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GRAZZANISE – Appalti pubblici d’oro: la difesa di Cerreto fa risparmiare al comune 250.000,00 euro

GRAZZANISE – Nell’anno 2012, il Comune di Grazzanise veniva citato in giudizio, dal progettista dell’opera “ Realizzazione dell’Emissario di Grazzanise”, il quale dichiarava di vantare un credito nei confronti dell’Ente, per un importo di circa duecentomila euro, per competenze professionali. All’epoca dei fatti, il Comune di Grazzanise era rappresentato dal Commissario Straordinario della Prefettura di Caserta , dott.ssa Vittoria Ciaramella che conferiva incarico all’avv. Alessandra Cerreto , affinchè resistesse in giudizio e ottenesse il difficilissimo rigetto delle avverse richiese. Con la costituzione processuale, alcuna contestazione circa il non regolare contratto di incarico, per la progettazione dell’Emissario , veniva trascurata. In primo luogo, la difesa dell’Ente osservava che i contratti con la P.A devono essere stipulati , a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo tale requisito, all’esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’attività tutoria. Di conseguenza, in mancanza di detto documento contrattuale rimaneva del tutto irrilevante l’esistenza di una deliberazione con la quale l’organo collegiale dell’Ente avesse conferito incarico o ne avesse autorizzato il conferimento, in quanto detta deliberazione non costituiva una proposta contrattuale , ma un atto con efficacia interna al medesimo. Il contratto deve quindi, tradursi a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento recante la sottoscrizione del contraente e del titolare dell’organo al quale è attribuito il potere di rappresentare l’Ente interessato nei confronti dei terzi e dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Contestava, altresì, l’ammissibilità e la procedibilità dell’invocato indebito arricchimento, in primo luogo, per costante negazione da parte della giurisprudenza, dell’esperibilità dell’azione nei confronti della P.A. , ogni qualvolta il bene in cui detto arricchimento si sostanzia rientri nel novero di quelli che possono essere realizzati esclusivamente attraverso modalità procedimentalizzate. Principio positivizzato dal legislatore in tema di appalti , opere e forniture che rende l’amministratore procedente direttamente responsabile del conferimento , nonché soggetto passivo di un’azione contrattuale riconosciuta all’autore della prestazione. Dopo quasi cinque anni di battaglia legale, il Tribunale di Napoli X sezione civile P.A. , ha accolto integralmente , le argomentazioni tecnico –giuridiche , abilmente sostenute dal brillante ed attento civilista caiatino e ha rigettato , non solo la domanda di pagamento proposta dal progettista ma ha altresì dichiarato inammissibile la subordinata domanda di indebito arricchimento per difetto di residualità, oltre condanna alle spese .

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