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CASAPULLA – Commissario per l’approvazione del consuntivo 2012, il Tar annulla le scelte della Prefettura. Accolto il ricorso del comune

CASAPULLA – Nomina del commissario ad acta per l’approvazione del bilancio consuntivo 2012, i giudici del tar bocciano le scelte della Prefettura accogliendo il ricorso del comune. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti prefettizi impugnati. Condanna l’UTG Prefettura di Caserta al pagamento, in favore del Comune di Casapulla, delle spese di giudizio nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati: Cesare Mastrocola, Presidente; Fabio Donadono, Consigliere;  Estensore Pierluigi Russo, Consigliere.

La decisione è stata assunta sul ricorso sul ricorso numero di registro generale 2792 del 2013, proposto dal Comune di Casapulla contro U.T.G. Prefettura di Caserta e Ministero dell’Interno,  nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale di Casapulla, non costituito; per l’annullamento del provvedimento prefettizio in data 30/05/2013, recante la nomina di un Commissario ad acta per gli adempimenti concernenti l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2012; nonché degli atti connessi.  Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo; premesso che  con determinazione del 2/5/2013, acquisita al protocollo comunale il 6/5/20013, il Prefetto di Caserta diffidava il Consiglio comunale di Casapulla ad adottare la delibera di approvazione del rendiconto nel termine di venti giorni dalla notifica dell’atto a tutti i consiglieri comunali, poi effettuata il 9/5/2013, salvo diversa disposizione di carattere statutario, con avvertimento, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, di emanazione dei provvedimenti sostitutivi e di avviamento del procedimento per lo scioglimento del consiglio dell’ente;

– lo schema di rendiconto veniva predisposto dalla Giunta municipale con delibera n. 33 dell’8/5/2013; con nota del 10/5/2013, il Consiglio comunale veniva convocato per l’approvazione del rendiconto per il giorno 31/5/2013, in prima convocazione, e per il successivo 1/6/2013, in seconda; con nota in pari data, il Comune comunicava alla Prefettura la predisposizione dello schema di rendiconto da parte della Giunta e la convocazione del Consiglio comunale per l’approvazione;

– con determinazione del 30/5/2013, notificata il 31/5/2013, il Prefetto nominava il Commissario ad acta per il compimento di tutti gli adempimenti concernenti l’approvazione del rendiconto; il Commissario ad acta si insediava il 31/5/2013 e lo stesso giorno il Consiglio comunale soprassedeva pertanto dall’approvazione del rendiconto;

Rilevato che il Comune ricorrente contesta gli atti in epigrafe, all’uopo deducendo:

– nessun ritardo o inadempienza sarebbe addebitabile al Comune, a parte l’inosservanza del termine del 30/4 che tuttavia giustificherebbe la nomina del commissario prefettizio unicamente per la predisposizione dello schema di rendiconto all’epoca mancante da sottoporre all’approvazione consiliare;

– il commissario prefettizio dovrebbe comunque sottoporre lo schema di rendiconto all’approvazione del Consiglio comunale;

– il Consiglio comunale sarebbe stato convocato tempestivamente, con l’osservanza del termine dilatorio, avente carattere obbligatorio, di 20 giorni ai consiglieri per l’esame dello schema di rendiconto predisposto dalla Giunta;

– il Consiglio comunale sarebbe stato inibito dall’approvazione del rendiconto a seguito dell’insediamento del commissario prefettizio, avvenuto lo stesso giorno, mentre l’organo consiliare era in seduta e stava per esercitare la funzione, nonostante che Prefettura fosse stata preventivamente avvertita della predisposizione dello schema di rendiconto e della sua prossima approvazione;

– sarebbe un inutile spreco di risorse la predisposizione di uno schema di rendiconto da parte del commissario prefettizio;

– la diffida prefettizia non terrebbe conto del suddetto termine dilatorio; sarebbero violate le norme ed i principi del giusto procedimento;

Considerato preliminarmente che:

– secondo quanto rappresentato dalla difesa erariale, il Commissario ad acta, con delibera in data 25/6/2013, avrebbe approvato il rendiconto 2012, nonostante peraltro la sospensiva disposta in sede cautelare con decreto presidenziale n. 1023 del 21/6/2013;

– anche a prescindere dalla validità e dall’impugnazione del suddetto atto commissariale sopravvenuto, permane comunque l’interesse del Comune ricorrente ad una pronuncia nel merito dell’impugnativa contro gli atti prefettizi invasivi delle proprie ordinarie attribuzioni, atteso l’ulteriore valore prodromico allo scioglimento degli atti impugnati;

Ritenuto che:

– nella specie, alla data del 30/4/2013, termine stabilito dalla legge per l’approvazione del rendiconto, mancava la predisposizione del relativo schema da parte della Giunta, per cui, in base all’art. 141, co. 2, del d. lgs. n. 267 del 2000, richiamato dal successivo art. 227, co. 2 e 2-bis, l’autorità prefettizia avrebbe dovuto nominare un commissario ad acta “affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio”;

– sennonché la determinazione prefettizia del 2/5/2013 non reca la nomina di un commissario ad acta, ma dispone direttamente la diffida al Consiglio comunale per l’approvazione di uno schema che, a quel momento, non era stato ancora predisposto;

– in base al secondo periodo del citato art. 141, co. 2, il Consiglio comunale può essere diffidato unicamente nel caso in cui non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto quando il relativo schema sia stato predisposto dal commissario ad acta oppure dalla giunta; solo in tal caso infatti, sussiste il presupposto dell’inerzia dell’organo consiliare, superabile con la messa in mora e l’intervento sostitutivo del commissario prefettizio;

– una diffida che preceda la predisposizione dello schema comporterebbe, così come di fatto è avvenuto, un conflitto tra il nuovo termine ultimo assegnato dall’autorità prefettizia per l’approvazione del rendiconto ed il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esame da parte dei consiglieri della documentazione;

– ne consegue che la prematura emanazione della diffida non può essere sanata per effetto della sua notifica ai consiglieri in un momento successivo alla predisposizione dello schema da parte della Giunta comunale;

– il difetto della diffida e l’inesistenza di una inerzia da parte dell’organo consiliare formalmente contestata escludono ovviamente la legittimità della nomina del Commissario ad acta per l’adozione di interventi sostitutivi;

Ravvisata pertanto la fondatezza delle esaminate doglianze, assorbenti rispetto alle ulteriori censure dedotte, l’impugnativa è suscettibile di accoglimento, con condanna alle spese dell’amministrazione resistente, secondo la regola della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla gli atti prefettizi impugnati.

Condanna l’UTG Prefettura di Caserta al pagamento, in favore del Comune di Casapulla, delle spese di giudizio nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Pierluigi Russo, Consigliere

 

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