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Sparanise – Depuratori mal funzionanti,  il giudice cancella la multa all’ex sindaco Merola. Ma dovrà pagare le spese legali

Sparanise – Il giudice di Santa Maria Capua Vetere ha scritto la parola fine sulla vicenda relativa al malfunzionamento dell’impianto di depurazione. Per quei fatti fu elevata una sanzione di circa 12mila euro a carico dell’allora sindaco Antonio Merola. Lo stesso, attuale consigliere di minoranza, ha fatto ricorso al giudice civile sammaritano ottenendo l’annullamento della sanzione. Contestualmente però il giudice ha ordinato a Merola di pagare le spese legali sostenute dal municipio nel processo .

La vicenda:
Con ricorso tempestivamente depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 19.10.2016, Merola Antonio proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 16 del 24.08.2016 per l’illecito amministrativo ex art. 124 comma 1 d. lgs. 152/2006 e per il pagamento della sanzione di euro 12.000,00 emessa dalla regione Campania. Eccepiva a fondamento dell’opposizione:
violazione ed erronea applicazione dell’art. 14 della legge 689/1981 ;
violazione del diritto di difesa ed erronea applicazione della normativa vigente;
difetto – nullità della contestazione;
assenza dell’elemento soggettivo;
sussistenza dell’esimente della forza maggiore;
insussistenza della responsabilità del ricorrente.

Si costituiva il Comune di Sparanise il quale in primis eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito eccepiva l’insussistenza della sua responsabilità. Si costituiva la Regione Campania la quale deduceva:
– che l’ordinanza ingiunzione era stata emanata sulla scorta di un verbale redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni, un atto quindi che godeva di fede privilegiata e costituiva prova fino a querela di falso;
– la fondatezza e legittimità del provvedimento sanzionatorio;
– la effettuata notifica dei verbali di accertamento.
In primis va rilevata la tempestività dell’opposizione depositata in data 19.10.2016 a fronte dell’ordinanza ingiunzione notificata in data 20.09.2016.
Il ricorso è fondato.
Fondato è il primo motivo di opposizione relativo alla mancata contestazione della violazione. Dispone l’art. 14 della legge 689/1981 che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. ….. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”
Dagli atti di causa risulta che al momento del sopralluogo era presente il sig. Severino Vincenzo addetto agli impianti di depurazione. L’accertamento successivamente è stato notificato al Comune di Sparanise all’indirizzo pec ed al sindaco del Comune di Sparanise sempre allo stesso indirizzo pec . Al sindaco tra l’altro sono stati notificati solo il verbale di sopralluogo e gli esti dell’analisi e non l’accertamento della violazione. Non vi è pertanto prova che l’accertamento della violazione, relativa alla mancanza dell’autorizzazione allo scarico che si assume scaduta sia stata notificata all’odierno opponente personalmente.
Ne consegue che l’obbligazione di pagare la sanzione si è estinta per cui va annullata l’ordinanza ingiunzione opposta. Bisogna tuttavia dichiarare il difetto di titolarità del rapporto controverso del Comune di Sparanise nei cui confronti è stato indirizzato dal opponente il ricorso ed a cui lo stesso è stato comunicato dalla cancelleria. Nel giudizio di opposizione ex art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 – avente ad oggetto soltanto l’accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell’autore dell’illecito amministrativo o dell’obbligato in solido – infatti non sono configurabili situazioni di comunanza di causa ovvero ipotesi di chiamata in garanzia. (cfr. Cassazione n. 8364 del 09/04/2014). Per questi motivi l’opposizione va accolta ed annullata l’ordinanza ingiunzione opposta; va inoltre dichiarato il difetto di titolarità del rapporto controverso del Comune di Sparanise. Le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e la regione Campania e nei rapporti tra la parte ricorrente ed il comune di Sparanise seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato dal D.M. n. 37/2018 in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018), (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012 in relazione al D.M. 20 luglio 2012 n.140).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, terza sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Antonia Schiattarella, definitivamete pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) in accoglimento dell’opposizione, annulla l’ordinanza impugnata nei confronti dell’opponente;
b) condanna la Regione Campania al pagamento in favore della parte opponente delle spese processuali che liquida in euro 237,00 per esborsi ed euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge;
c) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Sparanise delle spese processuali che liquida in euro 4.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge con attribuzione al procuratore costituito.

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