video illecitamente prodotte dal Fascitiello ai danni di alcune ragazze della squadra di pallavolo da lui allenata; sul punto, si rammenta che il Fascitiello non è stato assolto nel merito ma si è giovato  della prescrizione del reato. Tale premessa appare doverosa per inquadrare in modo compiuto  la detta vicenda processuale, inibendo le pericolose strumentalizzazioni che hanno pregiudicato l’imparzialità e l’obiettività delle notizie  da Lei diffuse, già oltremodo lesive dell’onorabilità  della persona.  il Tribunale di S.Maria C.V. ha sì assolto Federcio Fascitiello per il capo di imputazione relativo alla signora Lippiello, ma con “formula dubitativa” ( ex art.530 comma 2 cpp) ovvero per non aver ritenuto  il Tribunale pienamente raggiunta la prova della sua colpevolezza, che è cosa ben  diversa da un’assoluzione con “formula piena”. Né il pubblico ministero, né il giudice hanno, peraltro, ritenuto di trasmettere gli atti in Procura per contestare eventuali ipotesi di falsa testimonianza o calunnia a carico della signora Lippiello. La circostanza secondo la quale in quel processo un video prodotto dalla difesa dell’imputato inchiodava la Lippiello alla sue responsabilità circa le false accuse atteso che dallo stesso era palese e marchiano il consenso che la stessa prestava alle foto intime. Il Giudice infatti avallando la tesi della difesa chiosa in sentenza: “… emerge in modo inequivocabile che la Lippiello è assolutamente consapevole e consenziente a farsi immortalare” è veritiera solo con riguardo ad alcune foto prodotte in udienza dall’imputato, delle quali la signora Lippiello dichiarava di non essere a conoscenza o di non ricordare, ma non certo di tutte le altre immagini, recuperate nel computer del Fascitiello e sottoposte a perizia informatica, che la ritraevano. In merito all’eventuale coazione subita in ospedale dalla mia assistita per cinque ore, è assolutamente falso che molti testi smentivano categoricamente il presunto sequestro ad opera del Fascitiello ai danni della Lippiello in quanto nessuno dei testimoni sentiti in dibattimento era in grado di smentire categoricamente il fatto, non essendo presenti in reparto.  Superfluo rilevare, infine, che talune espressioni, quali falso stalking  o uomo additato per anni ingiustamente come un persecutore e stalker siano alquanto inappropriate e tendenziose, proprio alla luce della condanna definitiva  per stalking di cui si diceva in premessa. In ultimo, mi preme sottolineare che la circostanza che il procedimento che ci occupa si trova nella fase dell’udienza preliminare, a conclusione della quale il Giudice potrebbe anche decidere di non rinviare a giudizio la mia assistita, avrebbe imposto una valutazione da parte Sua ancor più ponderata sulla pubblicazione della notizia, atteso il basilare principio dell’interesse pubblico alla diffusione della stessa ( si tratta, nel caso di specie, di una vicenda privata) e ad quello, di rango costituzionale, della presunzione di innocenza. (nota a cura dell’avvocato Emilia Torella)

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