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foto di repertorio

CAPRIATI A VOLTURNO – SCUOLA NUOVA MAI NATA: STORIA INFINITA E VERITÀ NEGATA

Capriati a Volturno – La polemica intorno alla nuova scuola, mai nata, tiene ancor banco in paese e si ravviva dopo la sentenza, quella di ieri, dei giudici del Tar. Soprattutto la polemica si sviluppa fra coloro che leggendo gli atti – giustamente – evidenziano che i giudici hanno puntato l‘indice contro la macchina amministrativa capriatese, e i “negazionisti”, cioè coloro che nonostante la chiarissima sentenza continuano a sostenere che “il sindaco ha vinto”. Chiarissimi sono alcuni passaggi della sentenza:

  • Secondo i Giudici del T.A.R., il Comune entro il termine ultimo del 19 agosto 2019 deve utilizzare le somme stanziate dal MIUR di cui al Decreto del 21.12.2017 (pena la revoca e/o decadenza del finanziamento di € 3.000.000,00).
  • Sempre secondo i Giudici del TAR, il comportamento del Comune ha provocato danni economici al Raggruppamento sottraendogli la possibilità di progettare una scuola nuova per il Paese.
  • Si legge ancora in sentenza:Va ancora disposta la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti della Campania per quanto di sua eventuale competenza. Invero, dagli atti del presente giudizio emerge che il complessivo comportamento degli organi di governo e di gestione del Comune di Capriati al Volturno potrebbe, nell’immediato futuro, costituire causa di perdita di ingenti finanziamenti ministeriali per la ristrutturazione dell’edificio scolastico, determinando un grave danno sia per la collettività locale che per la conservazione e miglioramento di immobili ricadenti nel patrimonio pubblico o comunque di pubblica fruizione”.

