Ultim'ora

Cellole / Caserta / Ailano – Scuola, Coronavirus, il Prefetto scrive ai sindaci “sceriffi”: basta ordinanze

Cellole / Caserta / Ailano – Il Prefetto di Caserta, Castaldo, scrive ai sindaci dei 104 comuni della provincia di Caserta. Il documento è rivolto in particolare a tutti quei primi cittadini “sceriffi”, coloro cioè che hanno ignorato le disposizioni emanate dal governo e ribadite, ieri, dai giudici del Tar: non avete competenza per bloccare le scuole. Indirizza loro una lettera per ribadire di non “uscire dal seminato”. Chiaramente in un paese normale, dove le regole vengono rispettate – e più di tutti i sindaci dovrebbe osservare rigorosamente le direttive dello Stato – i primi cittadini che firmano ordinanze contro la norma, dovrebbero essere immediatamente sospesi. Spesso, purtroppo, l’Italia è il paese dove ogni sindaco pensa di vivere in una repubblica autonoma.

Ecco il documento del Prefetto:
Sono qui pervenute alcune ordinanze con le quali le SS.LL., preso atto dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania n.l del 7 gennaio 2022, hanno disposto la sospensione dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ovvero, in alcuni casi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Come noto il TAR Campania – Sez. V, con decreto monocratico presidenziale n.l9/2022, in accoglimento di una istanza cautelare, con data 10.01.2022, ha sospeso l’esecutività, in parte qua, della citata ordinanza presidenziale, con cui era stata disposta, tra l’altro, la sospensione delle attività scolastiche in presenza, con l’immediato ripristino delle modalità di prestazione e di fruizione dei servizi educativi, scolastici e didattici regolati dalla pertinente normativa emergenziale di rango primario.
Al riguardo, in via preliminare occorre chiarire che i predetti provvedimenti sindacali sono è ascrivibili all’art. 50 del TUOEL ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie dal carattere esclusivamente locale, il capo dell’amministrazione può adottare ordinanze contingibili e urgenti che costituiscono provvedimenti “extra ordinem”, a contenuto atipico e a carattere temporaneo, dotati di capacità derogatoria della disciplina normativa di rango primario, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Sul punto, appare fondamentale richiamare la parte motiva del citato decreto n.19 che compiutamente chiarisce come la materia in questione sia ampiamente regolamentata dalla normativa statale residuando uno spazio soltanto eccezionale per i provvedimenti amministrativi (quali anche le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell’art.50 TUOEL).

In particolare nel citato decreto si legge che:
“… Considerato che il D.L 7 gennaio 2022 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione primaria”), … ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati. … e … . per (pianto specificamente rileva, individuando, all’art 4. puntualmente, la disciplina per la “gestione dei casi di positività ali ‘infezione da SARS-CoV-2 nei sistema educativo, scolastico e formativo” (e, segnatamente: sospensione delie lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell’infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di positività nella classe nella scuola primarie; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di “a/meno due casi di positività nella classe”, ecc.); e predisponendo, tracciamento dei contagi da COVID 19 nella popolazione scolastica ” (art. 5);

Considerato che le dettagliale misure attuano, specificano e ampliano guanto già disposto dall ‘art. I del D.L. 6,8.2021, n.JJI (“Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133,

Considerato che la dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”, il che esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile”, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo;   gioverà  sul punto   ricordare   che   le  ordinanze   emergenziali   si  giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata; il che non è nel caso all’esame, ove, in via d’urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell’emergenza specifica e si è disciplinato paritamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l “individuazione delle specifiche modalità del detto esercizio, proprio nel caso preso in considerazione dall’ordinanza impugnata, ossia la permanenza dello stato di emergenza con i suoi connessi e del tutto prevedibili precipitati fattuali (eventuale aumento dei contagi, inevitabile stress-test imposto alle strutture sanitarie, sofferenza del sistema trasportistico);

Considerato che. per quanto sopra detto, non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell ‘ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale. … … Considerato, sotto ulteriori profili; che neppure risulta che la regione Campania sìa classificata tra le “zone rosse” e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e … e la sola mera possibilità dell’insorgenza di “gravi rischi”, predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria. … ”
Pertanto, la concreta possibilità di intervento ulteriore su base substatuale resta confinata alle ipotesi residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste c non prevedibili, impongano l’improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità, situazioni di emergenza-urgenza.

Guarda anche

CAPUA – In fiamme la collina di Sant’Angelo: paura per la Basilica e alcune abitazioni

CAPUA – L’incendio è divampato poco fa sulle colline di Sant’Angelo in Formis, frazione del …