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SCUOLA – Indirizzo magistrale, le modifiche spaventano il corpo docente

SCUOLA (di Carmine Di Resta) – Con il Decreto Interministeriale del 10 Marzo 1997 è data attuazione alla L. 341/90, tra gli effetti prodotti vanno annoverati l’abolizione della scuola magistrale di metodo di durata triennale e la trasformazione dell’istituto magistrale di durata quadriennale in Liceo per la formazione intermedia pre-universitaria dei docenti della scuola materna e della scuola elementare. Per insegnare, dunque, nella scuola dell’infanzia non basta più essere in possesso del diploma di scuola magistrale di metodo e nella scuola elementare del diploma di istituto magistrale ormai divenuto liceo. Il diploma di scuola magistrale di metodo non consentiva in alcun modo il prosieguo degli studi, ugualmente il diploma dell’istituto magistrale non consentiva l’accesso ad alcuna delle facoltà universitarie, ma alle sole facoltà di magistero. La legge n. 919/1969, nota come Legge Sullo, aveva consentito che fino all’attuazione della riforma universitaria, varata con la L. 341/1990,  tutti i diplomati degli istituti secondari superiori di durata quinquennale potessero iscriversi a qualsiasi corso di laurea prevedendo tale possibilità per i diplomati  degli istituti magistrali e dei licei artistici previa frequenza con esito positivo di un corso annuale integrativo. È, però il Decreto Interministeriale 10 Marzo 1997 a dare attuazione alla L. 341/ 90. Il DI 10/03/1997, infatti, prevedeva l’istituzione di uno specifico corso di laurea, articolato in un biennio comune e due indirizzi, per la formazione degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare. All’art. 1, il DI 10.03.1997 sanciva che a partire dall’a.s.1998/99, fossero definitivamente soppressi i corsi di studio ordinari (triennali e quadriennali) rispettivamente della scuola magistrale di metodo e dell’istituto magistrale e, a partire dall’a.s. 2002/03 anche la soppressione, dei corsi annuali integrativi che si tenevano negli istituti magistrali. Lo stesso art.1, precisava che i corsi sperimentali quinquennali autonomi o riferiti alla Sperimentazione Brocca, istituiti a norma ai sensi dell’art. 278 DLgs n. 297/94, potevano continuare fino all’introduzione del nuovo corso di studi ridefinito in via ordinamentale. Il diploma conseguito dopo la licenza di scuola  media e al termine del percorso quadriennale dell’istituto magistrale, a differenza di quello rilasciato dalla scuola magistrale di metodo, aveva valore abilitante e, quindi, consentiva direttamente l’accesso ai concorsi a cattedra su posto comune. In altre parole, si partecipava al concorso a cattedra per il posto di insegnamento, non per l’Abilitazione all’insegnamento che, diversamente da tutte le altre tipologie di concorsi e diplomi, era posseduta ab origine. Attualmente, invece, pur se con deroghe nelle ultime sessioni concorsuali, la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è subordinata al possesso della laurea in Scienze della formazione primaria. La laurea conseguita costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi a posto di insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Dunque, il titolo di studio finale conseguito al termine del percorso quinquennale sperimentale del Progetto Brocca a partire dall’a.s. 2002/03 non ha più valore abilitante all’insegnamento magistrale, ma consente l’iscrizione a tutti i corsi universitari. Ugualmente non ha valore abilitante il titolo liceale conseguito al termine del percorso di studio afferente al liceo delle scienze umane. La questione posta dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attiene proprio al valore abilitante proprio del titolo di studio rilasciato. Nella vita di tutti i giorni cosa è successo? È successo che migliaia di persone diplomate dopo il fatidico 2001/02 sono diventate insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, parte in qualità di vincitrici di concorso, parte in qualità di precarie. Il fatto è che molti docenti in possesso di questa tipologia di diploma  negli anni e, per effetto di decisioni TAR e, talora, anche dello stesso Consiglio di Stato, in attesa che la riserva fosse sciolta, in un caso, sono stati ammessi “con riserva” prima a sostenere le prove concorsuali sia scritte, sia orali, quindi inseriti in graduatoria generale di merito, quindi assunti ma sempre “con riserva”, nell’altro, fossero inseriti nelle GAE. Il Consiglio di Stato nell’Adunanza Plenaria del 15 novembre 2017, definitivamente sciogliendo la riserva, però ha guardato lontano e, in sintesi, ha sentenziato che: il diploma magistrale anche conseguito prima del 2001/02 non ha valore abilitante; l’inserimento nelle graduatorie permanenti doveva avvenire nel 2007; il decreto di esclusione dalle graduatorie permanenti del 2007 doveva essere contestato nei termini previsti di 60 giorni o dal momento in cui gli interessati ne fossero venuti a conoscenza (così come previsto per ogni impugnativa di atti amministrativi innanzi al TAR). Questi i fatti. Quali sono o potrebbero essere gli effetti di questa decisione nella realtà? Un esempio per tutti: se dalle scuole dell’infanzia e primaria piemontese, oggi, fuoriuscissero i docenti rientranti nella fattispecie cui si riferisce la deliberazione dell’Adunanza del Consiglio di Stato del dicembre 2017, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,   depurate le graduatorie di concorso per titoli ed esami e  di quelle permanenti, le famose Gae, non disporrebbe di docenti a pieno titolo inseriti nelle stesse graduatorie in numero adeguato ai posti resisi presumibilmente al 30 giugno 2018. Come si è potuto arrivare a simile risultato? Sicuramente un ruolo importante l’hanno giocato i principi di legalità e di lealtà di tutti, o almeno da parte di alcuni soggetti a vario titolo coinvolti e che sulla  questione, nel cercare di dirimere la complessità delle diverse  situazioni che si sono venute a creare, hanno fondato il proprio successo. Questo a oggi lo status quo, ma la situazione è tuttora abbastanza fluida e le ipotesi e le proposte risolutive non mancano. Nel frattempo è panico!

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