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Riardo / Rocchetta e Croce –  Ferrarelle non rispetta gli impegni: i giudici la condannano

Riardo / Rocchetta e Croce – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quarta, con sentenza n. 1283 pubblicata il 27 marzo 2020 ha respinto i ricorsi proposti dalla Ferrarelle S.p.A. contro il Comune di Rocchetta e Croce nel perdurante tentativo di vanificare, annullare quanto riconosciuto nell’accordo del 2001 non solo dalla massima Autorità Statale territorialmente competente (Prefetto di Caserta) e dalla Regione Campania bensì anche dall’Azienda che in quel momento era titolare della concessione per la coltivazione del giacimento di acque minerali sito nel territorio comunale, alla quale è subentrata la Ferrarelle s.p.a.  E’ un tentativo che la Ferrarelle S.p.A. sta ponendo in essere dall’anno 2009, anche con un defatigante contenzioso che l’ha vista in via definitiva sempre soccombente. Finora sono stati proposti quattro ricorsi al TAR Napoli e sono state pronunciate tre sentenze (nn. 4242/2011, 2841/2014 e 1283/2020) ed un Decreto Ingiuntivo (n. 1042/2019); sono stati proposti tre ricorsi al Consiglio di Stato e pronunciate quattro sentenze (nn. 2244/2012, 265/2015, 2574/2015 e 3595/2018) delle quali una parziale; sono stati proposti due ricorsi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione e pronunciate due sentenze (nn. 18187/2013 e 26339/2017). La sentenza del TAR Napoli n. 1283 pubblicata il 27.03.2020:
1) ha riconosciuto la conformità del comportamento dell’ente locale al giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato;
2) ha confermato la tuttora validità ed efficacia dell’accordo;
3) ha confermato che la Ferrarelle S.p.A. è tuttora obbligata a corrispondere annualmente al Comune l’importo previsto nell’accordo;
4) ha confermato che tale importo deve essere rinegoziato riconoscendo però che: – il Comune non ha pregiudizialmente rifiutato la proposta di “rinegoziazione” della Ferrarelle s.p.a. poiché essa, come si è detto, più che a rimodulare l’accordo è volta a porlo nel nulla e a negarne l’efficacia per il futuro e, in parte, anche per il passato;
la proposta della Ferrarelle s.p.a. di rinegoziazione era assai svantaggiosa per il comune e quindi il rigetto dell’ente locale è del tutto legittimo;
l’originario importo ha oggi un valore ben minore per il normale effetto dell’inflazione;
4) ha riconosciuto che correttamente il Comune quale ente esponenziale della popolazione ha difeso i valori che ha inteso far riconoscere nell’accordo del 2001, tuttora esistenti e che fanno parte del territorio, della comunità locale e del programma politico anche dell’attuale Amministrazione comunale.

In conclusione ancora una volta l’attività posta in essere dall’Amministrazione comunale da oltre dieci anni per difendere l’efficacia dell’accordo del 2001 è stata riconosciuta corretta, legittima, doverosa, perseguendo gli interessi del territorio e della popolazione comunale. I valori che il Comune ha inteso far riconoscere nell’accordo del 2001 sono tuttora esistenti e fanno parte del territorio, della comunità locale e del programma politico anche dell’attuale Amministrazione comunale.

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