Basterebbero già questi passaggi per indurre qualsiasi persona – di buon senso – a riflettere profondamente sulle scelte operate così come sulle parole “liberate” al vento per difendere, nonostante tutto, la propria posizione.
Il Raggruppamento di professionisti capeggiato dall’ing. Minchella, selezionato nel gennaio del 2018 primo in classifica dalla Commissione di gara per la progettazione della ristrutturazione dell’edificio adibito a scuola media ed elementare, sentitosi leso dai successivi provvedimenti di ritiro della gara da parte della Giunta adiva il T.A.R. Campania chiedendo l’annullamento degli atti lesivi ed in subordine la richiesta di risarcimento dei danni. I Giudici, dopo una (prima) sentenza di accoglimento (n. 5106 del 30.7.2019), a fronte dei nuovi provvedimenti di revoca con la (seconda) sentenza n. 4252 del 2.8.2019 concludeva per l’accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni e trasmissione della sentenza al Procuratore regionale della Corte dei Conti per i possibili danni erariali.
La sentenza a pag. 12 e 13 così sancisce:  “Osserva il Collegio che il finanziamento relativo alle opere per la cui progettazione era stata indetta la gara alla cui aggiudicazione aspira parte ricorrente è relativo al decreto MIUR del 21 dicembre 2017…… In particolare, al Comune di Capriati al Volturno (CE) per «il progetto per la ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento sismico, energetico ed adeguamento alla norme specifiche sulla scuola dell’edificio scolastico sito in via San Rocco n° 18 adeguamento/miglioramento sismico» era stato riconosciuto un finanziamento di €3.000.000,00. L’art. 2 del decreto (Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori), al primo comma, stabiliva che «gli enti locali, di cui all’allegato A al presente decreto sono autorizzati ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l’aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si rinvia all’art. 4 del presente decreto». E l’art.4 dispone che «le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto …….”.
Ne discende che, con riferimento a tale finanziamento non sono ancora maturati i presupposti per la revoca, o di decadenza, ai sensi della normativa regolamentare richiamata, atteso che non è spirato il termine di 18 mesi decorrente dalla pubblicazione del decreto ministeriale risalente al 20 febbraio 2018 (Supplemento ordinario n. 9 alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 42 del 20 febbraio 2018 – Serie generale) >>.
Secondo i Giudici del T.A.R., il Comune entro il termine ultimo del 19 agosto 2019 deve utilizzare le somme stanziate dal MIUR di cui al Decreto del 21.12.2017 (pena la revoca e/o decadenza del finanziamento di € 3.000.000,00).
La sentenza a pag. 20 e seguenti sancisce: I Giudici dopo aver rigettato la richiesta principale di annullamento degli atti di revoca della gara in favore del Raggruppamento accoglievano la subordinata richiesta di risarcimento dei danni statuendo testualmente che: “E’ invece fondata la domanda risarcitoria, avuto riguardo al comportamento complessivo serbato dal Comune resistente, senz’altro da ritenersi causa di ingiusto pregiudizio patrimoniale ai danni di parte ricorrente.
Costituisce consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, quello secondo il quale «nello svolgimento dell’attività autoritativa, la p.a. è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico ma anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali……..Con riferimento al caso di specie, sebbene non possa disconoscersi che l’Amministrazione fosse titolare di uno jus poenitendi, quale manifestazione specifica di revoca provvedimentale, che le consentisse di rivalutare l’interesse pubblico originario sotteso all’indizione della gara in cui parte ricorrente era giunto primo classificato, e poi annullata proprio per il descritto mutamento di indirizzo, non può negarsi che il complessivo comportamento serbato dalla parte pubblica sia stato lesivo del principio di buona fede ed affidamento ingeneratosi in parte ricorrente nella fase precedente circa l’effettiva possibilità di partecipare alla procedura per l’affidamento della progettazione e, successivamente, di aggiudicazione della stessa…….
Ebbene, nel caso di specie, non vi è dubbio che la procedura di gara per la progettazione a cui ha partecipato parte ricorrente sia stata regolarmente indetta e si sia correttamente svolta, giungendo ad individuare la stessa come potenziale aggiudicataria; né è dubitabile che i successivi provvedimenti di ritiro del Comune di Capriati al Volturno, nel primo giudizio addirittura annullati da questo Tribunale, denotavano una condotta perplessa ed in parte contraddittoria, comunque lesiva dell’affidamento di parte ricorrente circa l’aggiudicazione della gara; nemmeno può essere negato che la successiva scelta di costruire un nuovo edificio scolastico rispetto all’idea di ristrutturare quello esistente sia stata decisivamente condizionata da qualche mutamento posteriore della situazione di fatto rispetto al tempo di indizione della gara, ben potendo l’Amministrazione, e per essa i suoi organi di governo e di gestione, optare per la costruzione di una nuova scuola fin dall’inizio, senza doversi determinare in tal senso solo dopo la conclusione delle operazioni di gara, così ingenerando un incolpevole affidamento in parte ricorrente, coinvolta in una gara inutile, di cui s’attendeva ragionevolmente la vittoria.
Dalle considerazioni che precedono si ritrae la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi per il riconoscimento di un comportamento colpevole del Comune di Capriati al Volturno causalmente lesivo della buona fede e dell’affidamento di parte ricorrente, sia con rifermento alla regolare partecipazione ad una gara, rivelatasi ab origine inutilmente indetta, sia ad una pressochè certa aspirazione all’aggiudicazione. Il danno da risarcire, ai sensi dell’art. 34, quarto comma c.p.a., deve essere calcolato dal Comune di Capriati al Volturno secondo i criteri che seguono e dovrà costituire oggetto di specifica proposta in favore di parte ricorrente:…..”
Sempre secondo i Giudici del TAR, il comportamento del Comune ha provocato danni economici al Raggruppamento sottraendogli la possibilità di progettare una scuola nuova per il Paese.
La sentenza a pag. 24 così concludeva: Si legge ancora in sentenza:Va ancora disposta la trasmissione della presente sentenza al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti della Campania per quanto di sua eventuale competenza. Invero, dagli atti del presente giudizio emerge che il complessivo comportamento degli organi di governo e di gestione del Comune di Capriati al Volturno potrebbe, nell’immediato futuro, costituire causa di perdita di ingenti finanziamenti ministeriali per la ristrutturazione dell’edificio scolastico, determinando un grave danno sia per la collettività locale che per la conservazione e miglioramento di immobili ricadenti nel patrimonio pubblico o comunque di pubblica fruizione”.
Ai lettori meno attenti ed informati va rimarcato che, i Giudici del T.A.R. in ordine al comportamento degli Organi di governo (la Giunta comunale in primis) e di gestione (i dirigenti di Settore)  hanno utilizzato volutamente il condizionale “potrebbe”, giacchè vi è ancora tempo (sino al 19.8.2019) per rimediare agli errori fatti.
Dopo di chè, il danno per la collettività e per il patrimonio comunale, ovvero, la perdita del finanziamento sarà davvero irrimediabile aggiungendosi agli ulteriori danni economici per il risarcimento dei danni in favore del Raggruppamento ed i costi impegnati dall’Ente a titolo di spese per i tre giudizi di cui:

  • il primo promosso dal Raggruppamento al TAR accolto con sentenza n. 5106 del 30.7.2018;
  • il secondo promosso dal Comune in Consiglio di Stato, dichiarato improcedibile con sentenza n. 1509 del 5.3.2019 per il quale l’Ente sborsava € 6.000,00 per il contributo unificato oltre la parcella al proprio difensore;
  • il terzo ricorso accolto dal TAR con la sentenza di ieri.

E questo ciò che si desume dalla sentenza e sono questi i numeri che prenderà eventualmente in considerazione la Procura regionale della Corte dei Conti.

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